7.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 324/29


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2011

che definisce la posizione che l’Unione europea deve adotttare nell’ambito del Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda le domande relative alla concessione e/o alla proroga di talune deroghe dell’OMC

(2011/810/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo IX dell’Accordo di Marrakesh che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («Accordo sull’OMC») stabilisce le procedure per la concessione di deroghe concernenti gli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1 A o 1B o 1C dell’Accordo sull’OMC e nei loro allegati.

(2)

Quando le domande di deroga sono presentate all’OMC, accade spesso che l’organo competente dell’OMC debba adottare la sua decisione finale in merito a tali domande entro termini molto brevi e che sia necessaria una reazione rapida da parte dei membri dell’OMC.

(3)

È nell’interesse dell’Unione che siano adottate quanto prima le domande di concessione e/o di proroga delle deroghe annuali relative all’introduzione del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (il cosiddetto «Sistema armonizzato» o «SA») il 1o gennaio 1988, e dei suoi emendamenti primo, secondo, terzo, quarto e quinto, raccomandati dal consiglio dell’Organizzazione mondiale delle dogane, denominati rispettivamente «modifiche SA92» (entrate in vigore il 1o gennaio 1992), «modifiche SA96» (entrate in vigore il 1o gennaio 1996), «modifiche SA2002» (entrate in vigore il 1o gennaio 2002), «modifiche SA2007» (entrate in vigore il 1o gennaio 2007) e «modifiche SA2012» (che entreranno in vigore il 1o gennaio 2012), nonché i futuri emendamenti del SA che stabiliscono l’obbligo di introdurre queste modifiche negli elenchi di concessioni dei membri (recepimento degli elenchi di concessioni tariffarie nella nomenclatura del SA).

(4)

L’attuale deroga che autorizza Capo Verde a prorogare il periodo di attuazione integrale dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) e dell’Accordo sul valore in dogana dell’OMC scadrà il 31 dicembre 2011. Ogni proroga di tale deroga avrebbe un’importanza minima per l’Unione a livello economico e commerciale.

(5)

L’attuale deroga relativa al programma di preferenza commerciale del Canada CARIBCAN scadrà il 31 dicembre 2011. Ogni proroga di tale deroga avrebbe un’importanza minima per l’Unione a livello economico e commerciale e sarebbe inoltre in linea con la politica dell’Unione volta a sostenere i progressi economici dei paesi in via di sviluppo grazie a preferenze commerciali.

(6)

L’attuale deroga che autorizza Cuba ad essere esentata dall’articolo XV, paragrafo 6, del GATT 1994 scadrà il 31 dicembre 2011. Ogni proroga di tale deroga avrebbe importanza minima per l’Unione a livello economico e commerciale.

(7)

L’attuale deroga che autorizza i paesi che partecipano al sistema di certificazione del processo di Kimberley a imporre talune restrizioni al commercio dei «diamanti di guerra» scadrà il 31 dicembre 2011. Ogni proroga di tale deroga sarebbe di importanza minima per l’Unione a livello economico e commerciale e avrebbe grande rilevanza per i suoi rapporti commerciali globali.

(8)

È pertanto opportuno definire la posizione che l’Unione deve adottare nell’ambito del Consiglio generale dell’OMC con riguardo a tali deroghe,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commericio è di sostegno alle seguenti domande connesse alle deroghe dell’OMC ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 3, dell’Accordo sull’OMC:

a)

domande di concessione e/o di estensione di proroga delle deroghe relative all’introduzione del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e dei suoi emendamenti effettuati nel 1992 («modifiche SA92»), nel 1996 («modifiche SA96»), nel 2002 («modifiche SA2002»), nel 2007 («modifiche SA2007») e nel 2012 («modifiche SA2012»), nonché i futuri emendamenti del SA, che stabiliscono l’obbligo di introdurre tali modifiche negli elenchi di concessioni dei membri;

b)

domande di proroga della deroga che autorizza Capo Verde a prorogare il periodo di attuazione integrale dell’articolo VII del GATT 1994 e dell’Accordo sul valore in dogana dellOMC;

c)

domande di proroga della deroga che autorizza il Canada ad applicare un regime preferenziale a taluni paesi in via di sviluppo (programma CARIBCAN);

d)

domande di proroga per la deroga che autorizza Cuba ad essere esentata dall’articolo XV, paragrafo 6, del GATT 1994;

e)

domande di proroga della deroga relativa al sistema di certificazione del processo di Kimberley.

Articolo 2

La Commissione informa il Consiglio attraverso il comitato per la politica commerciale, con sufficiente anticipo, in merito a ogni riunione dell’organo competente dell’OMC durante la quale potrebbe essere adottata una decisione relativa a una domanda contemplata dalla presente decisione. Entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data alla quale la Commissione ha informato il comitato per la politica commerciale, il Consiglio può richiedere che sia avviata la procedura di adozione di una decisione individuale del Consiglio in merito alla domanda di deroga in questione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI