22.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/54


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2011

concernente la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che adegua con effetto dal 1o luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni

(2011/866/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visti il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, in particolare l’articolo 65 e gli allegati VII, XI e XIII dello statuto, e l’articolo 20 del regime applicabile agli altri agenti,

vista la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che adegua con effetto dal 1o luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni,

considerando quanto segue:

(1)

Tenuto conto di un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione, in data 17 dicembre 2010 il Consiglio ha chiesto alla Commissione di applicare l’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto presentando un’appropriata proposta di adeguamento annuale per il 2011. In data 13 luglio 2011 la Commissione ha presentato al Consiglio la relazione sulla clausola di eccezione (articolo 10 dell’allegato XI dello statuto) (la «relazione») che copre il periodo dal 1o luglio 2010 a metà maggio 2011. Sulla base della relazione la Commissione ha concluso che non sussistono le condizioni per l’applicazione della clausola di eccezione.

(2)

Il Consiglio non ha condiviso le conclusioni della Commissione in quanto, a suo parere, non rispecchiano la situazione economica e sociale all’interno dell’Unione.

(3)

Pertanto e tenuto conto della crisi economica e finanziaria attualmente in corso nell’Unione che ha reso necessari adeguamenti di bilancio sostanziali in un gran numero di Stati membri, in data 4 novembre 2011 il Consiglio ha rinnovato la richiesta alla Commissione di applicare l’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto sulla base di dati che rispecchiano la situazione economica e sociale nell’autunno 2011 e di presentare un’appropriata proposta di adeguamento delle retribuzioni in tempo utile per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di esaminarla e adottarla prima della fine del 2011.

(4)

In data 25 novembre 2011 la Commissione ha presentato al Consiglio le informazioni supplementari alla relazione della Commissione sulla clausola di eccezione del 13 luglio 2011 (le «informazioni supplementari»). La Commissione ha nuovamente concluso che non sussistono le condizioni per l’attivazione della clausola di eccezione.

(5)

In realtà, la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che adegua con effetto dal 1o luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni segue il metodo previsto all’allegato XI dello statuto. La cifra dell’adeguamento annuale per il 2011 proposta dalla Commissione è pari all’1,7 %.

(6)

Il Consiglio ritiene che nessuno dei documenti presentati dalla Commissione, vale a dire la «relazione» e le «informazioni supplementari», rispecchi in modo accurato e complessivo l’attuale situazione economica e sociale all’interno dell’Unione.

(7)

Inoltre, ad avviso del Consiglio, la Commissione ha commesso un errore nel definire in maniera troppo ristretta il periodo di tempo che deve essere coperto dalla sua analisi. Tale errore ha impedito alla Commissione di effettuare una valutazione corretta della situazione e ha pertanto distorto in maniera significativa le conclusioni tratte da entrambi i documenti, ossia che non si è verificato un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione.

(8)

Il Consiglio non condivide queste conclusioni. Il Consiglio è convinto che la crisi finanziaria ed economica attualmente in corso all’interno dell’Unione, che ha reso necessari adeguamenti di bilancio sostanziali, tra l’altro adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari, in un gran numero di Stati membri, costituisca un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione.

(9)

Inoltre, ad avviso del Consiglio, tale deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale non potrebbe riflettersi con sufficiente rapidità nelle retribuzioni dei funzionari attraverso l’applicazione del metodo.

(10)

Con riferimento alla situazione economica, le previsioni di crescita nell’Unione sono state ridotte in modo sostanziale per il 2012 dal + 1,9 % al + 0,6 %. La crescita trimestrale nell’Unione è calata dal + 0,7 % nel primo trimestre del 2011 al + 0,2 % nel secondo e nel terzo trimestre dello stesso anno. Per quanto riguarda il quarto trimestre del 2011 e il primo del 2012, non è prevista alcuna crescita del PIL.

(11)

Nella valutazione dell’attuale situazione economica e sociale, si sarebbe dovuto dare maggior rilievo alla situazione dei mercati finanziari, in particolare alle distorsioni sull’offerta di credito e al calo dei prezzi delle attività, che costituiscono i principali determinanti dello sviluppo economico.

(12)

Con riferimento alla situazione sociale, la creazione di posti di lavoro non è stata sufficiente per ridurre in modo sostanziale il tasso di disoccupazione. Il tasso di disoccupazione nell’Unione nel 2010 e 2011 è oscillato raggiungendo il 9,8 % a ottobre 2011 e dovrebbe rimanere costantemente elevato.

(13)

Considerato quanto precede, il Consiglio ritiene che la posizione della Commissione per quanto riguarda l’esistenza di un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale e il suo rifiuto di presentare una proposta ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto si fondi su motivi palesemente insufficienti ed erronei.

(14)

Dal momento che la Corte di giustizia europea nella causa C-40/10 ha affermato che, nella vigenza dell’allegato XI dello statuto, il procedimento previsto al suo l’articolo 10 costituisce l’unica possibilità di tenere conto di una crisi economica nell’ambito dell’adeguamento delle retribuzioni, il Consiglio dipendeva da una proposta della Commissione per applicare detto articolo in situazioni di crisi.

(15)

Il Consiglio è persuaso che, alla luce del testo dell’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto e secondo il dovere di leale cooperazione tra le istituzioni sancito nella seconda frase dell’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, la Commissione era obbligata a presentare una proposta appropriata al Consiglio. Le conclusioni della Commissione e la mancata presentazione da parte di quest’ultima di tale proposta, costituiscono pertanto una violazione di detto obbligo.

(16)

Dal momento che il Consiglio può agire soltanto su proposta della Commissione, il fatto che la Commissione abbia mancato di trarre dai dati le corrette conclusioni e di presentare una proposta a norma dell’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto ha impedito al Consiglio di reagire correttamente al deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale mediante l’adozione di un atto a norma dell’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto,

DECIDE DI NON ADOTTARE LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE di regolamento del Consiglio che adegua con effetto dal 1o luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. KOROLEC