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24.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 218/23 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 agosto 2011
sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/516/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell’ambito di una strategia complessiva volta a ridurre la presenze di diossine, furani e PCB nell’ambiente, negli alimenti e nei mangimi sono state adottate diverse misure. |
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(2) |
I livelli massimi per le diossine, la somma di diossine e i PCB diossina-simili sono stati stabiliti per i mangimi dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (1) e, per gli alimenti, dal regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (2). |
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(3) |
La raccomandazione 2006/88/CE della Commissione, del 6 febbraio 2006, relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti fissa livelli di azione per le diossine e i PCB diossina-simili negli alimenti (3), al fine di stimolare un approccio proattivo volto a ridurre la presenza di diossine e PCB diossina-simili negli alimenti. Tali livelli d’azione sono uno strumento ad uso delle autorità competenti e degli operatori per evidenziare i casi in cui è necessario identificare le fonti di contaminazione e prendere provvedimenti per la loro riduzione o eliminazione. Poiché le fonti di diossine e di PCB diossina-simili sono diverse è opportuno determinare livelli d’azione separati per le diossine da un lato e i PCB diossina-simili dall’altro. |
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(4) |
La direttiva 2002/32/CE fissa soglie d’intervento per le diossine e i PCB diossina-simili nei mangimi. |
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(5) |
L’organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha tenuto un seminario di esperti dal 28 al 30 giugno 2005 consacrato a un riesame dei valori dei fattori di tossicità equivalente (TEF) fissati dall’OMS nel 1998. Diversi valori TEF sono stati modificati, segnatamente per quanto concerne i PCB, i congeneri ottaclorurati e i furani pentaclorurati. I dati sugli effetti dei nuovi valori TEF e sulla presenza di tali sostanze riscontrata di recente figurano nella relazione scientifica dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) «Results of the monitoring of dioxin levels in food and feed» (risultati del monitoraggio dei livelli di diossine negli alimenti e nei mangimi) (4). È pertanto opportuno riesaminare i livelli d’azione tenendo conto dei nuovi valori TEF. |
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(6) |
L’esperienza insegna che in certi alimenti allorché si superano i livelli d’azione non è necessario eseguire indagini. In tali casi il superamento del livello d’azione non è legato a una fonte specifica di contaminazione che possa essere ridotta o eliminata, bensì all’inquinamento ambientale generale. È pertanto opportuno non fissare livelli d’azione per tali alimenti. |
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(7) |
Considerate le circostanze è opportuno sostituire la raccomandazione 2006/88/CE con la presente raccomandazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
1. Gli Stati membri eseguono, proporzionalmente alla loro produzione, al loro uso e al loro consumo di mangimi e alimenti, un monitoraggio aleatorio della presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nei mangimi e negli alimenti.
2. In caso di mancato rispetto delle disposizioni della direttiva 2002/32/CE e del regolamento (CE) n. 1881/2006 e qualora si riscontrino livelli di diossine e/o di PCB diossina-simili eccedenti i livelli d’azione di cui all’allegato della presente raccomandazione relativamente agli alimenti e all’allegato II della direttiva 2002/32/CE per quanto riguarda i mangimi, gli Stati membri, in collaborazione con gli operatori:
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a) |
avviano indagini per individuare la fonte di contaminazione; |
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b) |
prendono provvedimenti per ridurre o eliminare la fonte di contaminazione. |
3. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito a quanto rilevato, ai risultati delle indagini condotte e ai provvedimenti presi per ridurre o eliminare la fonte di contaminazione.
La raccomandazione 2006/88/CE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2011
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.
(2) GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.
(3) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 26.
(4) EFSA Journal 2010; 8(3):1385, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1385.pdf
ALLEGATO
Diossine [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF), espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente)] e difenili policlorurati diossina-simili (PCB) espressi in equivalenti di tossicità dell’OMS usando gli OMS-TEF). Gli OMS-TEF per la valutazione del rischio umano si basano sulle conclusioni della riunione di esperti del programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche (IPCS) dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), riunione tenutasi a Ginevra nel giugno del 2005 [Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223-241 (2006)]
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Prodotto alimentare |
Livello d’azione per diossine + furani (OMS-TEQ) (1) |
Livello d’azione per PCB diossina-simili (OMS-TEQ) (1) |
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Carne e prodotti a base di carne (escluse le frattaglie commestibili) (2) dei seguenti animali: |
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1,75 pg/g di grasso (3) |
1,75 pg/g di grasso (3) |
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1,25 pg/g di grasso (3) |
0,75 pg/g di grasso (3) |
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0,75 pg/g di grasso (3) |
0,5 pg/g di grasso (3) |
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Grassi misti |
1,00 pg/g di grasso (3) |
0,75 pg/g di grasso (3) |
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Muscolo di pesci d’allevamento e di prodotti dell’acquacoltura |
1,5 pg/g di peso fresco |
2,5 pg/g di peso fresco |
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Latte crudo (2) e prodotti lattiero-caseari (2), compreso il grasso del burro |
1,75 pg/g di grasso (3) |
2,0 pg/g di grasso (3) |
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Uova di gallina e ovoprodotti (2) |
1,75 pg/g di grasso (3) |
1,75 pg/g di grasso (3) |
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Ortofrutticoli e cereali |
0,3 pg/g di prodotto |
0,1 pg/g di prodotto |
(1) Concentrazioni upperbound: le concentrazioni upperbound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.
(2) Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria si rimanda alla definizione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
(3) I livelli di azione non sono applicabili a prodotti alimentari con un tenore di grasso < 2 %.