13.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/19 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2011
sui paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per il periodo dal 1o gennaio 2012, a norma del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio
[notificata con il numero C(2011) 9044]
(2011/830/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 512/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ha esteso l’applicazione del regolamento (CE) n. 732/2008 al 31 dicembre 2013 o alla data stabilita dal regolamento successivo, se precedente. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 732/2008 prevede la concessione di un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai paesi in via di sviluppo che soddisfano i criteri specificati agli articoli 8 e 9. |
(3) |
I paesi in via di sviluppo desiderosi di avvalersi del regime speciale di incentivazione a decorrere dal 1o gennaio 2012 hanno dovuto presentare una richiesta entro il 31 ottobre 2011, allegando ampia documentazione delle convenzioni pertinenti da essi ratificate, della legislazione e delle misure adottate per un’adeguata attuazione delle convenzioni stesse, così come il loro impegno ad accettare e a rispettare appieno il meccanismo di verifica e riesame previsto nelle convenzioni in oggetto. Affinché la richiesta di regime speciale di incentivazione sia accolta, è inoltre necessario che il paese richiedente sia considerato un paese vulnerabile a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 732/2008. |
(4) |
Prima del 31 ottobre 2011 la Commissione ha ricevuto dalla Repubblica del Capo Verde (di seguito «Capo Verde») una richiesta di beneficiare del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo a decorrere dal 1o gennaio 2012. |
(5) |
La richiesta è stata esaminata conformemente alle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 732/2008. |
(6) |
L’esame ha dimostrato che Capo Verde soddisfa i criteri necessari di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 732/2008. Di conseguenza il regime speciale di incentivazione deve essere concesso a Capo Verde a partire dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013 o fino alla data stabilita dal regolamento successivo, se precedente. |
(7) |
Come disposto dall’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 732/2008, la presente decisione deve essere notificata a Capo Verde. |
(8) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate. |
(9) |
La presente decisione non riguarda lo status di beneficiario nel contesto del regime dei paesi figuranti nell’elenco della decisione 2008/938/CE della Commissione, del 9 dicembre 2008, sull’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsto dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (3), modificata dalla decisione 2009/454/CE (4), e nella decisione 2010/318/UE della Commissione, del 9 giugno 2010, sui paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per il periodo dal 1o luglio 2010 al 31 dicembre 2011, a norma del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (5), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Repubblica del Capo Verde beneficerà del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, di cui al regolamento (CE) n. 732/2008, dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 o fino alla data stabilita dal regolamento successivo, se precedente.
Articolo 2
La Repubblica del Capo Verde è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2011
Per la Commissione
Karel DE GUCHT
Membro della Commissione
(1) GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.
(2) GU L 145 del 31.5.2011, pag. 28.
(3) GU L 334 del 12.12.2008, pag. 90.
(4) GU L 149 del 12.6.2009, pag. 78.
(5) GU L 142 del 10.6.2010, pag. 10.