30.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 253/3 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2011
che istituisce un gruppo di esperti per il mercato dei sistemi di pagamento
2011/C 253/04
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Uno degli obiettivi principali dell’Unione è garantire il corretto funzionamento del mercato interno, di cui i servizi di pagamento costituiscono una parte essenziale. In un contesto di rapida innovazione e progresso tecnologico, è importante che il mercato interno disponga di sistemi di pagamento solidi, di facile impiego, efficienti e sicuri, a vantaggio sia dei prestatori che degli utenti di tali servizi. |
(2) |
Conformemente ai principi per legiferare meglio, la Commissione attribuisce grande importanza a una corretta consultazione delle diverse parti interessate, in particolare dei prestatori e degli utenti dei servizi di pagamento, inclusi consumatori e altri rappresentanti della società civile, in merito all’elaborazione di una politica relativa ai sistemi di pagamento. A tal fine la Commissione potrebbe dover far ricorso alla competenza di specialisti nel quadro di un organismo consultivo. |
(3) |
Un gruppo di esperti nel campo dei sistemi di pagamento è stato pertanto istituito con decisione 2009/72/CE (1) della Commissione. |
(4) |
Come indicato nel Libro bianco sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010, la Commissione ritiene estremamente importante che il parere degli utenti sia adeguatamente rappresentato nel corso dell’elaborazione e dell’esecuzione delle politiche. Pertanto, il gruppo dovrebbe consentire alle opinioni dei soggetti pertinenti interessati di essere rappresentate adeguatamente. La Commissione ritiene che l’attuale composizione del gruppo non rifletta sufficientemente il parere degli utenti, in particolare dei consumatori. Essa viene quindi modificata onde ottenere una rappresentanza più equilibrata tra i prestatori di servizi di pagamento e gli utenti e aumentare il numero dei membri che rappresentano i consumatori. |
(5) |
Occorre che il gruppo sia composto da persone che possiedono la competenza necessaria nel settore dei sistemi di pagamento. È tuttavia opportuno che sia limitato ai rappresentanti di soggetti privati, poiché le autorità pubbliche e le banche centrali dispongono del proprio gruppo consultivo nel settore dei sistemi di pagamento. |
(6) |
È opportuno che il gruppo assista la Commissione nella preparazione e nell’esecuzione della politica relativa ai sistemi di pagamento. |
(7) |
Occorre provvedere a regolamentare la diffusione delle informazioni da parte dei membri del gruppo, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza definite nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom (regolamento interno della Commissione) (2). |
(8) |
Al trattamento dei dati personali svolto nel quadro di tale gruppo si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3). |
(9) |
Occorre abrogare la decisione 2009/72/CE della Commissione, del 15 dicembre 2008, che istituisce un gruppo di esperti per il mercato dei sistemi di pagamento. |
(10) |
È opportuno fissare un termine per l’applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l’opportunità di una proroga, |
DECIDE:
Articolo 1
Oggetto
Viene istituito un gruppo di esperti del mercato dei sistemi di pagamento, di seguito denominato «il gruppo».
Articolo 2
Missione
Il gruppo ha i seguenti compiti:
1) |
assistere la Commissione nella preparazione di atti legislativi o iniziative politiche inerenti ai sistemi di pagamento, comprese le questioni relative alla prevenzione delle frodi riguardanti il settore dei sistemi di pagamento e gli utenti di tali sistemi; |
2) |
fornire indicazioni sull’esecuzione pratica di tale politica; |
3) |
consentire uno scambio di vedute sulle migliori pratiche più recenti e garantire il monitoraggio di questioni potenzialmente preoccupanti per il mercato. |
Articolo 3
Consultazione
La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi questione relativa ai sistemi di pagamento, comprese le questioni inerenti alla prevenzione delle frodi riguardanti il settore dei sistemi di pagamento e gli utenti di tali sistemi.
