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22.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 162/17 |
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE
LA CORTE DI GIUSTIZIA,
Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 253, sesto comma,
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e, in particolare, l'articolo 106 bis, paragrafo 1,
Visto l'articolo 63 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea,
Considerando che occorre modificare talune disposizioni del regolamento di procedura al fine di consentire il deposito e la notificazione di atti processuali per via elettronica, senza che occorra confermare queste operazioni inviando detti atti per posta o depositandoli materialmente in cancelleria,
Ricevuta l'approvazione del Consiglio in data 13 maggio 2011,
ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:
Articolo 1
Il regolamento di procedura della Corte di giustizia 19 giugno 1991 (1), modificato in ultimo in data 23 marzo 2010 (2), è così modificato:
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1. |
Nell'articolo 79, paragrafo 2, primo comma, le parole «ad eccezione delle sentenze e delle ordinanze della Corte» vengono sostituite dalle parole «ivi comprese le sentenze e le ordinanze della Corte». |
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2. |
All'articolo 79 viene aggiunto un terzo paragrafo, così formulato: «La Corte può stabilire, mediante decisione, le condizioni nel rispetto delle quali un atto processuale può essere notificato per via elettronica. Questa decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea». |
Articolo 2
Le presenti modifiche del regolamento di procedura, facenti fede nelle lingue menzionate nell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della loro pubblicazione.
Così deciso in Lussemburgo, il 24 maggio 2011.
(1) GU L 176 del 4 luglio 1991, pag. 7, con rettifica in GU L 383 del 29 dicembre 1992, pag. 117.