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23.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 343/117 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2011
che modifica l’allegato I della decisione di esecuzione 2011/402/UE relativa a misure d’emergenza applicabili ai semi di fieno greco e a determinati semi e legumi importati dall’Egitto
[notificata con il numero C(2011) 9524]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/880/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punti i) e iii),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce i principi generali da applicare nell’Unione e a livello nazionale in tema di alimenti e mangimi in generale e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso prevede l’adozione di misure d’emergenza da parte della Commissione quando sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2) stabilisce norme generali in materia di igiene degli alimenti destinate agli operatori del settore alimentare. Tali norme comprendono requisiti di igiene al fine di garantire che gli alimenti importati rispondano almeno agli stessi standard igienici stabiliti per quelli prodotti nell’Unione, o a norme equivalenti. |
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(3) |
Alcune partite di semi di fieno greco importate dall’Egitto sono state identificate essere all’origine della comparsa nell’Unione del batterio Escherichia coli produttore della tossina Shiga (STEC), sierotipo O104:H4. L’origine del focolaio è stata individuata nei semi di fieno greco provenienti dall’Egitto consumati come germogli. |
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(4) |
La decisione di esecuzione 2011/402/UE della Commissione (3) ha pertanto introdotto il divieto di immissione in libera pratica nell’Unione di determinati semi e legumi provenienti dall’Egitto classificati ai codici NC riportati nell’allegato di tale decisione. Tale divieto scade il 31 marzo 2012. |
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(5) |
I legumi da granella secchi spezzati, le fave di soia frantumate o i semi e i frutti oleosi frantumati non sono tuttavia utilizzati per la germinazione. I legumi da granella secchi spezzati, le fave di soia frantumate o i semi e i frutti oleosi frantumati importati dall’Egitto non vanno più considerati un rischio per la sicurezza alimentare e la loro importazione nell’Unione può essere nuovamente autorizzata. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare le misure d’emergenza di cui alla decisione di esecuzione 2011/402/UE in base a queste nuove informazioni. |
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(7) |
È dunque opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione 2011/402/UE. |
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(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione 2011/402/UE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Semi e legumi provenienti dall’Egitto per i quali è vietata l’immissione in libera pratica nell’Unione fino al 31 marzo 2012
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Codice NC (*1) |
Descrizione |
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ex 0704 90 90 |
Germogli di rucola |
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ex 0706 90 90 |
Germogli di barbabietola, germogli di ravanello |
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ex 0708 |
Germogli di legumi da granella, freschi o refrigerati |
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ex 0709 90 90 ex 0709 99 90 (1) |
Germogli di soia |
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ex 0713 |
Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati, non frantumati |
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0910 99 10 |
Semi di fieno greco |
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ex 1201 00 ex 1201 (1) |
Fave di soia, non frantumate |
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1207 50 |
Semi di senape |
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ex 1207 99 97 ex 1207 99 96 (1) |
Altri semi e frutti oleosi, non frantumati |
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1209 10 00 |
Semi di barbabietole da zucchero |
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1209 21 00 |
Semi di erba medica |
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1209 91 |
Semi di ortaggi |
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ex 1214 90 90 |
Germogli di erba medica |
(*1) I “codici NC” menzionati nella presente decisione si riferiscono ai codici specificati nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(1) Codice NC a partire dall’1.1.2012.»