8.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/18


DIRETTIVA 2011/31/UE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2011

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione dell’utilizzo della sostanza pirimifosmetile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/414/CEE l’iscrizione di una sostanza può essere riesaminata in qualsiasi momento se vi sono indicazioni che i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono più soddisfatti.

(2)

Con la direttiva 2007/52/CE della Commissione (2) il pirimifosmetile è stato iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La disposizione specifica relativa a tale sostanza esige comunque che il richiedente presenti ulteriori studi che confermino la valutazione dell’esposizione per l’operatore.

(3)

Il 22 settembre 2009 il richiedente ha presentato tali studi al Regno Unito, designato Stato membro relatore nel regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione (3).

(4)

Il Regno Unito ha valutato tali studi e il 25 febbraio 2010 ha presentato alla Commissione un addendum al progetto di relazione di valutazione che è stato trasmesso, con la possibilità di presentare osservazioni, agli altri Stati membri, all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e al richiedente. Il progetto di relazione della valutazione insieme all’addendum di cui sopra è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione, di concerto con il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, e messo a punto il 28 gennaio 2011 in quanto rapporto di riesame della Commissione per il pirimifosmetile del 16 marzo 2007.

(5)

Gli studi inclusi nel rapporto di riesame, messo a punto il 28 gennaio 2011, dimostrano come il rischio per gli operatori sia inaccettabile quando si impiegano attrezzature portatili.

(6)

Tenuto conto del progetto di relazione di valutazione e del relativo addendum nonché delle osservazioni ricevute dagli Stati membri, dall’EFSA e dal richiedente risulta che i prodotti fitosanitari contenenti pirimifosmetile possono in generale ritenersi conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. Occorre tuttavia limitare l’inclusione del pirimifosmetile escludendo le applicazioni che prevedono l’impiego di attrezzature portatili.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(8)

Le misure di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 ottobre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano dette disposizioni dall’1 novembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

In conformità della direttiva 91/414/CEE, entro il 31 ottobre 2011 gli Stati membri modificano o ritirano, qualora necessario, le autorizzazioni in corso di validità per i prodotti fitosanitari contenenti pirimifosmetile come sostanza attiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)   GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3.

(3)   GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.


ALLEGATO

Nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, la riga 162 è sostituita dalla seguente:

«162

Pirimifosmetile

n. CAS 29232-93-7

n. CIPAC 239

O-2-dietilammide-6-metilpirimidina-4-yl

O,O- dimetilfosforotioato

≥ 880 g/kg

1o ottobre 2007

30 settembre 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida per l’immagazzinamento successivo al raccolto.

Non possono essere autorizzate le applicazioni che prevedono l’impiego di attrezzature portatili.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti pirimifosmetile per usi diversi dall’applicazione con sistemi automatizzati in depositi vuoti di cereali, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantire che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pirimifosmetile, in particolare delle relative appendici I e II, adottato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 marzo 2007.

Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a quanto segue:

alla sicurezza degli operatori. Le condizioni d’uso autorizzate devono prescrivere il ricorso agli adeguati dispositivi di protezione individuale compresi quelli per la protezione della respirazione, nonché a misure di attenuazione dei rischi per ridurre l’esposizione,

all’esposizione dei consumatori con la dieta alimentare, ai fini delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui.»