4.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/9


DECISIONE N. 1105/2011/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2011

relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (2), le decisioni SCH/Com-ex (98) 56 (3) e SCH/Com-ex (99) 14 (4) hanno istituito il manuale dei documenti di viaggio che consentono al titolare di attraversare le frontiere esterne e che possono essere muniti di un visto. È opportuno adattare tali decisioni al quadro istituzionale e giuridico dell'Unione.

(2)

È opportuno controllare sistematicamente l'elenco dei documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi per garantire che le autorità degli Stati membri responsabili del trattamento delle domande di visto e dei controlli di frontiera dispongano di informazioni precise relative ai titoli di viaggio esibiti dai cittadini di paesi terzi. È opportuno modernizzare e rendere più efficienti gli scambi di informazioni fra gli Stati membri sui documenti di viaggio rilasciati e sul loro riconoscimento, così come l'accesso dei cittadini all'elenco completo.

(3)

L'obiettivo dell'elenco dei documenti di viaggio è duplice: da un lato, esso permette alle autorità di controllo delle frontiere di verificare se un determinato documento di viaggio è riconosciuto per l'attraversamento delle frontiere esterne come previsto all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (5); dall'altro lato, esso consente al personale consolare di verificare se gli Stati membri riconoscono un dato documento di viaggio ai fini dell'apposizione di una vignetta di visto.

(4)

Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (6), nell'ambito della cooperazione locale Schengen è opportuno compilare un elenco esaustivo dei documenti di viaggio rilasciati dal paese ospitante.

(5)

È necessario creare un meccanismo che garantisca un aggiornamento costante dell'elenco dei documenti di viaggio.

(6)

Considerando l'importanza della sicurezza dei documenti di viaggio per quanto riguarda il loro eventuale riconoscimento, la Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, dovrebbe fornire una valutazione tecnica, laddove opportuno.

(7)

Gli Stati membri sono e dovrebbero rimanere competenti per il riconoscimento dei documenti di viaggio ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne e dell'apposizione delle vignette di visto.

(8)

È opportuno che gli Stati membri si esprimano in merito al riconoscimento o meno di tutti i documenti di viaggio e che cerchino di armonizzare le loro posizioni sui vari tipi di documenti di viaggio. Poiché la mancata comunicazione da parte di uno Stato membro della propria posizione riguardo ad un documento di viaggio può causare problemi ai titolari di tale documento di viaggio, dovrebbe essere definito un meccanismo per imporre agli Stati membri l'obbligo di esprimere la loro posizione sul riconoscimento e non riconoscimento di detto documento. Tale meccanismo non dovrebbe precludere agli Stati membri di comunicare un cambiamento della loro posizione in qualsiasi momento.

(9)

È opportuno istituire a lungo termine una banca dati on line contenente i modelli di tutti i documenti di viaggio, per agevolare l'esame di un determinato documento di viaggio da parte delle autorità di controllo delle frontiere e del personale consolare. Tale banca dati dovrebbe essere tenuta aggiornata in funzione dei cambiamenti relativi al riconoscimento o al non riconoscimento precedentemente segnalato dagli Stati membri di un dato documento di viaggio.

(10)

A fini informativi, la Commissione dovrebbe redigere un elenco non esaustivo dei passaporti di fantasia e fittizi (camouflage) conosciuti, sottoposti alla sua attenzione da parte degli Stati membri. I passaporti di fantasia e fittizi figuranti nell'elenco non dovrebbero essere soggetti al riconoscimento o al non riconoscimento. Essi non dovrebbero autorizzare i loro titolari ad attraversare le frontiere esterne e non dovrebbe esservi apposto un visto.

(11)

Al fine di garantire condizioni uniformi per la compilazione e l'aggiornamento dell'elenco dei documenti di viaggio, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che definisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (7).

(12)

Per l'elaborazione e l'aggiornamento dell'elenco dei documenti di viaggio si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva, dato che tali atti costituiscono solamente la raccolta dei documenti di viaggio rilasciati.

(13)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A, B e C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo (9).

(14)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (10), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A, B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (11).

(15)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A, B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (12).

(16)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente atto, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(17)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, conformemente alla decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (13); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(18)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (14); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(19)

Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.

(20)

La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce l'elenco dei documenti di viaggio che consentono al titolare di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto («elenco dei documenti di viaggio»), e un meccanismo di compilazione di tale elenco.

2.   La presente decisione si applica ai documenti di viaggio come i passaporti nazionali (ordinari, diplomatici o di servizio/ufficiali o speciali), i documenti di viaggio provvisori, i documenti di viaggio per rifugiati o per apolidi, i documenti di viaggio rilasciati da organizzazioni internazionali o i lasciapassare.

3.   La presente decisione non pregiudica la competenza degli Stati membri per il riconoscimento dei documenti di viaggio.

Articolo 2

Compilazione dell'elenco dei documenti di viaggio

1.   La Commissione compila l'elenco dei documenti di viaggio con la collaborazione degli Stati membri e in base alle informazioni raccolte nell'ambito della cooperazione locale Schengen, conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 810/2009.

