30.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/30


DIRETTIVA 2011/73/UE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2011

che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati I e V della direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativa alle denominazioni del settore tessile (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2008/121/CE stabilisce norme che disciplinano l’etichettatura o il contrassegno dei prodotti per quanto riguarda la composizione in fibre tessili, al fine di garantire la tutela degli interessi dei consumatori. I prodotti tessili possono essere immessi sul mercato dell’Unione soltanto se sono conformi alle disposizioni di tale direttiva.

(2)

Sulla base dei recenti risultati delle ricerche di un gruppo di lavoro tecnico, è necessario aggiungere la fibra bicomponente polipropilene/poliammide all’elenco delle fibre riportato negli allegati I e V della direttiva 2008/121/CE, al fine di adeguarla al progresso tecnico.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/121/CE.

(4)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le direttive relative alle denominazioni e all’etichettatura dei prodotti tessili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2008/121/CE è così modificata:

1)

nell’allegato I è aggiunta la seguente voce 49:

«49

Bicomponente polipropilene/poliammide

Fibra bicomponente composta per il 10-25 % da una massa di fibrille di poliammide disposte in una matrice di polipropilene»

2)

nell’allegato V è aggiunta la seguente voce 49:

«49.

Bicomponente polipropilene/poliammide

1,00».

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 luglio 2012. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 19 del 23.1.2009, pag. 29.