1.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/77


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 marzo 2011

che modifica l’indirizzo BCE/2004/18 sull’appalto di banconote in euro

(BCE/2011/3)

(2011/206/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ed in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 21 dell’indirizzo BCE/2004/18 del 16 settembre 2004 sull’appalto di banconote in euro (1), il Consiglio direttivo procede alla revisione dell’indirizzo BCE/2004/18 all’inizio del 2008 e successivamente ogni due anni.

(2)

L’articolo 2, paragrafo 1, dell’indirizzo BCE/2004/18 dispone che la procedura unica d’appalto dell’Eurosistema (single Eurosystem tender procedure, SETP) ha inizio al più tardi il 1o gennaio 2012. I presupposti sulla base dei quali era stata fissata la data d’inizio della procedura unica d’appalto dell’Eurosistema sono cambiati; pertanto è necessario modificare l’articolo 2 dell’indirizzo BCE/2004/18 al fine di riflettere la nuova data d’inizio della procedura unica d’appalto dell’Eurosistema.

(3)

La data fissata per l’inizio della procedura unica d’appalto dell’Eurosistema può essere cambiata con una decisione del Consiglio direttivo, nell’ambito della revisione dell’indirizzo BCE/2004/18, in particolare quando più della metà delle banche centrali nazionali (BCN), che rappresentino più della metà della richiesta totale dell’Eurosistema di banconote da stampare, scelgano di non partecipare alla procedura unica d’appalto dell’Eurosistema.

(4)

Alla luce della modifica alla data prevista per l’inizio della SETP, è anche necessaria una modifica della definizione del periodo transitorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifica all’Indirzzo BCE/2004/18

L’Indirzzo BCE/2004/18 è così modificato:

a)

l’articolo 1, punto 12, è sostituito dal seguente:

«12)

per “periodo transitorio” si intende il periodo che avrà inizio non prima del 1o gennaio 2008, ovvero in una data successiva stabilita dal Consiglio direttivo, una volta accertato, su proposta del Comitato esecutivo, che la produzione di almeno metà del quantitativo totale annuale di banconote in euro dell’Eurosistema richiesto sarà appaltata e che almeno metà di tutte le BCN appalteranno la produzione delle banconote in euro ad esse assegnata. Tale periodo terminerà, al più tardi, il giorno antecedente la data in cui avrà inizio la procedura unica d’appalto dell’Eurosistema di cui all’articolo 2, paragrafo 1.»;

b)

l’articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   La procedura unica d’appalto dell’Eurosistema ha inizio al più tardi il 1o gennaio 2014, salvo che il Consiglio direttivo non decida una diversa data d’inizio.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione.

Articolo 3

Destinatari

Le banche centrali nazionali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 marzo 2011.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 320, 21.10.2004, pag. 21.