2.   L'elenco dei documenti di viaggio è compilato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 3

Struttura dell'elenco dei documenti di viaggio

1.   L'elenco dei documenti di viaggio è diviso in tre parti.

2.   La parte I enumera i documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi e dalle entità territoriali di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (15).

3.   La parte II elenca i seguenti documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, compresi quelli rilasciati dagli Stati membri dell'Unione europea che non partecipano all'adozione della presente decisione e dagli Stati membri dell'Unione europea che non applicano ancora pienamente le disposizioni dell'acquis di Schengen:

a)

documenti di viaggio rilasciati a cittadini di paesi terzi;

b)

documenti di viaggio rilasciati a rifugiati ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati;

c)

documenti di viaggio rilasciati ad apolidi in virtù della Convenzione delle Nazioni Unite del 28 settembre 1954 sullo status degli apolidi;

d)

documenti di viaggio rilasciati a persone che non possiedono la cittadinanza di alcun paese e che risiedono in uno Stato membro;

e)

documenti di viaggio rilasciati dal Regno Unito a cittadini britannici che non hanno la qualità di cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai sensi del diritto dell'Unione.

4.   La parte III enumera i documenti di viaggio rilasciati da organizzazioni internazionali.

5.   Di norma, l'inserimento nell'elenco di un dato documento di viaggio vale per tutte le serie di tale documento che sono ancora valide.

6.   Se un paese terzo non rilascia un particolare tipo di documento di viaggio, nell'elenco dei documenti di viaggio figura la menzione «non emesso».

Articolo 4

Comunicazione del riconoscimento o del non riconoscimento dei documenti di viaggio figuranti nell'elenco

1.   Entro tre mesi dalla trasmissione dell'elenco dei documenti di viaggio, gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro posizione in merito al riconoscimento o al non riconoscimento dei documenti di viaggio che vi figurano.

2.   Se uno Stato membro non comunica la propria posizione entro il termine di cui al paragrafo 1, il documento di viaggio in questione è considerato riconosciuto fino a quando lo Stato membro comunica alla Commissione il proprio non riconoscimento.

3.   Nel quadro del comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri si scambiano informazioni sui motivi del riconoscimento o del non riconoscimento di specifici documenti di viaggio al fine di raggiungere una posizione armonizzata.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni cambiamento rispetto al riconoscimento o meno, già indicato, di un dato documento di viaggio.

Articolo 5

Emissione di nuovi documenti di viaggio

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l'emissione di nuovi documenti di viaggio rientranti nelle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere da a) a d).

2.   Gli Stati membri informano la Commissione dell'emissione di nuovi documenti di viaggio da parte di paesi terzi, Stati membri e organizzazioni internazionali, rientranti nelle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 3, paragrafo 4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, si adopera per raccogliere modelli dei nuovi documenti di viaggio al fine di condividerli.

3.   La Commissione aggiorna l'elenco dei documenti di viaggio conformemente alle comunicazioni e alle informazioni ricevute e chiede agli Stati membri di esprimere la propria posizione in merito al riconoscimento o al non riconoscimento dei documenti interessati ai sensi dell'articolo 4.

4.   L'elenco aggiornato dei documenti di viaggio è compilato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 6

Informazioni concernenti i passaporti di fantasia e fittizi conosciuti

La Commissione elabora e aggiorna altresì un elenco non esaustivo dei passaporti di fantasia e fittizi conosciuti sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri.

Articolo 7

Valutazione dei documenti di viaggio

1.   Per assistere gli Stati membri nella loro valutazione tecnica dei documenti di viaggio, la Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, può effettuare un'analisi tecnica di tali documenti, tenendo conto in particolare delle norme e delle raccomandazioni pertinenti dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile.

2.   Se del caso, in questo contesto possono essere analizzate anche le condizioni e le procedure per il rilascio di documenti di viaggio.

3.   I risultati della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicati agli Stati membri.

Articolo 8

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato («comitato documenti di viaggio»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 9

Pubblicazione degli elenchi

La Commissione mette l'elenco dei documenti di viaggio, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 4, e l'elenco di cui all'articolo 6, a disposizione degli Stati membri e dei cittadini nella forma di una pubblicazione elettronica costantemente aggiornata.

Articolo 10

Abrogazioni

Le decisioni SCH/Com-ex (98) 56 e SCH/Com-ex (99) 14 sono abrogate.

Articolo 11

Entrata in vigore

1.   La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   La presente decisione si applica a decorrere dalla data dell'entrata in vigore, ad eccezione dell'articolo 10, che si applica a decorrere dalla data della prima pubblicazione della lista dei documenti di viaggio da parte della Commissione.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 settembre 2011.

(2)   GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(3)   GU L 239 del 22.9.2000, pag. 207.

(4)   GU L 239 del 22.9.2000, pag. 298.

(5)   GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(6)   GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

(7)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(8)   GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(9)   GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(10)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(11)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(12)   GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

(13)   GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(14)   GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(15)   GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.