28.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/48


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2011

che stabilisce le norme per l’istituzione, la gestione e il funzionamento della rete di autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria on line

(2011/890/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 14 della direttiva 2011/24/UE attribuisce all’Unione il compito di sostenere e facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri operanti nell’ambito di una rete volontaria che collega le autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria on line designate dagli Stati membri («rete eHealth»).

(2)

L’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/24/UE fa obbligo alla Commissione di adottare le norme necessarie per l’istituzione, la gestione e il funzionamento trasparente della rete eHealth.

(3)

Dal momento che la partecipazione alla rete eHealth è volontaria, gli Stati membri devono potervi aderire in qualsiasi momento. Per motivi organizzativi occorre che gli Stati membri che intendono partecipare informino previamente la Commissione della loro intenzione.

(4)

Il trattamento dei dati personali dei rappresentanti degli Stati membri, degli esperti e degli osservatori che partecipano alla rete deve essere conforme alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (2), e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (3).

(5)

Le conclusioni del Consiglio del 2009 sulla sicurezza e efficienza dell’assistenza sanitaria mediante la sanità elettronica hanno insistito sull’allineamento della sanità elettronica con le strategie e le esigenze sanitarie a livello di UE e a livello nazionale tramite il coinvolgimento diretto delle autorità sanitarie nazionali. Per raggiungere tale obiettivo, il Consiglio ha inoltre sollecitato l’adozione di un meccanismo di governance ad alto livello che ha portato all’avvio di un’azione comune (4) e alla creazione di una rete tematica nel quadro rispettivamente del programma d’azione comunitaria in materia di salute (5) e del programma di sostegno alle politiche in materia di TIC del programma quadro per la competitività e l’innovazione (6) («l’azione comune» e «la rete tematica»). Per garantire il coordinamento, la coerenza e la concordanza delle attività in materia di assistenza sanitaria on line a livello dell’Unione ed evitare che si sovrappongano, è opportuno garantire la continuazione delle attività del meccanismo suindicato nel quadro della rete eHealth, nella misura in cui tali azioni siano compatibili con il conseguimento degli obiettivi assegnati alla rete dall’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2011/24/UE, nonché collegare l’azione comune e la rete tematica alla rete eHealth.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito in forza dell’articolo 16 della direttiva 2011/24/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le norme necessarie per l’istituzione, la gestione e il funzionamento della rete di autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria on line prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2011/24/UE.

Articolo 2

Compiti

1.   Gli obiettivi della rete eHealth sono quelli stabiliti all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2011/24/UE.

2.   Nel perseguire tali obiettivi la rete eHealth opera in stretto coordinamento con l’azione comune e la rete tematica, tenendo conto dei risultati ottenuti nel quadro di questi due strumenti.

Articolo 3

Composizione — Nomina

1.   La rete è composta dalle autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria on line designate dagli Stati membri partecipanti al progetto.

2.   Gli Stati membri che intendono partecipare alla rete eHealth comunicano per iscritto alla Commissione la loro intenzione e indicano l’autorità nazionale responsabile dell’assistenza sanitaria on line da loro designata in conformità dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2011/24/UE.

3.   Le autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria on line nominano un rappresentante e un supplente per la rete eHealth e comunicano i loro dati alla Commissione.

4.   I nomi delle autorità degli Stati membri possono essere pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («il registro»).

5.   I dati personali dei rappresentanti degli Stati membri, degli esperti e degli osservatori che partecipano alla rete sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

Articolo 4

Relazione tra la rete eHealth e la Commissione

1.   La Commissione può consultare la rete eHealth in merito a qualsiasi questione relativa all’assistenza sanitaria on line nell’Unione, in particolare se questo è necessario per fornire orientamenti all’azione comune e alla rete tematica.

2.   I membri della rete eHealth possono invitare la Commissione a consultare la rete riguardo a questioni specifiche.

Articolo 5

Regolamento interno

La rete eHealth adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno su proposta dei servizi della Commissione, previa consultazione degli Stati membri partecipanti alla rete.

Articolo 6

Funzionamento

1.   La rete eHealth può costituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato da essa stessa definito. Tali sottogruppi si sciolgono non appena espletato il loro mandato.

2.   La rete eHealth adotta un programma di lavoro pluriennale e uno strumento di valutazione dell’attuazione dello stesso.

3.   I membri della rete eHealth e i loro rappresentanti, nonché gli esperti e gli osservatori esterni sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dall’articolo 339 del trattato e dagli atti adottati in applicazione dello stesso, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (7). In caso di mancato rispetto di tali obblighi, il presidente della rete eHealth può prendere tutti i provvedimenti del caso.

Articolo 7

Segretariato della rete eHealth

1.   La Commissione assicura i servizi di segreteria per la rete eHealth.

2.   I funzionari della Commissione interessati possono assistere alle riunioni della rete eHealth e dei suoi sottogruppi.

3.   La Commissione pubblica le informazioni pertinenti alle attività svolte dalla rete includendole nel registro o inserendo in quest’ultimo un link ad un apposito sito Internet.

Articolo 8

Spese di riunione

1.   I partecipanti alle attività della rete eHealth non sono retribuiti dalla Commissione per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da chi partecipa alle attività della rete eHealth in base alle proprie disposizioni interne.

Le spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.

(2)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(3)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(4)  Azione comune relativa all’iniziativa sulla governance della sanità elettronica; Commission Decision C(2010) 7593 of 27 October 2010 on the awarding of grants for proposals for 2010 under the second Health Programme, Contract number 2010/2302 (decisione della Commissione sulla concessione di sovvenzioni per il 2010 nell’ambito del secondo programma in materia di salute, contratto n. 2010/2302).

(5)  Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3).

(6)  Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

(7)  GU L 317 del 31.12.2001, pag. 1.