24.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2011

relativa agli aiuti di Stato C 88/97 cui la Repubblica francese ha dato esecuzione a favore del Crédit Mutuel

[notificata con il numero C(2011) 3436]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/747/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo (1) e viste queste osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 25 gennaio 1991, l’Association française des banques (di seguito «AFB»), la Chambre syndicale des banques populaires e il Crédit Agricole hanno presentato una denuncia secondo la quale la Francia avrebbe concesso aiuti di Stato a favore del Crédit Mutuel.

(2)

La prima richiesta di informazioni della Commissione sul Livret bleù (libretto di risparmio defiscalizzato) è stata formulata mediante lettera datata 27 maggio 1991.

(3)

Con lettera datata 6 febbraio 1998, la Commissione ha comunicato alle autorità francesi la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE (attualmente articolo 108, paragrafo 2, del TFUE) in relazione alle potenziali misure di aiuto contenute nel meccanismo di risparmio del Livret bleù (2).

(4)

L’8 aprile 1998, le autorità francesi hanno risposto ai quesiti posti dalla Commissione nella sua decisione di avvio del procedimento.

(5)

Il 18 giugno 1998 il Crédit Mutuel ha inviato alla Commissione una lettera in cui erano esposte argomentazioni volte a respingere la qualifica di aiuti di Stato per le misure oggetto dell’avvio del procedimento, nonché un incartamento di contabilità analitica relativo al Livret bleù. Anche diverse parti interessate hanno fatto pervenire le loro osservazioni alla Commissione (cfr. sezioni 3 e 4, considerando da 48 a 59, la quale le ha trasmesse alle autorità francesi il 3 settembre 1998.

(6)

I ricorrenti hanno inviato per posta alla Commissione quattro memorandum di approfondimento in data 29 ottobre 1999, 16 maggio 2000, 16 ottobre 2000 e 19 gennaio 2001, che la Commissione ha trasmesso alle autorità francesi in data 21 febbraio 2000 e 3 novembre 2000.

(7)

Il 5 febbraio 2001, la Commissione ha trasmesso alle autorità francesi i documenti ricevuti dall’AFB.

(8)

Dal novembre 1998 al dicembre 1999, su richiesta della Commissione, un consulente (3) (di seguito denominato «consulente della Commissione») ha proceduto a una revisione della contabilità analitica del Livret bleù. Il rapporto del consulente è stato sottoposto all’esame delle autorità francesi e del Crédit Mutuel il 10 gennaio 2000. Il 7 febbraio è stata convocata una concertazione tecnica su tale rapporto fra i servizi della Commissione (assistiti dal loro consulente), le autorità francesi e il Crédit Mutuel.

(9)

Con lettera del 14 settembre 1999, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità francesi di precisare le missioni d’interesse generale di cui è incaricato il Crédit Mutuel. In data 21 febbraio 2000, 3 novembre 2000 e 5 febbraio 2001, i servizi della Commissione hanno sottoposto alla disamina delle autorità francesi vari documenti (4) allegati alla pratica dai ricorrenti in merito all’eventuale «effetto di richiamo» del Livret bleù (cfr. sottosezione 7.2.3, considerando 110-118). Le autorità francesi hanno presentato le loro osservazioni il 1o febbraio 2001.

(10)

L’11 aprile 2000, alla Commissione è stata presentata da una denuncia da parte della Federazione bancaria dell’Unione europea (FBE) in merito agli aiuti concessi dallo Stato francese al Crédit Mutuel, sotto forma di esclusiva nella distribuzione del Livret bleù.

(11)

Nel maggio 2000 la Confederazione nazionale del Crédit Mutuel ha affidato allo studio di revisione contabile Arthur Andersen l’incarico di procedere a una revisione della metodologia dei lavori di contabilità analitica del Crédit Mutuel e al consuntivo economico del Livret bleù. Detto incarico si è concluso nel settembre 2000 con la presentazione di un rapporto dettagliato sul consuntivo economico del Livret bleù, che quantifica il saldo negativo del Livret bleù, al netto d’imposta, in 498 milioni di FRF. Questa conclusione teneva conto di una serie di «correttivi». Il 2 febbraio 2001 è stata organizzata una riunione tra la Commissione e il Crédit Mutuel per discutere tale rapporto. A seguito delle osservazioni espresse dalla Commissione, il Crédit Mutuel ha chiesto ad Arthur Andersen di trasmettere una nota (datata 8 febbraio 2001) per giustificare il metodo impiegato, di cosiddetta «correzione della sovraponderazione dell’attività IARD [attività di assicurazione contro i danni (5) del Crédit Mutuel]», oggetto di particolari critiche da parte dei servizi della Commissione.

(12)

Nell’aprile 2001 la Commissione ha chiesto al proprio consulente di individuare le differenze tra il suo rapporto e quello di Arthur Andersen e di determinare le eventuali modifiche di dati o di metodologia che avrebbero potuto essere integrate nel suo rapporto precedente. Il 23 luglio 2001 il consulente della Commissione ha presentato un nuovo rapporto finale, la cui valutazione nel quale l’utile cumulato, non capitalizzato, generato dal Livret bleù, è stimato a 1 074 miliardi di FRF (163,7 milioni di EUR). Il rapporto è stato trasmesso il giorno stesso alle autorità francesi. In occasione di una riunione svoltasi il 26 luglio 2001 tra la Commissione, le autorità francesi, il Crédit Mutuel e Arthur Andersen, il Crédit Mutuel e Arthur Andersen hanno espresso il loro disaccordo riguardo alle conclusioni finali del consulente della Commissione. Arthur Andersen ha ribadito le sue precedenti conclusioni in un documento datato 13 settembre 2001, trasmesso in allegato a una nota delle autorità francesi del 15 settembre 2001. Il 26 ottobre 2001 le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione una nuova nota di analisi giuridica del Livret bleù, sotto il profilo del diritto comunitario della concorrenza, nonché una nota del 7 gennaio 2002 relativa ai costi della missione di servizio pubblico, che riporta, senza nuovi elementi, i dati numerici già presentati dal Crédit Mutuel.

(13)

Nella nota inviata il 26 ottobre 2001 alla Commissione, le autorità francesi spiegavano perché, a loro parere, i) il regime del Livret bleù non costituirebbe un aiuto, ii) qualora la Commissione lo assimilasse ad aiuto, potrebbe trattarsi solo di un aiuto esistente e iii) si tratterebbe in ogni caso di un aiuto compatibile.

(14)

Con decisione del 15 gennaio 2002 (6) (di seguito la «decisione annullata»), la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato interno l’aiuto di Stato accordato dalla Repubblica francese al Crédit Mutuel.

(15)

La decisione del 15 gennaio 2002 è stata annullata da una sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2005 (7).

(16)

La Commissione non ha presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale. Conformemente all’articolo 266, paragrafo 1, del TFUE, la Commissione è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione di tale sentenza comporta. In materia di aiuti di Stato, ciò significa che, a seguito dell’annullamento della decisione, la procedura riparte dallo stadio dell’indagine formale.

(17)

Con decisione del 7 giugno 2006 (8) (di seguito la «decisione di estensione»), la Commissione ha esteso il procedimento di indagine formale e ha chiarito l’oggetto della sua valutazione di eventuale sussistenza di aiuto.

(18)

La Francia ha comunicato alla Commissione le proprie osservazioni sulla decisione di estensione con lettere in data 1o settembre 2006 e 7 settembre 2006.

(19)

Il 19 settembre 2006, alla Commissione europea è pervenuta una denuncia dell’«Association des Victimes du Crédit Mutuel».

(20)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni del Crédit Mutuel mediante lettera del 13 ottobre 2006.

(21)

La Commissione ha trasmesso le osservazioni del Crédit Mutuel alle autorità francesi in data 31 ottobre 2006.

(22)

A seguito di due richieste di informazioni complementari della Commissione, del 22 settembre 2006 e del 28 novembre 2006, la Francia ha presentato osservazioni supplementari con lettere datate 8 novembre 2006 e 28 febbraio 2007.

(23)

La Commissione ha incontrato le autorità francesi il 19 dicembre 2006 e il Crédit Mutuel il 15 gennaio 2007.

(24)

Il 10 maggio 2007 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 3, del trattato CE (attuale articolo 106, paragrafo 3, del TFUE) in combinato disposto con gli articoli 43 e 49 del trattato CE (attuali articoli 49 e 56 del TFUE), in virtù della quale la Francia doveva mettere fine ai diritti speciali (9) del Crédit Mutuel, delle Caisses d’Épargne e della Banque Populaire di distribuire il Livret bleù (nel caso del Crédit Mutuel) e del Livret A (nel caso delle Caisses d’Épargne e della Posta) (10).

(25)

Poiché la Francia non ha posto fine ai diritti speciali di distribuzione dei Livret A e Livret bleù entro il termine di 9 mesi stabilito dalla decisione del 10 maggio 2007, la Commissione ha aperto un procedimento d’infrazione ai sensi dell’articolo 226 del trattato CE (attuale articolo 258 del TFUE), e ha trasmesso alle autorità francesi, in data 5 giugno 2008, una lettera di diffida per il mancato rispetto della decisione.

(26)

Il 19 settembre 2009 la Commissione ha chiesto nuove informazioni alla Francia, che ha risposto in data 13 ottobre 2009.

(27)

L’8 ottobre 2009 la Commissione ha chiuso il procedimento d’infrazione in quanto la Francia si era conformata, mediante l’adozione della riforma del 1o gennaio 2009 volta a liberalizzare la distribuzione dei Livret A e Livret bleù (11), al proprio obbligo di porre fine ai diritti speciali di distribuzione di tali libretti (12).

(28)

Nel corso del 2010, la Commissione ha rivolto numerose domande al Crédit Mutuel mediante posta elettronica, ricevendone risposta per la stessa via.

(29)

La presente decisione chiude, conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato (13), il procedimento relativo agli elementi potenziali di aiuto contenuti nel meccanismo del Livret bleù.

2.   DESCRIZIONE DEL MECCANISMO DEL LIVRET BLEÙ

2.1.   Descrizione del Crédit Mutuel

(30)

Il Crédit Mutuel è un gruppo bancario e assicurativo decentrato costituito da una rete nazionale di casse con lo statuto di società cooperative a capitale variabile. Il Crédit Mutuel è disciplinato dalla legge del 10 settembre 1947 che fissa i principi della cooperazione. È organizzato in tre gradi: locale, regionale e nazionale.

(31)

Il gruppo Crédit Mutuel, con i due marchi del gruppo (Crédit Mutuel e Crédit Industriel et Commercial (di seguito «CIC»), conta quasi 6 000 punti vendita e oltre 72 000 dipendenti. Le casse locali del Crédit Mutuel sono collegate alle 18 federazioni regionali che aderiscono alla Confédération nationale du Crédit Mutuel, organo centrale della rete. Il CIC raggruppa 6 banche regionali e varie filiali specializzate, sia in Francia che all’estero.

(32)

Il Crédit Mutuel è peraltro un gruppo con una direzione unica che persegue una politica globale. Dispone di una solidarietà finanziaria interna a livello di confederazione che garantisce la liquidità delle federazioni regionali. Il gruppo presenta le caratteristiche di un’impresa unica ai fini del diritto della concorrenza, in quanto dispone di un centro decisionale unico a livello centrale.

2.2.   Descrizione del Livret bleù

(33)

Il Livret bleù era un prodotto di risparmio regolamentato dallo Stato, distribuito esclusivamente dal Crédit Mutuel.

(34)

Questo prodotto godeva di una defiscalizzazione parziale ai sensi della legge finanziaria rettificativa per il 1975 (14). Gli interessi versati ai risparmiatori sulle somme depositate godevano di un’esenzione fiscale pari ai due terzi. Lo Stato fissava il tasso di remunerazione lordo del Livret bleù per i risparmiatori, di modo che dopo il prelievo fiscale (15) il tasso netto fosse identico a quello del Livret A, interamente esente da imposte.

(35)

Lo Stato fissava il tasso di remunerazione del Livret Bleù a un livello superiore all’inflazione, indicizzato sul mercato monetario. L’ultimo tasso di remunerazione netto del Livret bleù, prima che si mettesse fine a questo prodotto di risparmio con la riforma del 1o gennaio 2009 (cfr. considerando 41, era del 4 % (16). L’importo massimo che i risparmiatori potevano versare sul Livret bleù era di 15 300 EUR. I fondi del Livret bleù sono passati da 13 miliardi di EUR (85 miliardi di FRF) nel 1991 a 22 miliardi di EUR nel 2008.

(36)

Le caratteristiche del Livret bleù — disponibilità immediata dei depositi, versamenti autorizzati a partire da 15 EUR, assenza di spese (in particolare all’apertura) ecc. — inducevano una grande liquidità. Inoltre, era possibile predisporre sul Livret bleù prelievi automatici a favore dell’erario o di aziende pubbliche quali EDF o France Télécom. Il Livret bleù, un prodotto di risparmio destinato ai privati, era dunque simile, per alcuni aspetti, a un conto corrente.

(37)

Gli obblighi connessi all’impiego delle risorse raccolte mediante il Livret bleù hanno registrato un’evoluzione nel tempo.

(38)

In un primo tempo, il Crédit Mutuel aveva l’obbligo di destinare il 50 % delle risorse [quota innalzata nel 1983 (17) al 65 % delle risorse e all’80 % per i nuovi fondi] a cosiddette destinazioni «d’interesse generale» (in particolare al finanziamento degli enti locali e di altri organismi pubblici), mentre il rimanente restava a libera disposizione della banca (di seguito le «destinazioni libere»).

(39)

Questo sistema è stato radicalmente riformato da una sentenza del 27 settembre 1991 (18) che ha attuato un allineamento del Livret bleù sul sistema del Livret A. Infatti, a decorrere da quella sentenza, la totalità dei nuovi fondi (19) è stata accentrata presso la Caisse des Dépôts et Consignation (di seguito «CDC») che, da parte sua, corrispondeva al Crédit Mutuel una commissione d’intermediazione. Tale commissione, inizialmente fissata all’1,3 % dei fondi del Livret bleù affidati alla CDC, è stata portata all’1,2 % il 1o gennaio 2005 e successivamente all’1,1 % il 1o novembre 2005. La CDC utilizza principalmente le risorse raccolte dal Crédit Mutuel per finanziare l’edilizia sociale.

(40)

Inoltre, questa radicale riforma del sistema si è tradotta in una progressiva riassegnazione dello stock dei fondi esistenti (20). A partire dalla sentenza del 27 settembre 1991 fino a tutto il primo semestre 1999, la quota delle «destinazioni d’interesse generale» e delle «destinazioni libere» esistenti è diminuita fino ad affidare la totalità dei fondi alla CDC.

In miliardi di FRF e in %

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Fondi medi annuali

85,5

83

80,2

83,4

88,7

91,5

92,7

98,1

98,7

Destinazioni accentrate CDC

1  %

7  %

12  %

24  %

39  %

46  %

51  %

69  %

100  %

Destinazioni d’interesse generale

67  %

54  %

46  %

35  %

27  %

20  %

15  %

10  %

0  %

Destinazioni libere

32  %

39  %

42  %

41  %

35  %

34  %

34  %

21  %

0  %

Fonte: Littlejohn Fraser.

(41)

Il 1o gennaio 2009 è entrata in vigore una riforma dei Livret A e dei Livret bleù la quale permetteva a tutte le banche di proporre il Livret A e metteva fine alla distinzione tra Livret A e Livret bleù. Dal 1o gennaio 2009, il Livret bleù del Crédit Mutuel non è altro che un Livret A commercializzato sotto diversa denominazione. L’esistenza del Livret bleù, e di conseguenza il diritto esclusivo di distribuzione del Crédit Mutuel, è terminata a quella data.

2.3.   Descrizione delle ragioni che hanno condotto all’avvio/all’estensione del procedimento

(42)

Come esposto nella decisione di estensione (21), la Commissione ha ritenuto possibile che mediante la commissione d’intermediazione concessa dalla Francia al Crédit Mutuel costituisse un aiuto.

(43)

La giurisprudenza Altmark della Corte di giustizia stabilisce che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del TFUE qualora soddisfino determinate condizioni cumulative citate nella sentenza Altmark del 24 luglio 2003 (22).

(44)

La Commissione ha ritenuto nella sua decisione di estensione che la quarta condizione della giurisprudenza Altmark potrebbe non essere soddisfatta nella misura in cui lo Stato non ha assegnato l’incarico di servizio pubblico di raccolta di depositi destinati all’edilizia abitativa sociale al miglior offerente mediante una procedura di appalto pubblico, ma direttamente tramite trattativa con il Crédit Mutuel, il che a priori non offre alcuna garanzia che la remunerazione accordata al Crédit Mutuel non risulti superiore al livello richiesto da un’impresa gestita in modo efficiente. Ha inoltre considerato che le autorità francesi non avessero dimostrato che il livello di compensazione fosse stato determinato con riferimento ai costi di un’impresa media del settore bancario gestita in modo efficiente. Non basta infatti che le autorità francesi sottolineino che il Crédit Mutuel è un’impresa gestita in modo efficiente per stabilire che il livello di compensazione è stato determinato sulla base di un’analisi dei costi che sosterrebbe un’impresa gestita in modo efficiente secondo i termini della giurisprudenza Altmark.

(45)

A parere della Commissione, la commissione d’intermediazione era una risorsa di Stato che poteva costituire un vantaggio selettivo tale da falsare la concorrenza e pregiudicare il commercio tra Stati membri, vantaggio che non le è stato notificato. La commissione d’intermediazione poteva dunque contenere elementi di aiuto illegale.

(46)

Nella sua decisione di estensione, la Commissione ha reputato possibile che la misura non fosse compatibile con l’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE (attuale articolo 106, paragrafo 2, del TFUE) e che nessuna delle deroghe menzionate ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 87 del trattato CE (attuale articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE) fosse d’applicazione.

(47)

Infatti, sulla base dei calcoli del suo consulente, ha ritenuto possibile che l’importo della compensazione avesse ecceduto quanto necessario per coprire i costi determinati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico (la raccolta di depositi destinati all’edilizia abitativa sociale) tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di tali obblighi. Avendo la Commissione ricordato che l’importo della compensazione doveva comprendere tutti i vantaggi concessi dallo Stato o mediante risorse statali in qualsivoglia forma, nel calcolare la compensazione ha tenuto conto non solo del costo netto della raccolta dei depositi accentrati presso la CDC, ma anche del risultato (costo o utile) netto delle destinazioni d’interesse generale e delle destinazioni libere. Dal rapporto del consulente della Commissione emergeva una sovracompensazione a favore del Crédit Mutuel per gli anni 1991, 1992, 1993 e 1998.

3.   ARGOMENTI ADDOTTI DAI RICORRENTI

(48)

Gli argomenti addotti dai ricorrenti sono stati presentati dalla Commissione nella sua decisione del 6 febbraio 1998 relativa all’avvio del procedimento a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE (attuale articolo 108, paragrafo 2, del TFUE). I memorandum di approfondimento trasmessi da allora espongono le seguenti nuove argomentazioni.

(49)

In una nota dell’AFB (aggiornata a fine febbraio 1999 e trasmessa alla Commissione nell’ottobre 1999) sull’effetto di richiamo del Livret bleù si è valutato che esso abbia generato un prodotto bancario netto pari a 17 miliardi di FRF (2,6 miliardi di EUR), supponendo che l’incremento delle quote di mercato del Crédit Mutuel in tutti i segmenti durante il periodo 1986-1997 derivi esclusivamente dalla distribuzione del Livret bleù.

(50)

Uno studio realizzato dalla Caisse Nationale du Crédit Agricole, presentato nel maggio 2000, ha analizzato l’evoluzione del numero di sportelli del Crédit Mutuel. Risulta che il numero complessivo di sportelli permanenti ha subito un calo dal 1991 al 1994, per poi aumentare progressivamente e tornare nel 1998 al livello del 1990. L’evoluzione varia a seconda delle regioni: il numero di sportelli prima permanenti, poi non permanenti, è diminuito nelle regioni con forte insediamento storico del Crédit Mutuel (Pays de la Loire, Bretagna, Alsazia), mentre è aumentato nelle altre regioni. È quindi probabile che il Crédit Mutuel abbia ridotto il suo insediamento nelle zone rurali per rinforzare la sua presenza nell’area urbana. Questi dati sembrano smentire le asserzioni del Crédit Mutuel, secondo le quali era stato costretto a mantenere un forte insediamento in ambiente rurale nel corso degli anni ‘90. Essi tendono inoltre a evidenziare che il Crédit Mutuel è in grado di mantenere una rete eccezionalmente fitta anche dopo l’eliminazione di qualsiasi controllo da parte dei poteri pubblici.

(51)

L’AFB ha trasmesso alla Commissione una lettera in data 4 giugno 1998, nella quale affermava che la remunerazione dell’1,3 % dei fondi del Livret bleù accentrati presso la CDC era eccessiva, stante che le Caisses d’Épargne e la Posta a quell’epoca ricevevano dalla CDC rispettivamente l’1,20 % e l’1,50 % dei fondi del Livret A, accentrati anch’essi presso la CDC. L’AFB segnalava ancora di avere proposto nel 1997 alle autorità francesi di garantire la raccolta dei depositi del Livret bleù mediante una remunerazione pari all’1 % soltanto, ma che il governo non aveva reagito a tale offerta. L’AFB sottolineava in particolare che il rapporto dell’aprile 1998 dell’on. Douyère, sulla modernizzazione delle Caisses d’Épargne, ha evidenziato che il costo di raccolta di una Caisse d’Épargne media, come quella della Borgogna, è pari allo 0,96 % dei suoi fondi e che non c’era motivo di supporre che il Crédit Mutuel avesse dei costi di gestione più elevati.

(52)

Un memorandum dello studio Glais, dell’agosto 2000, presentato su richiesta dell’AFB, ha fornito dati statistici in merito al vantaggio concorrenziale che il diritto esclusivo di distribuzione del Livret bleù avrebbe conferito al Crédit Mutuel. L’esame delle serie temporali mostra che i fondi costituiti dai depositi sul Livret bleù, nonché dai depositi di altra natura, hanno registrato una forte crescita fino agli anni 1985-1987. La crescita dei crediti alle famiglie perdura oltre quella data e resta più forte per il Crédit Mutuel rispetto ai principali concorrenti. L’esperto dello studio Glais ne ha dedotto che «l’effetto Livret bleù sembra quindi aver esercitato un’attrattiva sulla clientela e, dagli anni ‘80 in poi, l’effetto positivo sembra essere proseguito senza che i depositi aumentassero. Sembra pertanto essere stata la clientela inizialmente fidelizzata ad aver alimentato la strategia espansionistica del Crédit Mutuel a partire da quel periodo». Sulla base in particolare di un indicatore di persistenza delle scosse economiche aleatorie sulle variabili di attività e della modellizzazione di un’equazione semplice di domanda di crediti, l’esperto ha concluso che l’attività del Crédit Mutuel (essenzialmente di tipo creditizio) sembrava essere scollegata dall’evoluzione media del mercato bancario. L’esperto spiega questo fenomeno con il fatto che la clientela del Crédit Mutuel sarebbe maggiormente fidelizzata, ad esempio grazie al Livret bleù, rispetto a quella delle altre reti bancarie.

(53)

In un secondo memorandum (dicembre 2000), lo studio Glais ha proposto una nuova analisi econometrica del grado di attrazione della clientela delle singole reti bancarie. I risultati corroborano, secondo l’esperto, l’ipotesi in base alla quale il Crédit Mutuel e le Caisses d’Épargne dispongono di mezzi che consentono loro di fidelizzare la clientela molto meglio di quanto non facciano le altre banche. È però impossibile stabilire se sia l’offerta di un libretto di risparmio defiscalizzato o l’utilizzo di una rete fitta di succursali in diverse regioni (due strumenti comuni di cui entrambe le reti dispongono) a essere all’origine di questa maggiore fidelizzazione della clientela.

