12.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2011

concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2011/732/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, e l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Nella decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo a livello dell’Unione.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo con la Repubblica del Capo Verde su taluni aspetti relativi ai servizi aerei («accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003.

(3)

L’accordo è stato firmato a nome dell’Unione il 23 marzo 2011, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, in conformità della decisione 2011/228/UE del Consiglio (1).

(4)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei («accordo») è approvato a nome dell’Unione (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata a effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dell’accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  GU L 96 del 9.4.2011, pag. 1.

(2)  L’accordo è stato pubblicato nella GU L 96 del 9.4.2011, pag. 2, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.