1.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 289/7


DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

del 13 settembre 2011

relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l'applicazione e-Curia

(000/2011/)

LA CORTE,

visto il regolamento di procedura e, in particolare, gli articoli 37, paragrafo 7, e 79, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di tener conto dell'evoluzione delle tecnologie della comunicazione, è stata elaborata un'applicazione informatica che consente il deposito e la notifica di atti di procedura per via elettronica.

(2)

Quest'applicazione, che si basa su un meccanismo di autenticazione elettronica che implica il ricorso a un nome utente e a una password, soddisfa i requisiti di autenticità, integrità e riservatezza dei documenti così trasmessi,

COSÌ DECIDE:

Articolo 1

Un'applicazione informatica denominata «e-Curia», comune ai tre organi giudicanti che compongono la Corte di giustizia dell'Unione europea, consente il deposito e la notifica di atti di procedura per via elettronica alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

Articolo 2

L'utilizzo di quest'applicazione richiede il ricorso a un nome utente e a una password personali.

Articolo 3

Un atto di procedura depositato mediante e-Curia è considerato come l'originale di quest'atto, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura, quando il nome utente e la password del rappresentante sono stati utilizzati per effettuare il deposito. Tale identificazione vale quale sottoscrizione dell'atto in questione.

Articolo 4

L'atto depositato mediante e-Curia dev'essere corredato degli allegati in esso menzionati, nonché dell'elenco dei medesimi.

Non è necessario il deposito di copie autentiche dell'atto depositato mediante e-Curia, né dei suoi eventuali allegati.

Articolo 5

Il momento in cui un atto di procedura si considera depositato ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento di procedura è quello della convalida, da parte del rappresentante, del deposito di tale atto.

L'ora rilevante è quella del Granducato di Lussemburgo.

Articolo 6

Gli atti di procedura, ivi comprese le sentenze e ordinanze, sono notificati mediante e-Curia ai rappresentanti delle parti quando essi hanno accettato espressamente questa modalità di notifica oppure, in relazione a una causa, hanno optato per questa modalità di notifica depositando un atto di procedura mediante e-Curia.

Gli atti di procedura sono parimenti notificati mediante e-Curia agli Stati membri, agli altri Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione che hanno accettato tale modalità di notifica.

Articolo 7

I destinatari delle notifiche menzionate nell'articolo precedente sono avvisati, con messaggio di posta elettronica, di qualsiasi notifica loro trasmessa mediante e-Curia.

L'atto di procedura si considera notificato nel momento in cui il destinatario (rappresentante o assistente di quest'ultimo) chiede di accedere a tale atto. In mancanza di domande di accesso, l'atto si considera notificato alla scadenza del settimo giorno successivo a quello dell'invio del relativo avviso mediante posta elettronica.

Quando la parte è rappresentata in giudizio da diversi agenti o avvocati, il momento rilevante per il calcolo dei termini è quello della prima domanda di accesso effettuata.

L'ora rilevante è quella del Granducato di Lussemburgo.

Articolo 8

Il cancelliere stabilisce le condizioni di utilizzo di e-Curia e vigila sulla loro osservanza. Un utilizzo di e-Curia che non rispetti dette condizioni può comportare la disattivazione del profilo utente interessato.

La Corte adotta le misure necessarie per tutelare e-Curia nei confronti di qualunque abuso o uso distorto.

L'utente è avvisato tramite posta elettronica di qualunque misura adottata in forza del presente articolo mirante ad impedirgli l'uso del suo profilo utente.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 13 settembre 2011

Il Cancelliere

A. CALOT ESCOBAR

Il Presidente

V. SKOURIS