(54)

A margine del presente procedimento, la Commissione ha ricevuto anche una memoria complementare presentata dai ricorrenti, secondo la quale l’acquisizione del CIC da parte del Crédit Mutuel, nell’aprile 1997, al momento della privatizzazione di questo istituto bancario che in precedenza apparteneva al gruppo pubblico assicurativo GAN, era stato possibile grazie agli aiuti di cui il Crédit Mutuel ha beneficiato grazie al Livret bleù, che gli hanno consentito di far passare la sua quota di mercato dei depositi dal 2 % nel 1969 a circa il 6,9 % nel 1997. I fondi propri dell’istituto, secondo i ricorrenti, hanno registrato una rapida crescita grazie agli aiuti in questione, passando da 650 milioni di FRF (99 milioni di EUR) nel 1974 a 47,3 miliardi di FRF (7,2 miliardi di EUR) nel 1997.

(55)

Infine, la denuncia dell’«Association des Victimes du Crédit Mutuel» del 19 settembre 2006, si limita ad asserire una distrazione del pubblico risparmio per fini privati e commerciali […] a danno dei risparmiatori e dell’economia francese, senza addurre veri argomenti o elementi di prova in merito a eventuali aiuti di Stato illegali.

4.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(56)

Successivamente alla pubblicazione della decisione di avvio del procedimento del 6 febbraio 1998, la Commissione ha ricevuto i commenti di numerose parti interessate.

(57)

Alcuni concorrenti del Crédit Mutuel hanno fatto valere il pregiudizio che ritengono di avere subito a seguito della concessione al Crédit Mutuel del diritto esclusivo di distribuzione del Livret bleù. Queste banche, per la maggior parte, hanno accampato che l’effetto di richiamo del Livret bleù causa loro una perdita di clienti a vantaggio del Crédit Mutuel e auspicato la soppressione di questo diritto esclusivo. Commenti di tal fatta sono stati indirizzati alla Commissione dai seguenti istituti:

 

Banque Dupuy de Parseval

 

Banque Natexis

 

Banque de Picardie

 

Banque Populaire de Bourgogne

 

Banque Populaire Bretagne Atlantique

 

Banque Populaire du Centre

 

Banque Populaire Centre-Atlantique

 

Banque Populaire de Champagne

 

Banque Populaire de la Côte d’Azur

 

Banque Populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud

 

Banque Populaire de Franche-Comté, du Maconnais et de l’Ain

 

Banque Populaire du Haut-Rhin

 

Banque Populaire de La Loire

 

Banque Populaire de Lorraine

 

Banque Populaire de Lyon

 

Banque Populaire du Midi

 

Banque Populaire du Massif Central

 

Banque Populaire de l’Ouest

 

Banque Populaire Provençale et Corse

 

Banque Populaire des Pyrénées Orientales, de l’Aude et de l’Ariège

 

Banque Populaire du Quercy et de l’Agenais

 

Banque Populaire Savoisienne

 

Banque Populaire de la Région Économique de Strasbourg

 

Banque Populaire du Sud-Ouest

 

Banque Populaire du Tarn et de l’Aveyron

 

B.P.ROP Banque Populaire

 

Banque de Savoie

 

Crédit Commercial de France

 

Crédit Commercial du Sud-Ouest

 

Crédit Lyonnais

 

Société Générale

 

Union des Banques à Paris.

(58)

Peraltro, oltre alle osservazioni a difesa del Crédit Mutuel esposte nella sezione 4, la Commissione ha ricevuto le osservazioni di terzi, elencati qui di seguito, a favore del meccanismo del Livret bleù.

 

on. Bertholet, deputato della Drôme

 

sig. Blondel, consigliere generale del dipartimento Nord

 

sig. Cabot, direttore del Centre régional Information Jeunesse di Tolosa

 

sig. Cormorèche, sindaco di Montuel

 

sig. Cornelis, consigliere generale del Nord

 

sig. Chavannes, sindaco di Angoulême

 

on. Crépeau, deputato della Charente-Maritime

 

on. Debavelaere, senatore del Pas-de-Calais

 

sig. Decool, sindaco di Brouckerque

 

on. Delevoye, senatore del Pas-de-Calais

 

on. Delnatte, deputato del Nord

 

on. Dolez, deputato del Nord

 

sig. Ewald, delegato regionale dell’Association pour le droit à l’initiative économique

 

sig. Fronton, Union départementale des associations familiales della Haute-Garonne

 

on. Foy, senatore del Nord

 

sig. Galiègue, presidente della Caisse de Crédit Mutuel di Solesmes

 

sig.ra Gournay, sindaco di Caestre

 

on. Armelle Guinebertière, deputata al Parlamento europeo

 

sig. Hervé, sindaco di Rennes

 

sig. Humez, presidente del Comité départemental de lutte contre la mucoviscidose del Pas-de-Calais

 

sig.ra Ingelaere, presidente di Flandr’action

 

on. Juppé, deputato e sindaco di Bordeaux

 

sig. Lapalu, presidente dell’associazione Animation et gestion d’organismes privés

 

on. Lazaro, deputato del Nord

 

sig. Lebreton, presidente del consiglio generale delle Côtes d’Armor

 

sig. Ledieu, sindaco di Cateau-Cambrésis

 

sig. Leleu, amministratore del Crédit Mutuel Nord

 

sig. Maille, presidente della Communauté urbaine de Brest

 

sig. Masclet, consigliere regionale del Nord-Pas-de-Calais

 

sig. Méhaignerie, presidente del consiglio generale dell’Ille-et-Vilaine

 

sig. milioni, consigliere regionale del Nord-Pas-de-Calais

 

sig.ra Novak, presidente dell’Association pour le droit à l’initiative économique

 

sig.ra Permuy, consigliere regionale del Nord-Pas-de-Calais

 

signor Albert Rivaux, consigliere generale del Pas-de-Calais

 

sig. de Rohan, presidente del consiglio regionale della Bretagna

 

sig. Valla, consigliere generale dell’Ardèche

 

sig. Vanlerenberghe, sindaco di Arras

 

sig. Villain, sindaco di Cambrai

 

on. de Villiers, deputato della Vandea.

(59)

La grande maggioranza dei terzi ha sottolineato il ruolo svolto dal Crédit Mutuel, soprattutto a livello regionale, nel finanziare l’economia sociale e, in particolare, associazioni senza fini di lucro. Ha anche sottolineato il ruolo di sostegno svolto dal Crédit Mutuel presso le classi popolari, che costituiscono una parte importante della sua clientela. Molti amministratori locali hanno evidenziato il ruolo svolto dal Crédit Mutuel nella creazione di aziende e posti di lavoro, nonché nello sviluppo di iniziative locali, in collaborazione con gli enti locali. Altri hanno ritenuto che il Crédit Mutuel, grazie alle sue strutture decentrate, rispondesse meglio degli istituti centralizzati alle esigenze locali e alla necessità di uno sviluppo equilibrato del territorio.

5.   OSSERVAZIONI DEL CRÉDIT MUTUEL

(60)

Il Crédit Mutuel deplora l’estrema lunghezza del procedimento, imputabile alla Commissione.

(61)

Inoltre, secondo il Crédit Mutuel, la sentenza del Tribunale non concerneva solo una mancanza di motivazione, ma formulava anche critiche sul ragionamento della Commissione di cui la decisione di estensione non avrebbe tenuto conto, in particolare relativamente al calcolo dell’eventuale sovracompensazione. Al riguardo, il Crédit Mutuel rimproverava alla Commissione di sommare i saldi annuali positivi senza detrarne i saldi degli anni negativi, contrariamente alle raccomandazioni della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico (di seguito «disciplina comunitaria del 2005») (23).

(62)

Secondo la banca, la commissione d’intermediazione soddisfa le quattro condizioni della giurisprudenza Altmark.

a)

Relativamente alla prima condizione, il Crédit Mutuel sarebbe investito di due servizi d’interesse economico generale, consistenti il primo nel mantenere una presenza significativa di sportelli in ambiente rurale per obiettivi di pianificazione territoriale e il secondo nel raccogliere depositi destinati al finanziamento dell’edilizia sociale. Per quanto riguarda il mantenimento degli sportelli in ambiente rurale, la banca contesta la conclusione della Commissione, secondo cui i testi legislativi e regolamentari francesi rimangono decisamente troppo vaghi per conferire al Crédit Mutuel tale missione e soddisfare dunque la prima condizione della giurisprudenza Altmark. A giudizio del Crédit Mutuel, la Commissione trarrebbe questa conclusione dal fatto che la normativa non ha imposto vincoli specifici al Crédit Mutuel, in quanto si applicava all’intero settore bancario. Il Crédit Mutuel ritiene anche che la Commissione cerchi di imporgli l’onere di provare che la prima condizione della giurisprudenza Altmark è soddisfatta, il che non è quanto prevede la giurisprudenza in questione.

b)

Quanto alla seconda condizione, il Crédit Mutuel sottolinea che la commissione d’intermediazione è stata istituita contemporaneamente all’obbligo di accentrare i fondi presso la CDC e che le sue modalità di calcolo sono state fissate in modo obiettivo e trasparente.

c)

In merito alla terza condizione, la banca ritiene che la remunerazione non sia sufficiente a coprire i costi di raccolta in quanto l’attività relativa alle destinazioni accentrate presso la CDC farebbe apparire un saldo negativo per il periodo 1991-2005 nel suo complesso.

d)

Il Crédit Mutuel ritiene soddisfatta anche la quarta condizione. L’importo della commissione d’intermediazione sarebbe stato determinato in funzione dei costi effettivamente sostenuti dal Crédit Mutuel per il servizio del Livret bleù. Il Crédit Mutuel sarebbe un’impresa gestita in modo efficiente ai sensi della giurisprudenza Altmark e i suoi costi di gestione risulterebbero tra i più contenuti. La Commissione l’avrebbe del resto riconosciuto nella sua decisione di estensione (24). La Commissione non avrebbe invece sufficientemente spiegato per quali ragioni ritenga che la quarta condizione non sia stata soddisfatta.

(63)

In ogni caso, il Crédit Mutuel reputa che la misura sia compatibile con il mercato interno sulla base dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE. Il Crédit Mutuel critica in particolare il metodo di calcolo della sovracompensazione cui la decisione di estensione fa riferimento. A suo parere, la Commissione avrebbe in primo luogo commesso errori di calcolo nel valutare il risultato complessivo del consuntivo economico del Livret bleù, basandosi sulle conclusioni errate del suo consulente, nonostante i punti di disaccordo non risolti tra il consulente della Commissione e quello del Crédit Mutuel (25).

(64)

Il Crédit Mutuel contesta inoltre l’impostazione annuale adottata dalla Commissione (tener conto solo degli importi relativi agli anni di sovracompensazione, senza compensarli con gli importi degli anni di sottocompensazione) che sarebbe in contrasto con un certo numero di precedenti, con la decisione annullata e, a suo parere, con la disciplina comunitaria del 2005 (26). La Commissione dovrebbe seguire un approccio globale (vale a dire compensare la totalità degli importi relativi agli anni di sovracompensazione con quelli degli anni di sottocompensazione) per l’intero periodo 1991-1998, non meno che per l’intero periodo posteriore al 1999.

(65)

Per di più, nella sua decisione di estensione, la Commissione non ha tenuto conto correttamente del margine di utile ragionevole. Ha basato la sua valutazione del margine di utile ragionevole sui costi dei fondi propri regolamentari, stimati al 6 %, mentre tali costi costituiscono un onere di contabilità analitica e non un margine. La Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione il tasso di rendimento dei fondi propri raccomandato da Arthur Andersen (27). Inoltre, in tal modo essa ha fondato il calcolo del margine di utile ragionevole su una base evanescente che si azzera dal momento in cui tutti i fondi vengono accentrati presso la CDC, giacché come fondi propri regolamentari il loro costo è nullo. Il Crédit Mutuel sottolinea che l’indicatore adottato dalla Commissione non permette alcun margine normale sul Livret bleù. A suo parere qualsiasi banca, anche su un impiego accentrato che non comporta alcun costo di fondi propri nello stretto senso regolamentare del rapporto di solvibilità, deve essere in grado di realizzare un margine normale.

(66)

La Commissione non ha neppure tenuto correttamente conto dei costi indotti dall’altra missione d’interesse generale che il Crédit Mutuel ritiene di svolgere, vale a dire il mantenimento degli sportelli in ambiente rurale, finalizzato a stimolare il risparmio popolare sull’intero territorio, agevolando l’accesso bancario per il massimo numero di utenti.

