che modifica gli allegati II e IV della direttiva 2009/158/CE del Consiglio relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova
[notificata con il numero C(2011) 9518]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/879/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l’articolo 34,
considerando quanto segue:
(1)
La direttiva 2009/158/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per gli scambi all’interno dell’Unione e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova. Il suo allegato II stabilisce le norme per il riconoscimento degli stabilimenti ai fini degli scambi intra-Unione di tali merci nonché i programmi di controllo sanitario di determinate malattie nelle diverse specie di pollame. L’allegato IV della direttiva 2009/158/CE stabilisce i modelli di certificati veterinari per gli scambi all’interno dell’Unione dei prodotti ottenuti dal pollame contemplati da detta direttiva.
(2)
L’allegato II della direttiva 2009/158/CE, quale modificata dalla decisione 2011/214/UE della Commissione (2), definisce le procedure diagnostiche per la Salmonella e il Mycoplasma.
(3)
L’allegato II, capitolo III, della direttiva 2009/158/CE definisce i requisiti minimi per i programmi di controllo sanitario delle malattie. Tale capitolo contiene una descrizione delle procedure di esame relative alla Salmonella pullorum e alla Salmonella gallinarum. È tuttavia necessario prevedere alcuni dettagli specifici aggiuntivi per quanto riguarda gli esami relativi alla Salmonella arizonae.
(4)
Inoltre, la casella I.31 della parte I del modello di certificato veterinario per i pulcini di un giorno che figura nell’allegato IV della direttiva 2009/158/CE prevede l’obbligo di fornire informazioni dettagliate riguardo all’identificazione della merce cui si riferisce il certificato.
(5)
Tale obbligo offre informazioni utili sullo stato sanitario degli allevamenti d’origine «parent» dei pulcini di un giorno, in particolare per quanto riguarda gli esami relativi ad alcuni sierotipi di Salmonella. Alcuni dei dati richiesti comportano tuttavia oneri amministrativi inutili a carico degli operatori del settore, soprattutto tenuto conto dell’imprevedibilità della schiusa. Alcuni dei dati che devono essere forniti in tale casella, inoltre, figurano già in altre parti del certificato.
(6)
È pertanto opportuno sopprimere tali voci dalla casella 1.31 dei modelli di certificati veterinari relativi a uova da cova, pulcini di un giorno e pollame da riproduzione e da reddito e sostituirle con la voce «Numero di riconoscimento», che fornirebbe informazioni più chiare sull’origine delle rispettive merci. Occorre pertanto modificare di conseguenza la parte I delle note nella parte II di tali modelli di certificati.
(7)
L’allegato IX del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (3) definisce le condizioni specifiche che si applicano alle importazioni di ratiti da riproduzione e da reddito, loro uova da cova e loro pulcini di un giorno.
(8)
La parte II, punto 3, del suddetto allegato, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1380/2011 della Commissione (4), stabilisce che i pulcini di un giorno, qualora non siano allevati nello Stato membro che ha importato le uova da cova, devono essere trasportati direttamente al luogo di destinazione finale dove devono essere tenuti per almeno tre settimane dalla data della schiusa. Tale prescrizione deve riflettersi nel modello di certificato veterinario relativo ai pulcini di un giorno di cui all’allegato IV della direttiva 2009/158/CE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tale modello di certificato.
(9)
Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2009/158/CE.
(10)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati II e IV della direttiva 2009/158/CE sono modificati in conformità all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o febbraio 2012.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
(4) Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
Gli allegati II e IV della direttiva 2009/158/CE sono così modificati:
1)
nell’allegato II, capitolo III, il punto A.2 è così modificato:
a)
la nota (**) è sostituita dalla seguente:
«(**)
Si noti che i campioni ambientali non sono generalmente appropriati per una ricerca affidabile della Salmonella pullorum e della Salmonella gallinarum, ma sono invece adatti per la Salmonella arizonae.»;
b)
la nota (****) è sostituita dalla seguente:
«(****)
La Salmonella pullorum e la Salmonella gallinarum non crescono facilmente nel mezzo semisolido modificato Rappaport Vassiliadis (MSRV) utilizzato per la sorveglianza della Salmonella spp. zoonotica nell’Unione, ma tale mezzo è adatto per la Salmonella arizonae.»;
2)
nell’allegato IV, i modelli 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova di cui al presente certificato:
a) soddisfano
(1) [le disposizioni degli articoli 6, 8 e 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio]
(1) (2) oppure [le disposizioni dell’articolo 6, lettera a), punti i) e ii) e lettera b), e degli articoli 8 e 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio];
(3) b) soddisfano le disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio;
(4) c) soddisfano le disposizioni della decisione/delle decisioni …/…/UE della Commissione relative a garanzie complementari per quanto riguarda … (precisare le malattie) in combinato disposto con l’articolo 16 o 17 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio;
d) provengono da pollame che:
(1) [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]
(1) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con:
(nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivato) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i)
in data … all’età di … settimane].
