16.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 334/31


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2011

che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità

[notificata con il numero C(2011) 9169]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/844/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (3), in particolare l’articolo 18,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (4), in particolare l’articolo 63, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (5), stabilisce alcune misure di protezione da applicare nel caso di un focolaio di tale malattia, compresa l’istituzione di aree A e B non appena sospettata o confermata la presenza di un focolaio. Queste aree sono elencate nell’allegato della decisione 2006/415/CE. Tale decisione si applica fino al 31 dicembre 2011.

(2)

Nell’Unione focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 sono apparsi per l’ultima volta nel pollame in Romania nel marzo 2010 e il virus è stato individuato in un volatile selvatico in Bulgaria nell’aprile 2010. Secondo le informazioni disponibili, nell’Unione non vi sono attualmente focolai di tale malattia. È pertanto opportuno sopprimere la Romania dall’elenco figurante nell’allegato della decisione 2006/415/CE.

(3)

Le misure stabilite nella decisione 2006/415/CE si sono dimostrate molto efficaci e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle zone sottoposte a restrizioni dall’autorità competente ha aumentato la trasparenza e la fiducia nelle misure adottate degli Stati membri e dei paesi terzi non colpiti.

(4)

Inoltre, l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 è ancora presente in alcuni paesi terzi e continua quindi a rappresentare un rischio per gli animali e la salute umana nell’Unione. È pertanto necessario prorogare il periodo di applicazione della decisione 2006/415/CE.

(5)

Nel settembre 2011 è iniziata una valutazione esterna della rete per gli interventi di emergenza dell’Unione. Questa valutazione intende esaminare l’efficienza della rete e sarà completata entro agosto 2012. I suoi risultati saranno presi in considerazione in un possibile riesame delle misure stabilite dalla decisione 2006/415/CE.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/415/CE.

(7)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/415/CE è così modificata:

1.

all’articolo 12 la data «31 dicembre 2011» è sostituita dalla data «31 dicembre 2013»;

2.

nell’allegato la voce relativa alla Romania è soppressa.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(4)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(5)  GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51.