(67)

Infine, il Crédit Mutuel contesta l’esistenza di un eventuale effetto di richiamo. Ricorda che la Commissione aveva riconosciuto nella sua decisione annullata che non era stato possibile dimostrare formalmente tale effetto di richiamo e reputa che da allora non sia intervenuto alcun elemento nuovo.

(68)

Per quanto riguarda la procedura, il Crédit Mutuel invoca vari principi generali del diritto comunitario per contestare qualsiasi recupero di un potenziale aiuto e in particolare il principio di legittimo affidamento e di rispetto di un termine ragionevole.

6.   OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA

(69)

La Francia ritiene che le condizioni della giurisprudenza Altmark siano soddisfatte.

a)

In ordine alla prima condizione, essa sottolinea che la Commissione ha riconosciuto al Crédit Mutuel l’espletamento di una missione di servizio d’interesse economico generale di raccolta dei depositi destinati a finanziare l’edilizia sociale. Ricorda che la Commissione ha indicato nella sua decisione di estensione che il mantenimento degli sportelli in ambiente rurale per obiettivi di politica territoriale può anche essere considerato come un servizio d’interesse economico generale (28), ma non risponde alle argomentazioni esposte dalla Commissione nella sua decisione di estensione secondo le quali la prima condizione della giurisprudenza Altmark non è soddisfatta in quanto non esiste una legislazione o una normativa nazionale che impartisca in maniera sufficientemente chiara una missione ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE (29).

b)

Quanto alla seconda condizione, la Francia ritiene che i parametri di compensazione siano stati precedentemente definiti in modo obiettivo e trasparente.

c)

Relativamente al terzo criterio, essa afferma che l’importo della compensazione (la commissione d’intermediazione) non eccedeva quanto necessario per coprire i costi del sistema, rimandando al consuntivo economico analitico del Livret bleù del Crédit Mutuel per gli anni 1999-2005.

d)

Anche la quarta condizione a giudizio della Francia sarebbe soddisfatta, in quanto la gestione del Crédit Mutuel risponderebbe ai criteri di efficacia richiesti (30).

(70)

Per quanto riguarda le condizioni relative alla sussistenza di un aiuto, la Francia rinvia agli argomenti sviluppati prima dell’annullamento della decisione del 2002.

a)

La condizione relativa alle risorse di Stato non è soddisfatta, in quanto i benefici ottenuti dal Crédit Mutuel sui fondi non accentrati presso la CDC (destinazioni libere e destinazioni d’interesse generale) provenivano da risorse di origine privata (i depositi dei risparmiatori) e non erano a disposizione delle autorità pubbliche.

b)

Gli scambi tra gli Stati membri non possono essere stati pregiudicati prima dell’attuazione del mercato unico delle attività bancarie e finanziarie avvenuto il 1o gennaio 1993, conseguentemente all’adozione della direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (di seguito «seconda direttiva bancaria») (31). Dopo quella data, le autorità francesi hanno ritenuto che, stante l’assenza di uno statuto europeo della società cooperativa e delle limitazioni che questo stato di cose comportava per l’espansione oltre frontiera delle società a statuto cooperativo come il Crédit Mutuel, quest’ultimo non svolgesse attività al di là delle frontiere nazionali. I conti Livret bleù aperti a non residenti rappresentavano, per di più, meno dello 0,1 % dei fondi. Le autorità francesi hanno inoltre considerato che gli istituti bancari esteri in Francia si rivolgessero a un mercato molto diverso da quello del Crédit Mutuel.

c)

La commissione d’intermediazione versata dalla CDC al Crédit Mutuel sui fondi accentrati del Livret bleù non può avere costituito un aiuto, ma una mera remunerazione di una prestazione effettuata dalla banca, il cui prezzo era stato fissato contrattualmente a 1,3 % nel 1991. Le autorità francesi hanno insistito sull’importanza dei costi di gestione del Livret bleù per l’alto numero di libretti con depositi inferiori a 5 000 FRF (762 EUR). Esse hanno fatto riferimento alla contabilità analitica cui ha proceduto il Crédit Mutuel (dopo l’istituzione della misura in questione), concludendo che il tasso di remunerazione era completamente giustificato. Qualsiasi vantaggio derivante al Crédit Mutuel dal Livret bleù dovrebbe essere raffrontato agli oneri che il perseguimento di un obiettivo d’interesse economico generale comporta. A tale riguardo, hanno richiamato l’attenzione della Commissione sulla destinazione crescente dei fondi del libretto a impieghi finanziari d’interesse generale, la cui percentuale è passata dal 50 % dei fondi del Livret bleù dal 1975 al 1983, al 65 % dal 1983 al 1991, per arrivare al 100 % con l’accentramento dei fondi presso la CDC nel 1998.

d)

A voler supporre che vi sia effettivamente stato un aiuto, si sarebbe comunque trattato di un aiuto esistente, in quanto il regime del Livret bleù è stato istituito prima della liberalizzazione del mercato bancario dal 1o gennaio 1993 (scadenza del termine per l’attuazione della seconda direttiva bancaria).

(71)

Nella loro nota del 26 ottobre 2001, le autorità francesi indicano il motivo per il quale, ove la Commissione volesse assimilare la misura a un aiuto, si tratterebbe in ogni caso di un aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del TFUE. Esse contestano alla Commissione errori nel calcolo del risultato globale del consuntivo economico del Livret bleù, in quanto non è stato seguito il metodo raccomandato dal consulente del Crédit Mutuel (32). Esse sostengono inoltre che la Commissione deve tenere conto di un margine di utile ragionevole, che stimano a […] (*1).

(72)

Nelle loro osservazioni riguardanti la decisione di estensione, le autorità francesi deplorano inoltre di avere seguito il «ragionamento asimmetrico» della Commissione, la quale non ha compensato gli importi degli anni in cui compariva una sovracompensazione (1991, 1992, 1993 e 1998) con quelli che presentavano una sottocompensazione (dal 1994 al 1997), oltre a riprendere integralmente nell’allegato 1 della decisione di estensione le conclusioni del suo consulente sui tre punti di divergenza tra Francia e Commissione. Le autorità francesi precisano che, nell’arco complessivo del periodo 1999-2005, il sistema legato al Livret bleù è stato sottocompensato dallo Stato. L’importo della commissione d’intermediazione non ha potuto pertanto eccedere quanto necessario per coprire i costi di distribuzione del Livret bleù quali emergono dalla contabilità analitica concordata con la Commissione [tranne per due adattamenti (33)] e conforme ai requisiti della direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria in alcune imprese (34). La Francia ha poi spiegato che le recenti riduzioni della commissione d’intermediazione rispondevano principalmente alle esigenze degli organismi di finanziamento dell’edilizia sociale (35).

(73)

Le autorità francesi precisano che un meccanismo di rimborso di un’eventuale sovracompensazione esiste dal 1999.

(74)

La Francia ha inoltre spiegato che il rischio di insolvenza a un mese era coperto dal Crédit Mutuel, quello oltre un mese era coperto dalla CDC. Per le somme raccolte col Livret bleù, la percentuale di ponderazione dei rischi per il calcolo del fabbisogno di fondi propri per garantire il margine di solvibilità sarebbe comunque stato pari a zero. La Francia ha dichiarato che la ponderazione del rischio per il fabbisogno di fondi propri del Crédit Mutuel relativo agli altri prodotti di risparmio e a risorse diverse dal Livret bleù variava da […] a […]% dal 1999 al 2005. Stante che applicare un rapporto di solvibilità europeo dal momento in cui nel 1999 la totalità dei fondi è stata accentrata presso la CDC non è pertinente, le autorità francesi hanno precisato che per calcolare il margine di utile ragionevole corrispondente al Livret bleù, il Crédit Mutuel ha estrapolato il costo dei fondi propri da quello degli altri prodotti di risparmio e altre risorse, limitandolo ([…]-[…]% tra il 1999 e il 2005). Su richiesta della Commissione, la Francia ha inoltre fornito ragguagli sul margine di compensazione relativo alla costituzione di una riserva obbligatoria presso la Banque de France.

7.   VALUTAZIONE

7.1.   Sussistenza dell’aiuto

(75)

Nella decisione di estensione, la Commissione ha valutato che l’unico aspetto della misura che poteva contenere elementi di aiuto era la commissione di intermediazione versata al Crédit Mutuel dalla CDC (36).

(76)

L’eventuale elemento di aiuto nella commissione d’intermediazione è stato introdotto col decreto 27 settembre1991 e forma oggetto di analisi, nella presente decisione, fino alla liberalizzazione del Livret A e all’armonizzazione dello stesso col Livret bleù, alla data 1o gennaio 2009 (37).

7.1.1.   Le condizioni della giurisprudenza Altmark non sono soddisfatte

(77)

Va sottolineato che, in virtù della giurisprudenza Altmark (38), le compensazioni versate a fronte di missioni di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, purché siano riunite quattro condizioni cumulative.

(78)

Nelle loro osservazioni in risposta alla decisione di estensione, le autorità francesi e il Crédit Mutuel invocano l’esistenza di due servizi d’interesse economico generale, vale a dire il mantenimento di una presenza significativa di sportelli in ambiente rurale per obiettivi di politica territoriale e la raccolta di depositi destinati a finanziare l’edilizia sociale.

(79)

Ora, anche prima dell’istituzione della misura in questione, il Crédit Mutuel non aveva più alcun obbligo di mantenere degli sportelli in ambiente rurale, in quanto la legge relativa all’apertura e alla chiusura delle agenzie bancarie era stata abrogata nel 1987 e il regime di controllo (che sarebbe stato mantenuto per il Crédit Mutuel dal 1987 al 1991) era stato soppresso il 1o luglio 1991 (39). Le autorità francesi e il Crédit Mutuel non hanno d’altronde contestato la conclusione della decisione di estensione, secondo la quale «successivamente al 1991 [vale a dire al 1o luglio 1991], non esiste alcun atto sulla base del quale il Crédit Mutuel sarebbe stato investito, ai sensi dell’articolo 86 CE [attuale articolo 106 del TFUE], della missione citata al punto 24 sub iii) di cui sopra [mantenimento di sportelli in ambiente rurale per obiettivi di politica territoriale]» (40).

(80)

Dunque è unicamente rispetto alla missione di raccolta di depositi finalizzata al finanziamento dell’edilizia sociale che occorre verificare se la giurisprudenza Altmark possa trovare applicazione.

(81)

La Commissione ricorda che gli Stati membri dispongono di un ampio potere di valutazione in merito alla natura dei servizi che possono definirsi di interesse economico generale. Essa ritiene che i decreti applicativi delle disposizioni dell’articolo 9 della legge finanziaria rettificativa per il 1975 (41) e dell’articolo 24 della legge finanziaria rettificativa per il 1982 (42), in particolare il decreto 27 settembre 1991, affidino chiaramente al Crédit Mutuel la missione (come definita negli articoli R323-10 e R 331-14 del codice edilizio e abitativo) di raccogliere fondi da trasferire alla CDC per consentire a quest’ultima di finanziare l’edilizia sociale. La Commissione ritiene che, qualificando questa missione come servizio d’interesse economico generale, la Francia non abbia commesso errori manifesti di valutazione.

(82)

In virtù della quarta condizione della giurisprudenza Altmark, «quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al minor costo per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente […], al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi» (43).