II.2. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova di cui al presente certificato:
(5) a) provengono da un allevamento esaminato per i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Data dell’ultimo prelievo di campioni presso l’allevamento, per il quale sia noto il risultato degli esami: …
Risultati di tutti gli esami effettuati presso l’allevamento:
(1) (6) [positivi;]
(1) (6) oppure [negativi]
(5) b) e nell’ambito del programma di controllo di cui al punto II.2, lettera a), non è stata riscontrata né Salmonella enteritidis né Salmonella typhimurium.
II.3. Informazioni sanitarie supplementari
(1) II.3.1. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/415/CE della Commissione.
(1) II.3.2. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/563/CE della Commissione.
(1) (7) II.3.3. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione …/…/UE della Commissione per quanto riguarda la vaccinazione contro l’influenza aviaria.
Note
Parte I:
Casella I.16: Numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (nave).
Casella I.31: Categoria: scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/pollastre ovaiole/da ingrasso/altri.
Numero di riconoscimento: indicare il/i numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i degli allevamenti d’origine «parent».
Identificazione: indicare le generalità dell’allevamento d’origine «parent» e il marchio.
(2) Applicabile solo se sono soddisfatti i punti II.3.1. o II.3.2.
(3) Da certificare per spedizioni verso Stati membri cui l’Unione europea ha riconosciuto lo statuto di paesi che non praticano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (attualmente Finlandia e Svezia). In caso contrario cancellare la dicitura.
(4) Compilare se pertinente.
(5) Le garanzie di cui al punto II.2 si applicano soltanto al pollame appartenente alla specie Gallus gallus o ai tacchini.
(6) Se un risultato si rivelasse positivo per Salmonella Infantis, Salmonella Virchow o Salmonella Hadar durante la vita dell’allevamento da riproduzione della specie Gallus gallus, indicarlo come positivo.
(7) Applicabile solo agli Stati membri che effettuano la vaccinazione contro l’influenza aviaria in base a un piano di vaccinazione approvato dall’UE.
— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i pulcini di un giorno di cui al presente certificato:
a) soddisfano:
(1) i) [le disposizioni degli articoli 6, 9 e 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio];
(1) (2) oppure [le disposizioni dell’articolo 6, lettera a), punti i) e ii) e lettera b), e degli articoli 9 e 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio]
(1) (3) oppure ii) [se nati da uova da cova importate nel rispetto dei requisiti di cui ai modelli HEP o HER del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, le disposizioni dell’articolo 6, lettera a), e dell’articolo 9, lettere b) e c), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio]
(1) (2) (3) oppure [se nati da uova da cova importate nel rispetto dei requisiti di cui ai modelli HEP o HER del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, le disposizioni dell’articolo 6, lettera a), punti i) e ii) e dell’articolo 9, lettere b) e c), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio];
(4) b) sono conformi alle disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio;
(5) c) soddisfano le disposizioni della decisione/delle decisioni …/…/UE della Commissione relative a garanzie complementari per quanto riguarda … (precisare le malattie) in combinato disposto con l’articolo 16 o 17 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio;
(1) d) [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]
(1) oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con:
(nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivato) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i)
in data … (data)];
e) provengono da pollame che:
(1) [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]
(1) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con:
(nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivato) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i)
in data … (data)];
(6) f) destinati a essere introdotti negli allevamenti di pollame riproduttore o da reddito, provengono da allevamenti esaminati, con esito negativo, conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.
II.2. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i pulcini di un giorno di cui al presente certificato:
(7) a) provengono da un allevamento esaminato per i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Data dell’ultimo prelievo di campioni presso l’allevamento, per il quale sia noto il risultato degli esami: …
Risultati di tutti gli esami effettuati presso l’allevamento:
(1) (8) [positivi;]
(1) (8) oppure [negativi]
(7) b) e, se destinati alla riproduzione, nell’ambito del programma di controllo di cui al punto II.2, lettera a), non è stata riscontrata né Salmonella enteritidis né Salmonella typhimurium.
