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12.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 294/4 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell’8 novembre 2011
relativa alla conclusione di un accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo e dei quattro accordi collegati
(2011/733/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto i), e paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente alla decisione 2007/566/CE del Consiglio (2), l’accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo e i quattro accordi collegati sono stati firmati, a nome della Comunità europea, il 25 luglio 2007, con riserva della loro conclusione. |
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(2) |
In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea. |
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(3) |
È opportuno approvare detti accordi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono approvati, a nome dell’Unione europea, i seguenti accordi (3):
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accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo, |
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accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria, |
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accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania, |
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protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, |
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protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea. |
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, l’atto di approvazione previsto in ciascun accordo per esprimere il consenso dell’Unione ad esserne vincolata (4).
Articolo 3
Il presidente del Consiglio, a nome dell’Unione, effettua la seguente notifica:
«In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell’accordo si intendono fatti all’“Unione europea”.»
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
J. VINCENT-ROSTOWSKI
(1) Il Parlamento europeo ha espresso il suo parere conforme sulla conclusione dell’accordo il 13 novembre 2007 (GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 92) e ha confermato la sua posizione nella risoluzione del 5 maggio 2010 sulle ripercussioni dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso (GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 1).
(2) GU L 221 del 25.8.2007, pag. 1.
(3) Gli accordi sono stati pubblicati nella GU L 221 del 25.8.2007 unitamente alla decisione relativa alla firma.
(4) La data di entrata in vigore degli accordi sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.