Articolo 4
Composizione — Nomina
1. Il gruppo è composto da un massimo di 40 membri.
2. I membri sono nominati dalla Commissione, che li sceglie tra specialisti competenti nei campi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, che abbiano risposto al bando di invito. I membri devono avere una formazione accademica o competenze riconosciute nel settore di cui all’articolo 2, paragrafo 1, oppure rappresentare una delle seguenti categorie:
a) |
il settore dei servizi di pagamento, incluse imprese, rappresentanti dei lavoratori e associazioni; |
b) |
gli utenti dei sistemi di pagamento, incluse imprese, associazioni e consumatori; |
c) |
organismi privati partecipanti attivamente alla prevenzione di frodi nei pagamenti. |
3. I membri devono rappresentare in modo proporzionato il settore dei servizi di pagamento e gli utilizzatori dei servizi di pagamento. Almeno quindici membri del gruppo devono rappresentare gli utenti dei servizi di pagamento e, tra questi, sette devono rappresentare i consumatori. Un minimo di quindici membri del gruppo deve rappresentare il settore dei servizi di pagamento. Devono essere rappresentati nel gruppo anche universitari e membri di organismi privati partecipanti alla prevenzione di frodi nei pagamenti.
4. I membri che rappresentano il settore dei servizi di pagamento, gli utenti di tali sistemi od organismi privati partecipanti alla prevenzione di frodi nei pagamenti sono nominati come rappresentanti di un interesse comune a sostegno di sistemi di pagamento di facile impiego per l’utente, efficienti e sicuri. I membri con formazione accademica o competenze riconosciute nel settore sono nominati individualmente, a titolo personale.
5. I membri sono nominati per un mandato di quattro anni e restano in carica fino a quando sono sostituiti o fino al termine del loro mandato.
6. Si può prevedere di nominare un numero di supplenti equivalente a quello dei membri. I supplenti sono nominati alle stesse condizioni dei membri; i supplenti sostituiscono automaticamente i membri titolari assenti o indisposti. I candidati ritenuti idonei ma non nominati possono figurare in un elenco di riserva («l’elenco») a cui la Commissione può attingere per la nomina di supplenti.
7. I membri che non siano più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettano o che non soddisfino più le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo o all’articolo 339 del trattato, possono essere sostituiti per il restante periodo del mandato da un membro nominato dalla Commissione. Per la nomina dei supplenti, la Commissione può utilizzare l’elenco citato.
8. I membri nominati a titolo personale agiscono in piena indipendenza e nell’interesse pubblico.
9. I nomi delle persone fisiche che rappresentano un interesse o nominati a titolo personale sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti e di altre entità analoghe della Commissione.
10. I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 5
Funzionamento
1. Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. D’accordo con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nei limiti di un mandato stabilito dal gruppo; i sottogruppi sono sciolti non appena eseguito il proprio mandato.
3. Il rappresentante della Commissione può invitare esperti e osservatori con conoscenze specifiche a partecipare ai lavori del gruppo e dei sottogruppi.
4. Le informazioni ottenute nel quadro della partecipazione ai lavori del gruppo o dei sottogruppi non possono essere divulgate se la Commissione segnala che vertono su questioni riservate.
5. Il gruppo e i suoi sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione, nella forma e secondo i tempi stabiliti dalla Commissione. Il segretariato del gruppo è assicurato dalla Commissione. Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono partecipare funzionari della Commissione interessati al settore in oggetto.
6. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti.
7. La Commissione può pubblicare su internet, nella lingua originale del documento interessato, sintesi, conclusioni, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo.
Articolo 6
Spese di riunione
1. I partecipanti alle attività del gruppo non sono remunerati per i servizi resi.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da chi partecipa alle attività del gruppo in base alle proprie disposizioni interne.
3. Le spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Articolo 7
Abrogazione
La decisione 2009/72/CE è abrogata.
Articolo 8
Applicabilità
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2015.
Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2011
Per la Commissione
Michel BARNIER
Membro della Commissione
(1) GU L 24 del 28.1.2009, pag. 15.
(2) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.
(3) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.