(83)

La Commissione reputa che la quarta condizione non sia soddisfatta in ordine alla missione di raccolta di depositi accentrati presso la CDC per finanziare l’edilizia sociale. Si noti che lo Stato non ha assegnato questa missione al miglior offerente attraverso una procedura di gara pubblica, bensì direttamente mediante trattativa con il Crédit Mutuel. Il livello della commissione d’intermediazione non è stato stabilito in riferimento ai costi inerenti all’adempimento del servizio d’interesse economico generale sostenuti da un’impresa media gestita in modo efficiente. Infatti, il livello della commissione d’intermediazione dell’1,3 % non può basarsi sui costi reali sostenuti dal Crédit Mutuel per l’adempimento del servizio d’interesse economico generale, in quanto nel settembre 1991 non esisteva una contabilità separata del Livret bleù che permettesse di ricondurre specifici costi al Livret bleù nella contabilità della banca. La contabilità separata del Livret bleù è stata predisposta vari anni dopo e ricostruita retroattivamente per gli anni precedenti fino al 1991. Non esiste dunque alcuna indicazione che il livello della commissione d’intermediazione sia stato stabilito in riferimento ai costi di un’impresa media gestita in modo efficiente per adempiere la missione d’interesse generale in questione. Le autorità francesi sostengono che il Crédit Mutuel sia, in generale, gestito in modo efficiente. Tuttavia, esse non dimostrano realmente tali affermazioni, rinviando principalmente al considerando 13 della decisione di estensione, in cui la Commissione cita semplicemente i risultati finanziari complessivi (entità del bilancio, risultato netto, coefficiente di esercizio, fondi propri e coefficiente di solvibilità) per il 2004. In ogni caso, se uno Stato membro ha determinato il livello di compensazione sulla base di un’analisi dei costi di un’impresa media gestita in modo efficiente, non dovrebbe avere alcuna difficoltà a dimostrarlo alla Commissione e a esporle la metodologia seguita, cosa che in questa circostanza la Francia non ha fatto. Infine, il fatto che, da quando la distribuzione del Livret A e del Livret bleù è stata liberalizzata dal 1o gennaio 2009, la commissione d’intermediazione del Crédit Mutuel è passata dall’1,1 % allo 0,6 %, sembra indicare che il livello di questa commissione fosse superiore a quanto avrebbe dovuto essere stabilito sulla base dei costi di un’impresa media gestita in modo efficiente per adempiere la medesima missione d’interesse generale.

(84)

Poiché le condizioni della giurisprudenza Altmark sono cumulative, è sufficiente che una di esse non sia soddisfatta per non permetterne l’applicazione e rendere eventualmente assimilabile la misura in questione a un aiuto di Stato. Risulta da quanto sopra che la misura in questione non soddisfa la quarta condizione della giurisprudenza Altmark. La giurisprudenza Altmark non è pertanto applicabile e occorre stabilire se la misura costituisca effettivamente un aiuto di Stato (44) (45).

7.1.2.   Le condizioni relative all’esistenza di un aiuto sono soddisfatte

(85)

L’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sancisce l’incompatibilità con il mercato interno, degli aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse di Stato sotto qualsivoglia forma che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo alcune imprese o alcune produzioni, nella misura in cui incidano il commercio tra gli Stati membri.

7.1.2.1.   Imputabilità allo Stato e risorse statali

(86)

La commissione d’intermediazione veniva versata annualmente (46) al Crédit Mutuel dalla CDC in virtù di una convenzione tra lo Stato e il Crédit Mutuel che stabiliva le modalità di attuazione del decreto 27 settembre 1991. L’importo della commissione d’intermediazione è fissato dallo Stato per compensare obblighi di servizio pubblico. Inoltre, la CDC è un’azienda pubblica il cui comportamento è imputabile allo Stato (47). La condizione relativa all’imputabilità allo Stato e alle risorse statali è dunque soddisfatta.

7.1.2.2.   Selettività

(87)

La commissione d’intermediazione veniva concessa esclusivamente al Crédit Mutuel a fronte della raccolta di risparmi accentrati presso la CDC per finanziare l’edilizia sociale, attraverso il Livret bleù per il quale il Crédit Mutuel deteneva un diritto esclusivo di distribuzione. Questa misura rivestiva dunque un carattere selettivo.

7.1.2.3.   Poiché le condizioni della giurisprudenza Altmark non sono applicabili, va esaminata la sussistenza di un vantaggio che falsi la concorrenza

(88)

Trattandosi di un trasferimento di risorse statali a favore del solo Crédit Mutuel, la commissione d’intermediazione ha migliorato la posizione concorrenziale di questa banca rispetto ai suoi concorrenti. Infatti, conformemente alla giurisprudenza della Corte, un miglioramento della posizione concorrenziale di un’impresa a seguito di un aiuto di Stato generalmente costituisce la prova che la concorrenza è falsata rispetto alle altre imprese che non hanno beneficiato di un simile aiuto (48).

7.1.2.4.   Incidenza sul commercio tra Stati membri

(89)

Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, incide sugli scambi tra Stati membri la circostanza che l’impresa beneficiaria dell’aiuto eserciti le sue attività in un ambito aperto alla concorrenza e oggetto di scambi tra gli Stati membri (49). Dal 1979 in poi la quota di mercato delle banche estere raggiungeva l’8 % per le attività di credito (4 % per le succursali prive di personalità giuridica, 4 % per le società filiali secondo il diritto francese) e il 4,5 % per le attività di deposito (rispettivamente 2 % e 2,5 %). La quota delle banche europee non francesi rispetto alla totalità delle banche estere era pari al 50 % per i crediti e al 70 % per i depositi. Dunque a partire dagli anni ‘70 il Crédit Mutuel si è dovuto misurare con la concorrenza delle reti estere sul territorio francese. Inoltre, il mercato del risparmio bancario liquido al quale apparteneva il Livret bleù, che comprende anche il «Codevi», il «LEP», il «Livret jeune», i conti su libretti ordinari e il «CEL» (50), era già aperto alla concorrenza nel periodo considerato.

(90)

La Commissione conclude dunque che i quattro criteri di sussistenza di un aiuto sono riuniti.

7.1.2.5.   Illegalità della misura di aiuto

(91)

Infine, la misura di aiuto è illegale in quanto non è stata notificata alla Commissione conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ed è stata attuata dopo l’entrata in vigore in Francia del trattato che istituiva la Comunità economica europea.

(92)

In risposta all’argomentazione delle autorità francesi secondo cui l’aiuto sarebbe esistente in quanto adottato anteriormente al termine di recepimento della seconda direttiva bancaria, fissato al 1o gennaio 1993, la Commissione sottolinea che la direttiva mirava a realizzare il mercato interno nel settore degli enti creditizi sotto il profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi. Ciò non implica che il mercato in questione fosse chiuso alla concorrenza prima dell’adozione della commissione d’intermediazione, ma semplicemente che esistevano ancora alcuni ostacoli al libero stabilimento e alla libera prestazione di servizi nel settore bancario. La decisione del 10 maggio 2007 sottolinea che il Livret bleù appartiene a un «mercato» del risparmio bancario liquido, il che presuppone un’apertura dell’attività interessata alla concorrenza, ma non conferma in alcun modo l’argomentazione delle autorità francesi secondo la quale l’attività in questione sarebbe stata aperta alla concorrenza solo nel 1993. Al contrario, la decisione fa riferimento all’esistenza di un mercato «maturo» (51).

7.2.   Compatibilità dell’aiuto con il mercato interno

(93)

Poiché la misura in questione contiene elementi di aiuto di Stato, la Commissione deve analizzarne la compatibilità con il mercato interno.

(94)

L’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE recita: «Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale […] sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.»

(95)

Conformemente alla giurisprudenza della Corte, alla prassi della Commissione e alla disciplina comunitaria del 2005, l’articolo 106, paragrafo 2 del TFUE dispone che un aiuto di Stato a un’impresa incaricata della gestione di un servizio d’interesse economico generale possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ove la misura di aiuto soddisfi le seguenti condizioni:

a)

il servizio fornito possiede le caratteristiche di un servizio d’interesse economico generale;

b)

l’impresa è effettivamente stata incaricata dallo Stato dell’adempimento di tale servizio d’interesse economico generale mediante uno o più atti ufficiali;

c)

sono rispettati i principi di necessità e proporzionalità, e

d)

lo sviluppo degli scambi non è compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.

(96)

Le condizioni a) e b) sono soddisfatte per le ragioni esposte nel considerando 81.

(97)

Per quanto riguarda la condizione d), la Commissione non dispone di alcuna indicazione secondo la quale gli scambi intracomunitari sono stati compromessi in modo così sostanziale da inficiarne il soddisfacimento. In particolare, la decisione del 10 maggio 2007 chiedeva di porre fine all’esclusiva del diritto di distribuzione del Livret bleù, in quanto i relativi diritti speciali costituivano una limitazione alla libera prestazione di servizi all’interno della Comunità (52). Tuttavia, non si può ritenere che la commissione d’intermediazione, purché non abbia sovracompensato la missione di servizio d’interesse generale affidata al Crédit Mutuel, incida sullo sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi dell’Unione.

(98)

La Commissione esamina pertanto qui di seguito se i principi di necessità e proporzionalità siano stati rispettati, vale a dire se l’importo della compensazione che costituisce la commissione d’intermediazione non abbia ecceduto quanto necessario per coprire i costi inerenti all’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un utile ragionevole (53).

(99)

Nell’accertare che non ci sia stata sovracompensazione (cfr. sottosezione 7.2.5), la Commissione adotta — per il periodo compreso tra il 27 settembre 1991 (cfr. sottosezione 7.2.1) e il 31 dicembre 2005 — un approccio globale (cfr. sottosezione 7.2.2). Essa prende in considerazione tutti i vantaggi legati al Livret bleù, senza tuttavia includere un eventuale effetto di richiamo di cui non è stato possibile stabilire la portata (cfr. sottosezione 7.2.3), e tiene conto di un margine di utile ragionevole (cfr. sottosezione 7.2.4), anche per i fondi accentrati presso la CDC.

7.2.1.   Inizio del periodo considerato al 27 settembre 1991

(100)

Nella decisione di estensione, il calcolo dei risultati netti del Livret bleù al fine di valutare se sussistesse un’eventuale sovracompensazione comprendeva i risultati dell’intero anno 1991 (54). In altri termini, i ricavi netti provenienti dalle destinazioni libere e dalle destinazioni d’interesse generale venivano presi in considerazione a partire dal 1o gennaio 1991.

(101)

Come esposto nei considerando 75 e 76, l’unica misura in causa nel presente procedimento è la commissione d’intermediazione, il cui principio è stato istituito il 27 settembre 1991, quando il Crédit Mutuel è stato incaricato di accentrare i suoi fondi presso la CDC per finanziare l’edilizia sociale. Precedentemente a quella data, non esistevano né la commissione d’intermediazione né l’accentramento presso la CDC. Di conseguenza, la Commissione è tenuta a iniziare la sua valutazione della proporzionalità dell’aiuto a partire da tale data.

(102)

I costi e gli introiti relativi all’adempimento del servizio d’interesse economico generale non possono dunque essere precedenti al 27 settembre 1991. In altri termini, è solo a partire dal varo della misura di aiuto in questione (la commissione d’intermediazione) che si possono considerare i costi e gli introiti relativi all’adempimento del servizio d’interesse economico generale finanziato da questo aiuto. In conclusione, la Commissione ritiene che la sua decisione di estensione comportasse un’incoerenza in quanto limitava la misura di aiuto alla sola commissione d’intermediazione creata il 27 settembre 1991, ma continuava a considerare gli introiti netti dei Livret bleù per il periodo compreso tra il 1o gennaio 1991 e il 27 settembre 1991.

(103)

Poiché il Crédit Mutuel è in grado di comunicare i risultati netti delle destinazioni d’interesse generale e delle destinazioni libere unicamente su base annuale, la Commissione ritiene che, per l’anno 1991, si debba tenere conto solo dei risultati netti corrispondenti al periodo compreso tra il 27 settembre 1991 e il 31 dicembre 1991, rapportando i risultati netti per l’intero esercizio in modo proporzionale al numero di giorni pertinenti, vale a dire 96/365. I risultati netti per fondi accentrati presso la CDC per l’anno 1991 possono essere conteggiati integralmente in quanto, come esposto nel considerando 101, l’accentramento è stato introdotto per l’appunto dopo il 27 settembre 1991, per cui matematicamente, nessuna parte di tali risultati può riferirsi al periodo compreso tra il 1o gennaio 1991 e il 27 settembre 1991.

7.2.2.   Approccio globale fino al termine del 2005 e annuale successivamente

(104)

Nella sua decisione di estensione, la Commissione ha raccomandato l’adozione di un approccio annuale per valutare se vi sia stata un’eventuale sovracompensazione. Questa impostazione deriva dalla disciplina comunitaria del 2005 e costituisce un cambiamento rispetto alla prassi precedente. Infatti, prima dell’adozione della disciplina comunitaria del 2005, al momento di valutare l’esistenza di un’eventuale sovracompensazione, la Commissione seguiva un approccio che si potrebbe definire «globale», in base al quale gli importi relativi agli anni di sovracompensazione potevano, senza limitazioni, venire compensati con quelli relativi agli anni di sottocompensazione (55).

