12.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/4


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2011

relativa alla conclusione di un accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo e dei quattro accordi collegati

(2011/733/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto i), e paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2007/566/CE del Consiglio (2), l’accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo e i quattro accordi collegati sono stati firmati, a nome della Comunità europea, il 25 luglio 2007, con riserva della loro conclusione.

(2)

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(3)

È opportuno approvare detti accordi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvati, a nome dell’Unione europea, i seguenti accordi (3):

—

accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo,

—

accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria,

—

accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania,

—

protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea,

—

protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, l’atto di approvazione previsto in ciascun accordo per esprimere il consenso dell’Unione ad esserne vincolata (4).

Articolo 3

Il presidente del Consiglio, a nome dell’Unione, effettua la seguente notifica:

«In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell’accordo si intendono fatti all’“Unione europea”.»

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Il Parlamento europeo ha espresso il suo parere conforme sulla conclusione dell’accordo il 13 novembre 2007 (GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 92) e ha confermato la sua posizione nella risoluzione del 5 maggio 2010 sulle ripercussioni dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso (GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 1).

(2)   GU L 221 del 25.8.2007, pag. 1.

(3)  Gli accordi sono stati pubblicati nella GU L 221 del 25.8.2007 unitamente alla decisione relativa alla firma.

(4)  La data di entrata in vigore degli accordi sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.