(1) (8) II.3.1. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione …/…/UE della Commissione per quanto riguarda le misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità di un sottotipo diverso da H5N1.
(1) II.3.2. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/415/CE della Commissione.
(1) (9) II.3.3. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione …/…/UE della Commissione per quanto riguarda la vaccinazione contro l’influenza aviaria.
Note
Parte I:
Casella I.6: Numero/i dei certificati di polizia sanitaria che li accompagnano.
Casella I.16: Numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (nave).
Casella I.19: usare i codici SA appropriati: 01.05. e 01.06.39.
Casella I.31: Categoria: scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/pollastre ovaiole/da ingrasso/altri.
Numero di riconoscimento: indicare il/i numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i degli allevamenti d’origine «parent».
Identificazione: indicare le generalità dell’allevamento d’origine «parent» e il marchio.
Età: fornire la data di schiusa.
Parte II:
(1) Scegliere la dicitura appropriata.
(2) Applicabile solo se è soddisfatto il punto II.3.1. o II.3.2.
(3) Nel caso di pulcini di un giorno nati da uova importate da un paese terzo, occorre rispettare il periodo di isolamento nell’azienda di destinazione, secondo quanto disposto nella parte II dell’allegato VIII e dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione. Tale informazione va trasmessa all’autorità competente del luogo di destinazione finale dei pulcini di un giorno tramite il sistema di informazione TRACES.
(4) Da certificare per spedizioni verso Stati membri cui l’Unione europea ha riconosciuto lo statuto di paesi che non praticano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (attualmente Finlandia e Svezia). In caso contrario cancellare la dicitura.
(5) Compilare se pertinente.
(6) Da certificare per spedizioni verso Finlandia e Svezia. In caso contrario cancellare la dicitura.
(7) Le garanzie di cui al punto II.2 si applicano soltanto al pollame appartenente alla specie Gallus gallus o ai tacchini.
(8) Se uno dei risultati si rivelasse positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale dell’allevamento, indicarlo come positivo.
Allevamenti di pollame da riproduzione della specie Gallus gallus: Salmonella hadar, Salmonella virchow e Salmonella infantis.
Allevamenti di pollame da reddito: Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium.
(9) Applicabile solo agli Stati membri che effettuano la vaccinazione contro l’influenza aviaria in base a un piano di vaccinazione approvato dall’UE.
— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame di cui al presente certificato:
a) soddisfa le disposizioni degli articoli 6, 10 e 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio;
(1) b) soddisfa l’articolo 15, paragrafo 1), lettera c), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio;
(2) c) soddisfa le disposizioni della decisione/delle decisioni …/…/UE della Commissione relative a garanzie complementari per quanto riguarda … (precisare le malattie) in combinato disposto con l’articolo 16 o 17 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio;
(3)d) either [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]
(3) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con:
(nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivato) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i)
in data … all’età di … settimane];
(4) e) il pollame da riproduzione è stato esaminato, con esito negativo, conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione;
(3) f) le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per produrre uova destinate al consumo) sono state esaminate, con esito negativo, conformemente alle disposizioni della decisione 2004/235/CE della Commissione.
II.2. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame di cui al presente certificato:
(5) a) proviene da un allevamento esaminato per i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Data dell’ultimo prelievo di campioni presso l’allevamento, per il quale sia noto il risultato degli esami: …
Risultati di tutti gli esami effettuati presso l’allevamento:
(3) (6) either [positivi;]
(3) (6) oppure [negativi]
(5) b) e, se destinato alla riproduzione, nell’ambito del programma di controllo di cui al punto II.2, lettera a), non è stata riscontrata né Salmonella enteritidis né Salmonella typhimurium.
II.3. Informazioni sanitarie supplementari
(1) (7) II.3.1. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione …/…/UE della Commissione per quanto riguarda la vaccinazione contro l’influenza aviaria.
Note
Parte I:
Casella I.16: Numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (nave).
Casella I.19: usare i codici SA appropriati: 01.05. e 01.06.39.
Box I.31: Categoria: scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/pollastre ovaiole/da ingrasso/altri.
Numero di riconoscimento: indicare il/i numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i d’origine.
Identificazione: indicare le generalità dell’allevamento d’origine e il marchio.
Parte II:
(1) Da certificare per spedizioni verso Stati membri cui l’Unione europea ha riconosciuto lo statuto di paesi che non praticano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (attualmente Finlandia e Svezia). In caso contrario cancellare la dicitura.