(105)

In virtù del punto 26 della disciplina comunitaria del 2005, la Commissione applicherà agli aiuti non notificati la nuova disciplina qualora l’aiuto sia stato concesso dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, mentre negli altri casi sono d’applicazione le disposizioni in vigore al momento della concessione dell’aiuto. L’aiuto in causa viene concesso annualmente (56) e non è stato notificato. La disciplina comunitaria del 2005 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 29 novembre 2005. Si debbono di conseguenza applicare le regole in vigore al momento della concessione dell’aiuto per il periodo precedente al 2006 e la disciplina comunitaria del 2005 per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e la fine della misura al 31 dicembre 2008.

(106)

La disciplina comunitaria del 2005 raccomanda un approccio «annuale» in cui il calcolo di un’eventuale sovracompensazione deve essere effettuato annualmente, senza la possibilità di riportare l’importo di una sovracompensazione annua sull’anno successivo, tranne ove non superi il 10 % del totale della compensazione annua (57).

(107)

Prima dell’adozione della disciplina comunitaria del 2005, invece, nel verificare che l’impresa avesse ottenuto stata sovracompensazioni a fronte dell’adempimento della missione di servizio pubblico, la Commissione adottava un’impostazione «globale» (cfr. considerando 104) (58).

(108)

Nell’impostazione globale, i risultati annui netti, cumulati anno dopo anno, vengono attualizzati applicando il tasso di riferimento per la Francia al 1o gennaio di ogni anno (59).

7.2.3.   Vantaggi considerati

(109)

Ai sensi del punto 17, prima frase, della disciplina comunitaria del 2005 «le entrate da prendere in considerazione devono comprendere perlomeno tutte le entrate percepite grazie al servizio d’interesse economico generale». Quando si va a verificare che non vi sia stata eventualmente sovracompensazione, occorre dunque tenere conto del risultato netto delle destinazioni d’interesse generale e delle destinazioni libere durante il periodo in esame. La Commissione ritiene infatti che questi risultati siano proventi istituiti dalla Francia dal 27 settembre 1991 in poi a favore del Crédit Mutuel, nel quadro del servizio d’interesse generale cui quest’ultimo adempie finanziando l’edilizia sociale attraverso la CDC. In contabilità analitica, queste destinazioni sono ricondotte a una risorsa specifica: i depositi raccolti grazie alla distribuzione del Livret bleù. In condizioni concorrenziali di mercato (senza alcun diritto speciale di distribuire un prodotto di risparmio defiscalizzato), il Crédit Mutuel non sarebbe forse stato in grado di procurarsi questa risorsa allo stesso costo, cosicché le destinazioni e le risorse corrispondenti vanno inquadrate nell’economia globale del sistema del Livret bleù. D’altronde, la Francia stessa ha confermato l’esistenza di un legame tra questi impieghi, il Livret bleù e la missione di finanziamento dell’edilizia sociale riallocando i relativi fondi presso la CDC a partire dal 1991 (60). In altri termini, assegnando il 27 settembre 1991 al Crédit Mutuel il servizio d’interesse economico generale di raccolta di depositi centralizzati presso la CDC e destinati a finanziare l’edilizia sociale, la Francia conferma l’assegnazione al Crédit Mutuel della distribuzione del Livret bleù. L’utile risultante dall’utilizzo di fondi depositati su quest’ultimo deve dunque essere considerato da quella data come una remunerazione concessa al Crédit Mutuel per la fornitura del servizio d’interesse economico generale.

(110)

Il ricorrente e altre autorità o organismi (il Conseil de la concurrence oltre a vari rapporti di parlamentari o di organismi di ricerca (61) ritengono che il diritto esclusivo di distribuzione del Livret bleù abbia prodotto un «effetto di richiamo» che ha consentito al Crédit Mutuel di attrarre e fidelizzare una clientela alla quale ha venduto altri prodotti bancari oltre al Livret bleù. Nella decisione di estensione, la Commissione non ha escluso che il Livret bleù abbia potuto generare introiti indiretti grazie all’effetto di richiamo (62), ma ha ricordato che fino a quel momento non era stato possibile quantificare tali introiti (63).

(111)

Al termine dell’istruzione del presente procedimento, la Commissione constata che, sebbene non si possa escludere l’esistenza di un effetto di richiamo, i dati raccolti non le permettono nel caso di specie di quantificare l’eventuale effetto di richiamo in modo sufficientemente fondato.

(112)

Nei documenti presentati dai ricorrenti si presume l’esistenza di effetti di richiamo, senza tuttavia apportarne una prova formale e soprattutto senza riuscire a valutare con precisione l’incidenza finanziaria di questi effetti.

(113)

Per quanto riguarda le valutazioni dello studio Glais (cfr. considerando 52 e 53, la Commissione osserva che il Crédit Mutuel può a buon diritto affermare che queste analisi statistiche non forniscono alcuna prova certa di un effetto di richiamo quantificabile.

(114)

Nelle osservazioni dei ricorrenti sono state proposte tre valutazioni soggettive. Anzitutto, considerato il fatto che le altre banche avevano offerto di distribuire il Livret bleù con una commissione dell’1 %, i ricorrenti hanno proposto un ordine di grandezza approssimativo dell’effetto di richiamo calcolando la differenza tra il livello della commissione percepita dal Crédit Mutuel e questo tasso dell’1 %, vale a dire lo 0,3 %, corrispondente a circa 300 milioni di FRF all’anno. Tuttavia, nulla consente di provare che i concorrenti del Crédit Mutuel avrebbero potuto, durante il periodo considerato, espletare tale missione alle stesse condizioni con un livello di remunerazione pari all’1 %. Inoltre, questa prima argomentazione non dimostra l’effetto di richiamo, ma sembra sostenere che il Crédit Mutuel ha beneficiato di una sovracompensazione, il che non è vero, come sarà dimostrato. Nulla permette di dimostrare che l’effetto di richiamo corrisponda alla differenza tra la commissione d’intermediazione e la minore commissione ipotetica che i concorrenti del Crédit Mutuel proponevano di percepire come corrispettivo della loro distribuzione del Livret bleù.

(115)

In base al secondo metodo proposto dai ricorrenti, l’effetto di richiamo verrebbe misurato in funzione della crescita delle quote di mercato del Crédit Mutuel. Tale metodo di valutazione non è fondato, in quanto si basa sul postulato che gli aumenti delle quote di mercato siano dovuti unicamente al Livret bleù, postulato che nessun elemento obiettivo suffraga.

(116)

La terza valutazione del diritto esclusivo di distribuzione si basa sul mancato introito fiscale indotto dalla defiscalizzazione del Livret bleù. Se il Crédit Mutuel avesse voluto distribuire senza defiscalizzazione un libretto di risparmio offrendo, qualunque fosse la situazione fiscale dei risparmiatori, lo stesso rendimento netto del Livret bleù, avrebbe effettivamente dovuto accollarsi un costo pari all’ammontare dell’imposta nozionale (potenziale) corrisposta dai risparmiatori. Secondo i ricorrenti, si deve ritenere che il vantaggio fiscale pari a 4,5 miliardi di FRF per il periodo 1991-1997 abbia fruttato al Crédit Mutuel vantaggi indotti dello stesso importo. Questo ragionamento non può essere accettato, in quanto il Crédit Mutuel verosimilmente non avrebbe distribuito il Livret bleù alle stesse condizioni se avesse dovuto assumersi integralmente il costo della defiscalizzazione, di cui del resto i soci beneficiano direttamente.

(117)

I possibili vantaggi in questione sono difficili da dimostrare e da quantificare. Il vantaggio economico diretto ricavato dalla gestione del Livret bleù è direttamente misurabile sulla scorta della contabilità del Livret bleù. Per desumere invece il vantaggio economico indotto dalla vendita di altri prodotti o servizi ai clienti fidelizzati dal Livret bleù dalla contabilità analitica di questi altri prodotti, occorrerebbe riuscire a operare automaticamente una distinzione fra quel che si è venduto ai clienti fidelizzati o attratti al Crédit Mutuel dal Livret bleù e quello che sarebbe stato possibile vendere ai clienti arrivati al Crédit Mutuel per altre considerazioni, cosa non fattibile. Per queste ragioni, il consulente della Commissione non ha potuto valutare l’eventuale effetto di richiamo attenendosi al metodo contabile applicato per quantificare l’insieme dei vantaggi economici diretti derivanti dal Livret bleù.

(118)

I tentativi di valutazione più sofisticati dell’effetto di richiamo cui ha proceduto il consulente della Commissione non sono stati coronati da successo. Di conseguenza, la Commissione non ritiene possibile tener conto dell’eventuale vantaggio derivante dall’effetto di richiamo nel calcolo per accertare che non vi sia stata sovracompensazione.

7.2.4.   Calcolo del margine di utile ragionevole

(119)

Nell’accertare l’assenza di sovracompensazione per l’impresa incaricata di un servizio d’interesse economico generale, occorre tener conto di un margine di utile ragionevole (64). La disciplina comunitaria del 2005 precisa che per «margine di utile ragionevole si deve intendere un tasso di remunerazione del capitale proprio che deve tenere conto del rischio, o dell’assenza di rischio, per l’impresa […]. In genere questo tasso non deve superare il tasso medio rilevato nel settore interessato nel corso degli ultimi anni» (65).

(120)

Nella decisione di estensione (66) la Commissione aveva ritenuto che si dovesse applicare alle destinazioni d’interesse generale e a quelle libere un margine di utile ragionevole pari in media al 6 % dei fondi propri per tali destinazioni. Questo tasso, variabile di anno in anno e pari in media al 6 %, corrisponde al tasso di redditività inizialmente indicato dal Crédit Mutuel: questi aveva considerato come costo dei fondi propri l’importo dei dividendi effettivamente distribuiti durante l’anno in questione. Nella presente decisione, per tener conto di un margine di utile ragionevole nel verificare l’assenza di un’eventuale sovracompensazione, la Commissione non si discosta, relativamente alle destinazioni libere e a quelle d’interesse generale, dall’impostazione già seguita nella decisione di estensione, descritta nella sezione 7.2.5.

(121)

Nella sua decisione di estensione (67), tuttavia, la Commissione riteneva di non dovere applicare questo margine di utile ragionevole ai depositi accentrati presso la CDC in quanto non comportano alcun costo in fondi propri ai sensi della regolamentazione prudenziale; si tratta infatti di depositi non già investiti dal Crédit Mutuel, ma semplicemente assegnati alla CDC. Sotto il profilo prudenziale, il rischio di credito legato ai fondi accentrati presso la CDC è considerato pari all’esposizione nei confronti dello Stato (Repubblica francese), con una ponderazione di rischio pari a zero, che pertanto non necessita di fondi propri.

(122)

Non tener conto di alcun margine di utile ragionevole con riferimento ai fondi accentrati presso la CDC implicherebbe una progressiva diminuzione del margine di utile ragionevole totale (relativo da un lato alle destinazioni di interesse generale e libere, dall’altro ai fondi accentrati presso la CDC) dal 1991 al 1999, fino alla completa scomparsa dal 2000 in poi, per effetto dell’accentramento presso la CDC della totalità dei fondi, avvenuta nel 1999 (68).

(123)

Nella lettera del 1o settembre 2006 contenente le loro osservazioni in risposta alla decisione di estensione, le autorità francesi hanno confermato che i fondi accentrati presso la CDC non utilizzavano fondi propri regolamentari. A loro parere, tuttavia, stante che non è pertinente applicare il rapporto di solvibilità europeo dal momento in cui, nel 1999, i fondi sono stati interamente accentrati presso la CDC, per calcolare il margine di utile ragionevole corrispondente al Livret bleù il Crédit Mutuel [propone di] integrare un costo in fondi propri estrapolato da quello degli altri prodotti di risparmio e delle altre risorse». La Commissione non considera soddisfacente questo metodo, in quanto equivale ad attribuire artificialmente alle risorse accentrate presso la CDC un fabbisogno di capitale regolamentare vincolato a quello medio per le altre attività del Crédit Mutuel, le quali sono completamente indipendenti dal Livret bleù.

