|
21.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/56 |
DECISIONE 2011/860/PESC DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2011
che modifica la decisione 2010/800/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la decisione 2010/800/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2 e l’articolo 12, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 22 dicembre 2010, il Consiglio ha adottato la decisione 2010/800/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. |
|
(2) |
Il Consiglio ha proceduto ad un riesame integrale dell’elenco delle persone e delle entità, riportato negli allegati II e III della decisione 2010/800/PESC, a cui si applicano l’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) e l’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c) di tale decisione. |
|
(3) |
Il Consiglio ha concluso che alle persone e entità elencate negli allegati II e III della decisione 2010/800/PESC dovrebbero continuare ad applicarsi le misure restrittive specifiche ivi previste. |
|
(4) |
Il Consiglio ha altresì concluso che è opportuno modificare la voce riguardante un’entità inserita nell’allegato II della decisione 2010/800/PESC. |
|
(5) |
Il Consiglio ha inoltre deciso che altre persone ed entità debbano essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato negli allegati II e III della decisione 2010/800/PESC. |
|
(6) |
È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone e delle entità riportato negli allegati II e III della decisione 2010/800/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati II e III della decisione 2010/800/PESC sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. KOROLEC
ALLEGATO
La decisione 2010/800/PESC è così modificata:
|
1) |
l’allegato II è così modificato:
|
|
2) |
all’allegato III sono aggiunte le seguenti persone nella parte A e le seguenti entità nella parte B: A. Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c)
B. Elenco delle entità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c)
|