12.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2011

relativa alla conclusione, in nome dell’Unione europea, dell’accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali

(2011/731/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192 e l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 gennaio 2006 la conferenza di negoziazione istituita sotto l’egida della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (Unctad) ha approvato il testo dell’accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (in prosieguo, «l’accordo del 2006»).

(2)

L’ accordo del 2006 è stato negoziato per succedere all’accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali («l’accordo del 1994»), come prorogato, che rimarrà in vigore fino all’entrata in vigore dell’accordo del 2006.

(3)

L’accordo del 2006 è stato aperto alla firma a decorrere dal 3 aprile 2006 e lo rimarrà fino a un mese dopo alla sua entrata in vigore a titolo definitivo. L’approvazione al fine essere vincolati da tale accordo è espressa sia mediante la firma definitiva, sia mediante la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione.

(4)

Gli obiettivi perseguiti dall’accordo del 2006 sono coerenti sia con la politica commerciale comune sia con la politica ambientale.

(5)

La Comunità europea era parte contraente dell’accordo del 1994. L’accordo del 2006 continuerà a promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Unione europea.

(6)

La Comunità ha firmato l’accordo del 2006 il 2 novembre 2007. Tutti gli Stati membri hanno espresso la loro intenzione di ratificare tale accordo.

(7)

Poiché i contributi obbligatori dei membri consumatori dell’Organizzazione internazionale dei legni tropicali sono calcolati principalmente in funzione del volume delle loro importazioni di legno tropicale, l’Unione contribuirà al conto amministrativo dell’Organizzazione internazionale dei legni tropicali, una volta che l’accordo del 2006 sarà entrato in vigore, mentre gli Stati membri, così come l’Unione, potranno versare contributi finanziari volontari alle azioni previste attraverso i conti per i contributi volontari dell’Organizzazione.

(8)

È opportuno approvare l’accordo del 2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (1) («l’accordo del 2006»), è approvato a nome dell’Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di approvazione presso il segretario generale delle Nazioni Unite, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, dell’accordo del 2006.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Il testo dell’accordo è stato pubblicato in GU L 262 del 9.10.2007, pag. 8, assieme alla decisione sulla firma e sulla applicazione provvisoria.