(124)

La circostanza che non vi sia necessità di fondi propri regolamentari mostra l’inesistenza di un rischio di perdita di credito, rischio che i fondi accentrati presso la CDC infatti non comportano. Nemmeno l’attività di raccolta di depositi per conto della CDC presenta rischi di liquidità (escluso il rischio intramensile), o ancora di trasformazione delle scadenze, in quanto l’importo destinato alla CDC viene adeguato mensilmente in funzione dell’evoluzione dei depositi e il tasso d’interesse pagato dalla CDC viene immediatamente trasferito ai depositanti. È dunque appurato che questo servizio d’interesse economico generale presenta un basso livello di rischio per il Crédit Mutuel. Tuttavia esistono alcuni altri tipi di rischio, quali il rischio operativo, il rischio economico (vale a dire che il livello di remunerazione non copra i costi sostenuti), il rischio giuridico e il rischio reputazionale. D’altronde, altre attività bancarie quali la distribuzione di fondi comuni, la gestione del patrimonio o la vendita di prodotti finanziari (come azioni e obbligazioni), pur non utilizzando fondi propri regolamentari sono molto redditizie. Non esiste dunque un nesso diretto tra l’utilizzo di fondi propri regolamentari – calcolato sulla base di regole prudenziali che peraltro non sono intese a valutare la redditività di un’attività – e l’utile previsto di un’attività.

(125)

Occorre però constatare che, nel caso di specie, se la Commissione autorizza il Crédit Mutuel a ottenere un margine di utile ragionevole per i fondi accentrati presso la CDC, essa riconosce che determinare il livello adeguato di tale utile è un esercizio che comporta una valutazione economica complessa. Il Livret bleù è infatti un prodotto bancario atipico con caratteristiche miste di prodotto di risparmio e di conto corrente, per il quale i fondi raccolti vengono accentrati presso un ente pubblico. Non esistono dunque nello specifico prodotti simili direttamente comparabili, in grado di fornire un’indicazione circa il margine ragionevole di utile.

(126)

In mancanza di prodotti sufficientemente comparabili al Livret bleù, la Commissione reputa di potere utilizzare nel caso di specie due indicatori atti a valutare se, per i fondi accentrati presso la CDC, un determinato margine di utile possa essere considerato ragionevole. Questi due indicatori sono:

a)

il margine di profitto del settore bancario francese, vale a dire il risultato al netto d’imposte diviso per il fatturato (nella fattispecie il fatturato delle banche è rappresentato dai loro risultati operativi). Utilizzando i fatturati del settore bancario francese per il periodo in esame (dal 27 settembre 1991 a fine 2008) si ottiene un margine di profitto medio pari al 23 % annuo;

b)

il tasso di rendimento del settore bancario francese, vale a dire il risultato al netto d’imposte diviso per l’importo delle attività. Il tasso di rendimento medio annuo per l’intero periodo considerato è di 45 punti di base (0,45 %).

(127)

La tabella che segue (69) riporta il margine di profitto e il tasso di rendimento del settore bancario francese per il periodo 1993-2008 (non sono disponibili dati precedenti al 1993):

 

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 (*3)

Risultato al netto d’imposte (*2)

15,2

2,7

25,0

41,0

67,5

14,4

19,8

22,5

24,6

23,5

23,4

29,6

31,3

46,2

34,3

–4,4

Risultato operativo (*2)

362,4

335,4

345,6

356,1

375,3

60,8

64,6

70,5

74,9

77,0

80,6

83,5

89,5

104,1

98,0

79,1

Margine di profitto

4,2  %

0,8  %

7,2  %

11,5  %

18  %

23,7  %

30,6  %

31,9  %

32,8  %

30,6  %

29,0  %

35,5  %

35,0  %

44,4  %

35,1  %

–5,6  %

Margine di profitto medio

22,8  %

Attività (*2)

Non disponibile

16 333

17 216

18 291

19 894

3 052

3 394

3 452

3 783

3 793

3 960

4 390

5 275

6 041

7 061

7 699

Tasso di rendimento

Non disponibile

0,02  %

0,15  %

0,22  %

0,34  %

0,47  %

0,58  %

0,65  %

0,65  %

0,62  %

0,59  %

0,68  %

0,59  %

0,77  %

0,49  %

–0,05  %

Tasso di rendimento medio

0,45  %

(128)

Per calcolare il margine di profitto e il tasso di rendimento del Crédit Mutuel relativamente all’attività di raccolta di depositi accentrati presso la CDC, la Commissione utilizza i valori seguenti:

a)

per il denominatore del margine di profitto, gli introiti percepiti per l’attività di raccolta di depositi accentrati presso la CDC, vale a dire l’importo annuo della commissione d’intermediazione;

b)

per il denominatore del tasso di rendimento, i depositi trasferiti alla CDC;

c)

per il numeratore, vale a dire il risultato al netto d’imposte, la Commissione ritiene che, considerando come utile ragionevole un margine del 4,2 % sull’attività di raccolta di depositi presso la CDC, ovvero un utile al netto d’imposte pari al 4,2 % della commissione d’intermediazione ricevuta dalla CDC, il Crédit Mutuel non beneficia di una sovracompensazione (cfr. la tabella del considerando 132).

(129)

Per quanto riguarda il secondo indicatore (il tasso di rendimento), la Commissione osserva che, se si considera un rendimento di 5 punti base come margine di utile ragionevole sull’attività di raccolta di depositi accentrati presso la CDC, vale a dire se si considera un risultato al netto d’imposte equivalente allo 0,05 % dell’importo totale dei depositi trasferiti alla CDC, ne risulta che il Crédit Mutuel non ha ricevuto una sovracompensazione per la gestione del Livret bleù nel periodo in esame.

(130)

Secondo la disciplina comunitaria del 2005, l’utile ragionevole non deve eccedere il tasso medio rilevato nel settore interessato durante il periodo considerato. Autorizzare un margine di profitto del 4,2 % rappresenta meno di un quinto del margine di profitto medio nel settore bancario (22,8 %). Poiché, come esposto nel considerando 124, l’attività di raccolta di depositi accentrati presso la CDC è un’attività a basso rischio e pertanto a basso rendimento, la Commissione reputa che un margine di profitto del 4,2 % non sia palesemente eccessivo e possa considerarsi nel caso di specie un utile ragionevole.

(131)

La Commissione ritiene parimenti che conteggiare un utile di 5 punti base per i fondi accentrati presso la CDC sia ragionevole rispetto al tasso di rendimento medio di 45 punti base nel settore bancario francese per il periodo in esame e rappresenti una soglia bassa e prudente di quello che nel caso in esame può ritenersi un margine di utile non palesemente irragionevole. Inoltre, questo utile contenuto rispecchia in maniera appropriata il livello di rischio cui il Crédit Mutuel si espone nel raccogliere fondi per la CDC, di cui si è detto nel considerando 124, che è esiguo.

7.2.5.   Verifica dell’assenza di sovracompensazione

(132)

Sulla base delle considerazioni suesposte, la Commissione ha proceduto a una verifica — illustrata nella tabella che segue — dell’assenza di sovracompensazione secondo il metodo riportato nelle sottosezioni 7.2.1-7.2.4 (70):

(in milioni di EUR)

 

COMPENSAZIONE

SOVRACOMPENSAZIONE O SOTTOCOMPENSAZIONE

Anno

Commissione d’intermediazione

(annua)

Impostazione globale (*4)

(fino a tutto il 2005)

Impostazione annuale (*5)

(a partire dal 2006)

1991 (dal 27.9.1991 al 31.12.1991)

1,5

43,8

Non rileva

(l’impostazione globale si applica fino al 2005, cfr. sottosezione 7.2.2.)

1992

9,1

125,1

1993

16,8

184,0

1994

36,6

127,3

1995

59,5

114,5

1996

74,7

107,8

1997

82,3

88,4

1998

118,9

92,0

1999

188,9

98,3

2000

188,2

106,3

2001

181,9

91,3

2002

187,8

76,3

2003

197,7

61,2

2004

204,4

45,7

2005

196,7

15,0

2006

[…]

 

–39,1

2007

[…]

 

–24,3

2008

[…]

 

–6,1

(133)

Si può constatare che la sovracompensazione a fine anno 2005 (15 milioni di EUR) è inferiore al 10 % della compensazione del 2005 (196,7 milioni di EUR). Ai sensi del punto 21 della disciplina del 2005, questo importo può formare oggetto di riporto all’anno successivo. Il risultato finale è una sottocompensazione di -6,1 milioni di EUR a fine 2008 per l’intero periodo considerato.

(134)

La Commissione può dunque concludere che la commissione d’intermediazione non ha sovracompensato il Crédit Mutuel per il servizio d’interesse economico generale affidatogli dal 27 settembre 1991 fino a tutto il 2008.

8.   CONCLUSIONE

(135)

La Commissione constata che la Repubblica francese ha illegalmente accordato la misura in questione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Ciononostante, l’aiuto può ritenersi compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE, in quanto la compensazione versata dallo Stato non ha ecceduto quanto necessario per coprire i costi determinati agli obblighi di servizio pubblico, tenuto conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per il loro adempimento.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato cui la Repubblica francese ha dato esecuzione a favore del Crédit Mutuel, sulla base del decreto del 27 settembre 1991 che definiva gli obiettivi d’interesse generale cui il Crédit Mutuel doveva destinare i fondi di deposito raccolti, è compatibile con il mercato interno.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2011.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)   GU C 146 del 12.5.1998, pag. 6 e GU C 210 dell’ 1.9.2006, pag. 12.

(2)  Si tratta della denominazione commerciale del libretto in questione, citato fino al 31 dicembre 2008 nell’articolo L221-1 del Code monétaire et financier (Codice monetario e finanziario francese) con la denominazione «compte spécial sur livret du Crédit Mutuel».

(3)  Il revisore dei conti indipendente giurato («chartered accountant») Littlejohn Frazer, assistito da due studi di revisione contabile francesi, Auditec e Scacchi.

(4)  Di cui due studi statistici della società di consulenza «Concurrence et Stratégie» diretta dall’economista Michel Glais.

(5)  IARD significa «Incendie, Accidents, Risques Divers».

(6)  Decisione 2003/216/CE della Commissione, del 15 gennaio 2002, relativa agli aiuti di Stato accordati dalla Repubblica francese al Crédit Mutuel (GU L 88 del 4.4.2003, pag. 39).

(7)  Sentenza del 18 gennaio nella causa T-93/02: Confédération nationale du Crédit Mutuel/Commissione, Raccolta 2005, pag. II-143.

(8)  Decisione C-88/97 della Commissione del 7 giugno 2006 relativa al Crédit Mutuel (Livret bleù) Invito a presentare osservazioni in applicazione dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato (GU C 210 dell’ 1.9.2006, pag. 12).

(9)  Il Crédit Mutuel detiene un diritto esclusivo sulla distribuzione del Livret bleù. Tuttavia, tale diritto è stato qualificato come diritto speciale nella decisione del 10 maggio 2007 in ragione del carattere quasi identico del Livret bleù e del Livret A.

(10)  Decisione C(2007) 2110 del 10 maggio 2007, disponibile sul sito Internet della Commissione europea alla pagina: http://ec.europa.eu/competition/liberalisation/livret_a_fr.pdf.

(11)  Cfr. considerando 41.

(12)  Cfr. il comunicato stampa della Commissione dell’8 ottobre 2009 disponibile sul sito Internet della Commissione alla pagina: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1482&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en.

(13)   GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(14)  Articolo 9 della legge finanziaria rettificativa per il 1975 n. 75-1242 del 27 dicembre 1975 (JORF — Gazzetta ufficiale francese del 28.12.1975).

(15)  Mediante il sistema obbligatorio di prelievo liberatorio alla fonte, effettuato dal Crédit Mutuel per conto del risparmiatore.

(16)  Questo tasso era pari al 3 % alla data della decisione annullata, cfr. nota in calce n. 6. Il tasso di remunerazione del Livret A, al 1o febbraio 2011, era pari al 2 % al netto d’imposta.

