20.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/74


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2011

che proroga il periodo di deroga concesso alla Romania per sollevare obiezioni sulle spedizioni di determinati rifiuti verso il suo territorio, destinati al recupero ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti

[notificata con il numero C(2011) 9191]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/854/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l’articolo 63, paragrafo 5, terzo e quinto comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 63, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1013/2006, la Romania può sollevare obiezioni sulle spedizioni di determinati rifiuti destinati al recupero per un periodo di tempo che si conclude il 31 dicembre 2011.

(2)

Con lettera del 1o giugno 2011, la Romania ha chiesto la proroga di tale periodo fino al 31 dicembre 2015.

(3)

Occorre garantire che la tutela dell’ambiente sia mantenuta a livelli elevati in tutta l’Unione, in particolare allorché il paese di destinazione non possiede o possiede una capacità insufficiente di recupero per alcuni tipi di rifiuti. La Romania deve poter continuare a opporsi a determinate spedizioni, previste verso il suo territorio, di rifiuti non desiderati destinati al recupero. Occorre pertanto prorogare il regime di deroga applicabile alla Romania fino al 31 dicembre 2015.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, il periodo durante il quale le autorità rumene possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Romania di rifiuti destinati al recupero, elencati all’articolo 63, paragrafo 5, secondo e quarto capoverso, del suddetto regolamento, conformemente ai motivi di opposizione di cui all’articolo 11 dello stesso regolamento, è prolungato fino al 31 dicembre 2015.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2011

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(2)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.