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6.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 262/6 |
DECISIONE N. S8
del 15 giugno 2011
relativa alla concessione di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
2011/C 262/06
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,
visto l'articolo 72, lettera a) del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1) in base al quale la Commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 (2),
visto l'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,
deliberando secondo le modalità stabilite dall'articolo 71, paragrafo 2, seconda parte, del regolamento (CE) n. 883/2004,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 rappresenta una clausola di salvaguardia da applicarsi nel periodo che segue immediatamente il momento del cambiamento della legislazione applicabile in relazione alla persona interessata. |
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(2) |
Detto articolo si applica allorché una persona potrebbe perdere il proprio diritto a prestazioni in natura rispondenti ai suoi bisogni personali specifici e che sono in via di erogazione o sono state concesse ma non ancora erogate a causa di una modifica della legislazione applicabile. |
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(3) |
Tale perdita potrebbe essere considerata sproporzionata tenendo conto del carattere della prestazione e della situazione sanitaria della persona interessata; |
HA DECISO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Le protesi, i grandi apparecchi e le altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 costituiscono prestazioni che:
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rispondono a bisogni personali specifici e |
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sono in via di erogazione o sono state concesse ma non ancora erogate e |
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sono definite o/e trattate in quanto tali dallo Stato membro nell'ambito della cui legislazione la persona era assicurata prima di diventare assicurata in forza della legislazione di un altro Stato membro. |
Nell'allegato alla presente decisione si riporta un elenco non esaustivo delle prestazioni che, se soddisfano i criteri di cui sopra, devono essere trattate in quanto tali.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data della pubblicazione.
La Presidente della Commissione amministrativa
Éva GELLÉRNÉ LUKÁCS
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1 (Corrigendum GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
ALLEGATO
Protesi
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a) |
protesi ortopediche; |
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b) |
ausili visivi quali ad esempio le protesi oculari; |
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c) |
protesi dentali (fisse e amovibili). |
Grandi apparecchi
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d) |
sedie a rotelle, ortesi, calzature e altri ausili per spostarsi, stare in posizione eretta e seduta; |
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e) |
lenti a contatto, lenti d'ingrandimento e occhiali telescopici |
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f) |
ausili per l'udito e per la parola; |
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g) |
nebulizzatori; |
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h) |
otturatori da usarsi nel cavo orale; |
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i) |
apparecchi per ortodonzia. |
Altre prestazioni in natura di notevole importanza
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j) |
cure ospedaliere specialistiche; |
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k) |
cure in un sanatorio; |
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l) |
riabilitazione terapeutica; |
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m) |
mezzi diagnostici complementari; |
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n) |
qualsiasi sovvenzione concessa a copertura parziale dei costi delle prestazioni di cui sopra. |