(17)  Sentenza del 31 ottobre 1983 «Montant de l’obligation d’emploi d’intérêt général du Crédit Mutuel», JORF del 9 novembre 1983, pag. 3278.

(18)  Sentenza del 27 settembre 1991 che definiva le destinazioni di interesse generale del Crédit Mutuel, JORF n. 275 del 26 novembre 1991, pag. 15383.

(19)  Mentre lo stock dei fondi esistenti è stato progressivamente trasferito alla CDC; cfr. considerando 40.

(20)  Contrariamente ai fondi nuovi, totalmente centralizzati presso la CDC dopo la sentenza del 27 settembre 1991; cfr. considerando 39.

(21)  Cfr. considerando 36 e 50.

(22)  Sentenza della Corte del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, Raccolta 2003, pag. I-7747.

(23)   GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4.

(24)  Il Crédit Mutuel si limita a rinviare al considerando 13 della decisione di estensione, in cui la Commissione cita i risultati finanziari ottenuti dal Crédit Mutuel nel 2004 (entità del bilancio, risultato netto, coefficiente di esercizio, fondi propri e coefficiente di solvibilità).

(25)  Si tratta i) della misura correttiva IARD; ii) del calcolo di un margine normale (utile ragionevole) e iii) della responsabilità dei soci. Cfr. l’allegato I della decisione di estensione.

(26)  Il Crédit Mutuel fa riferimento al punto 21 della disciplina comunitaria del 2005 secondo cui, qualora il servizio d’interesse economico generale presenti costi altamente variabili a seconda degli anni, può rendersi necessaria una sovracompensazione eccezionale superiore al 10 % per determinati anni.

(27)  Arthur Andersen ha proposto un metodo di calcolo del costo dei fondi propri che si traduceva in una maggiorazione del costo dei fondi propri rispetto alla valutazione iniziale fatta dal Crédit Mutuel. Arthur Andersen ha proposto di utilizzare un tasso calcolato come rapporto tra il risultato al netto d’imposte e i capitali propri. Questo tasso rispecchierebbe meglio, secondo Arthur Andersen, la redditività globale della banca, mentre il Crédit Mutuel aveva considerato come costo dei fondi propri l’importo dei dividendi effettivamente distribuiti, vale a dire un tasso di redditività del 6 % per l’insieme delle sue attività.

(28)  Cfr. considerando 25 della decisione di estensione.

(29)  Cfr. considerando 28 della decisione di estensione.

(30)  La Francia rinvia semplicemente al considerando 13 della decisione di estensione, in cui la Commissione cita i risultati finanziari ottenuti dal Crédit Mutuel nel 2004 (dimensioni del bilancio, risultato netto, coefficiente di esercizio, fondi propri e coefficiente di solvibilità).

(31)   GU L 386 del 30.12.1989, pag. 1.

(32)  In merito ai punti di disaccordo tra il consulente della Commissione e quello del Crédit Mutuel, cfr. nota in calce n. 25.

(*1)  Dato coperto dal segreto d’ufficio

(33)  Il primo è legato all’integrazione del contributo obbligatorio al fondo di garanzia dei depositi introdotto dalla legge del 25 gennaio 1999 sul risparmio e la sicurezza finanziaria, mentre il secondo è relativo alla modifica del calcolo dei fondi propri per tenere conto del margine di utile ragionevole dal 1999 in poi.

(34)   GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Questa direttiva è stata abrogata dalla direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17).

(35)  Secondo le autorità francesi, la riduzione della commissione d’intermediazione avrebbe permesso alla CDC di ridurre il costo di finanziamento dei proprietari degli alloggi popolari.

(36)  Cfr. considerando 50 della decisione di estensione: «[…] la Commissione ravvisa nel presente procedimento come misura eventualmente suscettibile di contenere elementi di aiuto di Stato solo la commissione di intermediazione».

(37)  Cfr. considerando 41.

(38)  Cfr. nota in calce n. 22.

(39)  Le autorità francesi hanno fatto riferimento alla legge relativa all’apertura e alla chiusura delle agenzie bancarie, abrogata nel 1987. Dal 1987 al 1991, tuttavia, è stato mantenuto un regime di controllo per il Crédit Mutuel. La normativa prevedeva un regime di autorizzazione e non un regime d’interdizione formale delle chiusure delle agenzie o delle ristrutturazioni, in particolare a partire dal 1987. Questo regime di controllo è stato soppresso il 1o luglio 1991 nel quadro più generale della rinegoziazione dei rapporti contrattuali tra lo Stato e il Crédit Mutuel.

(40)  Cfr. considerando 29 della decisione di estensione.

(41)  Cfr. considerando 34 e nota in calce n. 14.

(42)  Legge n. 82-1152 del 30 dicembre 1982 (JORF del 31.12.1982, pag. 3995).

(43)  Cfr. punto 93 della sentenza Altmark citata nella nota in calce n. 22.

(44)  Secondo il punto 7 della disciplina comunitaria del 2005: «Qualora gli Stati membri non soddisfino tali criteri [vale a dire le quattro condizioni della giurisprudenza Altmark] e qualora i criteri generali di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE [attuale articolo 107, paragrafo 1, del TFUE] siano soddisfatti, le compensazioni dei servizi pubblici costituiscono degli aiuti» (sottolineatura aggiunta).

(45)  Questa analisi è indipendente dal fatto che la riforma del 1o gennaio 2009 abbia messo fine alla violazione del diritto europeo degli appalti pubblici risultante dall’attribuzione diretta al Crédit Mutuel della missione di servizio pubblico di raccolta di depositi destinati all’edilizia sociale.

(46)  In virtù della convenzione tra lo Stato e il Crédit Mutuel che fissava le modalità di attuazione del decreto 27 settembre 1991, «La CDC versa annualmente al Crédit Mutuel […] il margine di compensazione nella data dell’ultimo giorno lavorativo di ogni anno».

(47)  Cfr. la sentenza del Tribunale del 12 dicembre 1996 nel procedimento T-358/94, Air France/Commissione, Raccolta 1996, pag. II-2019, in particolare i punti 58-61. Cfr. anche la decisione 2010/606/UE della Commissione, del 26 febbraio 2010, riguardante l’aiuto di Stato C 9/09 (ex NN 49/08, NN 50/08 e NN 45/08) accordato dal Regno del Belgio, dalla Repubblica francese e dal Granducato del Lussemburgo a favore di Dexia SA (GU L 274 del 19.10.2010, pag. 54), considerando 123, 124 e 125.

(48)  Sentenza della Corte del 17 settembre 1980 nella causa C-730/79, Philip Morris/Commissione, Raccolta 1980, pag. 2671, paragrafi 11 e 12.

(49)  Sentenza del 13 luglio 1988 nella causa C-102/87, Francia/Commissione, Raccolta 1988, pag. 4067, paragrafo 19.

(50)  Cfr. considerando 45 della decisione del 10 maggio 2007.

(51)  Cfr. considerando 58 e 90 della decisione del 10 maggio 2007.

(52)  Cfr. considerando 223 della decisione del 10 maggio 2007.

(53)  Cfr. il punto 14 della disciplina comunitaria del 2005.

(54)  Cfr. le tabelle che figurano ai considerando 68, 69, 73, 75, 76 e 79 della decisione di estensione.

(55)  Si tratta in gran parte di casi in cui le imprese incaricate di una missione di servizio pubblico operavano nel settore audiovisivo [cfr. ad esempio la decisione2004/838/CE della Commissione, del 10 dicembre 2003, relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Francia a favore di France 2 e di France 3 (GU L 361 del 8.12.2004, pag. 21)].

(56)  Cfr. nota in calce n. 46.

(57)  Cfr. il punto 21 della disciplina comunitaria del 2005. In risposta al Crédit Mutuel (cfr. nota n. 26) che chiede l’applicazione dell’approccio globale, stante che la seconda e terza frase del punto 21 della disciplina comunitaria del 2005 contemplano che un servizio pubblico con costi altamente variabili a seconda degli anni possa rendere necessaria una sovracompensazione eccezionale superiore al 10 % per determinati anni, la Commissione ricorda che in virtù della quarta frase del punto 21, tale sovracompensazione « eccezionale[…] necessaria al funzionamento del servizio d’interesse economico generale » deve essere giustificata dallo Stato membro « nella notifica alla Commisisone ». (sottolineatura aggiunta). La misura in questione non ha però formato oggetto di alcuna notifica alla Commissione, la quale ritiene che il Crédit Mutuel non abbia documentato una situazione tale da giustificare che, per alcuni anni specifici, si potesse ammettere in via eccezionale una sovracompensazione superiore al 10 %.

(58)  Cfr. a titolo di esempio la decisione 2004/838/CE della Commissione, del 10 dicembre 2003, relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Francia a favore di France 2 e di France 3 (GU L 361 del 8.12.2004, pag. 21).

(59)  Cfr. la comunicazione della Commissione in merito ai tassi d’interesse applicabili al recupero degli aiuti di Stato e ai tassi di riferimento e di attualizzazione per 25 Stati membri, in vigore dal 1o gennaio 2007 (GU C 317, del 23.12.2006, pag. 2). Cfr. anche la seguente pagina Internet: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

(60)  Cfr. considerando 39.

(61)  Cfr. in particolare un parere del Conseil de la concurrence (parere n. 96-A-12 del 17 settembre 1996, pag. 8), un rapporto informativo del senatore Alain Lambert (rapporto n. 52 del 30 ottobre 1996, pag. 72) e uno studio di Nathalie Daley, del centro di economia industriale CERNA (La banque de détail en France: de l’intermédiation aux services, febbraio 2001, pag. 9).

(62)  Cfr. considerando 52 e 53 della decisione di estensione.

(63)  Cfr. considerando 67 della decisione di estensione: «Non è stato possibile quantificare gli eventuali risultati legati alla distribuzione esclusiva del Livret bleù».

(64)  Cfr. considerando 48 della decisione di estensione e punto 14 della disciplina comunitaria del 2005, la quale prevede che: «L’importo della compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi determinati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di tali obblighi» (sottolineatura aggiunta).

(65)  Cfr. punto 18 della disciplina comunitaria del 2005.

(66)  Cfr. sezione 2 dell’allegato 1 della decisione di estensione, considerando da 124 a 137.

(67)  Cfr. sezione 2 dell’allegato 1 della decisione di estensione, considerando 132.

(68)  Cfr. considerando 39 e 40.

(69)  I dati riportati in tabella sono il risultato di calcoli basati su dati provenienti dalla Commission bancaire (http://www.banquedefrance.fr/fr/supervi/analyses_comparatives/analyses_comparatives.htm).

(*2)  Gli importi sono in miliardi di franchi francesi fino al 1998 e successivamente in miliardi di euro.

(*3)  I dati relativi al 2008 sono stime.

(70)  Per gli anni dal 1992 al 2008 sono stati utilizzati i seguenti tassi di riferimento: 10,61; 11; 8,93; 7,94; 8,22; 7,01; 5,83; 4,77; 5,7; 6,33; 5,06; 4,8; 4,43; 4,08; 3,7; 4,62; 5.19.

(*4)  Risultato netto cumulato e attualizzato, in milioni di euro, comprensivo della commissione d’intermediazione, dei risultati netti (costi meno ricavi), dei fondi accentrati presso la CDC, delle destinazioni libere e di quelle d’interesse generale, conteggiando un margine di utile ragionevole di 5 punti base per i fondi accentrati presso la CDC nonché un margine di utile ragionevole pari in media al 6 % dei fondi propri per le destinazioni d’interesse generale e per quelle libere (cfr. sottosezioni 7.2.1- 7.2.4).

(*5)  Risultato netto cumulato e attualizzato, in milioni di euro, comprensivo della commissione d’intermediazione, dei risultati netti (costi meno ricavi), dei fondi accentrati presso la CDC, delle destinazioni libere e di quelle d’interesse generale, conteggiando un margine di utile ragionevole di 5 punti base per i fondi accentrati presso la CDC nonché un margine di utile ragionevole pari in media al 6 % dei fondi propri per le destinazioni d’interesse generale e per quelle libere (cfr. sottosezioni 7.2.1-7.2.4).