14.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/43


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2011

che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di taluni tipi di polietilene tereftalato originari dell’Oman e dell’Arabia Saudita

(2011/834/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Il 3 gennaio 2011 la Commissione europea (Commissione) ha ricevuto una denuncia relativa a presunte pratiche di sovvenzione riguardanti taluni tipi di polietilene tereftalato (PET) originari dell’Oman e dell’Arabia Saudita (i «paesi interessati»), causa di pregiudizio per l’industria dell’Unione.

(2)

La denuncia è stata presentata dal Comitato dei produttori europei di polietilene tereftalato (PET) («il denunziante»), per conto di produttori che rappresentano una quota considerevole, in questo caso oltre il 50 %, della produzione complessiva dell’Unione di taluni tipi di polietilene tereftalato a norma dell’articolo 10 del regolamento di base.

(3)

La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell’esistenza di sovvenzioni e di un conseguente pregiudizio grave, che sono state ritenute sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento antisovvenzioni.

(4)

Prima dell’apertura del procedimento e conformemente all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo dell’Oman e dell’Arabia Saudita di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata nella quale si sostiene che le importazioni di determinati tipi di PET originari dell’Oman e dell’Arabia Saudita e oggetto di sovvenzioni arrecano un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. I governi dell’Oman e dell’Arabia Saudita sono stati invitati separatamente a prendere parte a consultazioni nell’intento di chiarire la situazione per quanto riguarda il contenuto della denuncia e di giungere a una soluzione concordata. Durante le consultazioni non è stato possibile giungere a una soluzione concordata.

(5)

Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha avviato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) il 16 febbraio 2011, un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni nell’Unione europea di determinati tipi di PET originari dell’Oman e dell’Arabia Saudita.

(6)

Lo stesso giorno la Commissione ha aperto un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di determinati tipi di PET originari dei paesi interessati (3).

(7)

La Commissione ha inviato questionari all’industria dell’Unione, ai produttori/esportatori dei paesi interessati, agli importatori, alle associazioni notoriamente interessate e alle autorità dei paesi interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(8)

Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

B.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(9)

Con lettera del 12 ottobre 2011 indirizzata alla Commissione, il CPME ha formalmente ritirato la denuncia.

(10)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura non sia contraria all’interesse dell’Unione.

(11)

A tale riguardo va notato che nessun motivo per il quale la chiusura sarebbe contraria all’interesse dell’Unione è stato rilevato dalla Commissione o addotto dalle parti interessate. La Commissione ha quindi ritenuto che il presente procedimento dovesse essere chiuso. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni.

(12)

Talune parti interessate hanno manifestato il loro sostegno alla chiusura del procedimento. Altre parti interessate, pur sostenendo la chiusura del procedimento, hanno chiesto che venissero loro comunicate le conclusioni dell’inchiesta.

(13)

Al riguardo si osserva che la Commissione non è giunta a una conclusione in merito ai risultati ottenuti e non è quindi in grado di comunicare informazioni rilevate prima del ritiro della denuncia.

(14)

In considerazione di quanto finora esposto, si conclude che non vi sono motivi validi e convincenti per non concludere il procedimento.

(15)

La Commissione è quindi giunta alla conclusione che il procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni nell’Unione di determinati tipi di polietilene tereftalato (PET) originari dell’Oman e dell’Arabia Saudita deve essere chiuso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È chiuso il procedimento antisovvenzioni concernente le importazioni di polietilene tereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell’Oman e dell’Arabia Saudita.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)   GU C 49 del 16.2.2011, pag. 21.

(3)   GU C 49 del 16.2.2011, pag. 16.