3.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/28 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 novembre 2011
che modifica la decisione 2011/734/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo
(2011/791/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare l’articolo 126, paragrafo 9, e l’articolo 136,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 136, paragrafo 1, lettera a), TFUE prevede la possibilità di adottare misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l’euro al fine di rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio. |
(2) |
L’articolo 126 TFUE dispone che gli Stati membri debbano evitare disavanzi pubblici eccessivi e a tal fine stabilisce la procedura per i disavanzi eccessivi. Il patto di stabilità e crescita, che nella sua parte correttiva attua la procedura per i disavanzi eccessivi, costituisce il quadro che sostiene le politiche governative per un rapido ritorno a solide posizioni di bilancio tenendo conto della situazione economica. |
(3) |
Il 27 aprile 2009, a norma dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), il Consiglio ha deciso che in Grecia esisteva un disavanzo eccessivo. |
(4) |
Il 10 maggio 2010, a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, e dell’articolo 136, il Consiglio ha adottato la decisione 2010/320/UE (1) indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo entro il termine del 2014. Per la correzione del disavanzo il Consiglio ha stabilito il seguente percorso di aggiustamento: i disavanzi della pubblica amministrazione non devono superare 18 508 milioni di EUR nel 2010, 17 065 milioni di EUR nel 2011, 14 916 milioni di EUR nel 2012, 11 399 milioni di EUR nel 2013 e 6 385 milioni di EUR nel 2014. |
(5) |
La decisione 2010/320/UE ha subito diverse modifiche sostanziali (2). Vista la necessità di nuove modifiche, per ragioni di chiarezza il 12 luglio 2011 con la decisione 2011/734/UE del Consiglio (3), si è provveduto alla sua rifusione. |
(6) |
Nel settembre 2011 è apparso evidente che, considerata l’esecuzione del bilancio fino a detto settembre, a politiche invariate, l’obiettivo di disavanzo per il 2011 sarebbe stato nettamente mancato, compromettendo così l’intera credibilità del programma. Nell’ottobre 2011 il governo greco ha annunciato misure intese a ridurre al minimo lo scostamento del bilancio 2011 e ha presentato un progetto di bilancio per il 2012 al fine di rispettare il massimale per il 2012 stabilito nella decisione 2010/320/UE. Tali misure diventeranno legge prima della fine di ottobre 2011. Le autorità elleniche e la Commissione hanno discusso approfonditamente le misure in questione. |
(7) |
Alla luce delle considerazioni cheprecedono, appare opportuno modificare, sotto vari profili, la decisione 2011/734/UE, pur mantenendo invariato il termine per la correzione del disavanzo eccessivo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 2 della decisione 2011/734/UEè così modificato:
1) |
è inserito il paragrafo seguente: «6 bis. La Grecia adotta e attua senza indugio le seguenti misure:
|
2) |
il paragrafo 7 è così modificato:
|
3) |
all’articolo 8 sono aggiunte le lettere seguenti:
|
4) |
è aggiunto il seguente paragrafo: «9. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di giugno 2012:
|
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 3
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
J. VINCENT-ROSTOWSKI
(1) GU L 145 dell’11.6.2010, pag. 6.
(2) Decisione 2010/486/UE (GU L 241 del 14.9.2010, pag. 12); decisione 2011/57/UE (GU L 26 del 29.1.2011, pag. 15); 2011/257/UE (GU L 110 del 29.4.2011, pag. 26).
(3) GU L 296 del 15.11.2011, pag. 38.