3.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/45


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

relativa a un contributo finanziario dell’Unione alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Spagna nel 2009

[notificata con il numero C(2011) 8721]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2011/798/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario e dell’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa e che è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(2)

La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. Al fine di eradicare l’influenza aviaria nel più breve tempo possibile, è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri. L’articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, di detta decisione specifica la percentuale del contributo finanziario che l’Unione può versare per compensare le spese sostenute dagli Stati membri.

(3)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2), fissa norme relative alle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione.

(4)

La decisione 2010/148/UE della Commissione, del 5 marzo 2010, relativa a un contributo finanziario dell’Unione per le misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria nella Repubblica ceca, in Germania, in Spagna, in Francia e in Italia nel 2009 (3), ha concesso un contributo finanziario dell’Unione per le misure urgenti adottate, tra l’altro, in Spagna nel 2009 per combattere l’influenza aviaria.

(5)

Il 3 maggio 2010 la Spagna ha presentato una domanda ufficiale di rimborso, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.

(6)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente attuate e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

(7)

Da un controllo effettuato dai servizi della Commissione, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005, sono emersi solo problemi finanziari di scarso rilievo.

(8)

La Spagna ha quindi finora adempiuto agli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(9)

Alla luce di tali considerazioni, occorre ora fissare una prima quota del contributo finanziario dell’Unione alla Spagna per le spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione dell’influenza aviaria nel 2009.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Viene corrisposta alla Spagna una prima quota di 500 000 EUR nel quadro del contributo finanziario dell’Unione.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.

(3)  GU L 60 del 10.3.2010, pag. 22.