3.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/45 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2011
relativa a un contributo finanziario dell’Unione alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Spagna nel 2009
[notificata con il numero C(2011) 8721]
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
(2011/798/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario e dell’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa e che è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate. |
(2) |
La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. Al fine di eradicare l’influenza aviaria nel più breve tempo possibile, è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri. L’articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, di detta decisione specifica la percentuale del contributo finanziario che l’Unione può versare per compensare le spese sostenute dagli Stati membri. |
(3) |
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2), fissa norme relative alle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione. |
(4) |
La decisione 2010/148/UE della Commissione, del 5 marzo 2010, relativa a un contributo finanziario dell’Unione per le misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria nella Repubblica ceca, in Germania, in Spagna, in Francia e in Italia nel 2009 (3), ha concesso un contributo finanziario dell’Unione per le misure urgenti adottate, tra l’altro, in Spagna nel 2009 per combattere l’influenza aviaria. |
(5) |
Il 3 maggio 2010 la Spagna ha presentato una domanda ufficiale di rimborso, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005. |
(6) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente attuate e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti. |
(7) |
Da un controllo effettuato dai servizi della Commissione, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005, sono emersi solo problemi finanziari di scarso rilievo. |
(8) |
La Spagna ha quindi finora adempiuto agli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005. |
(9) |
Alla luce di tali considerazioni, occorre ora fissare una prima quota del contributo finanziario dell’Unione alla Spagna per le spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione dell’influenza aviaria nel 2009. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Viene corrisposta alla Spagna una prima quota di 500 000 EUR nel quadro del contributo finanziario dell’Unione.
Articolo 2
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.
(2) GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.
(3) GU L 60 del 10.3.2010, pag. 22.