29.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/26


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2011

sulla conclusione del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea

(2011/710/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), l’articolo 218, paragrafo 7, e l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato a nome dell’Unione il memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea («memorandum») in materia di ricerca e sviluppo nell’aviazione civile.

(2)

Il memorandum è stato firmato il 3 marzo 2011.

(3)

È opportuno che l’Unione approvi il memorandum.

(4)

È necessario stabilire le procedure per la partecipazione dell’Unione al comitato misto istituito dal memorandum e la risoluzione delle controversie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea («memorandum») è approvato a nome dell’Unione (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica prevista all’articolo XII, punto B, del memorandum (2).

Articolo 3

Nel comitato misto istituito dall’articolo III del memorandum l’Unione è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 4

1.   Previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio, la Commissione stabilisce la posizione che deve assumere l’Unione nell’ambito del comitato misto con riferimento, in particolare, all’adozione di:

allegati supplementari del memorandum e relative appendici, come riportato all’articolo III, punto E, paragrafo 2, del memorandum;

modifiche degli allegati supplementari del memorandum e delle relative appendici, come riportato all’articolo III, punto E, paragrafo 3, del memorandum;

2.   La Commissione stabilisce la posizione che deve assumere l’Unione nell’ambito del comitato misto per l’elaborazione e l’adozione del regolamento interno del comitato misto a norma dell’articolo III, punto C, del memorandum.

3.   La Commissione può adottare ogni provvedimento opportuno a norma dell’articolo II, punto B, e degli articoli IV, V, VII e VIII del memorandum.

4.   La Commissione rappresenta l’Unione nelle consultazioni condotte a norma dell’articolo XI del memorandum.

Articolo 5

La Commissione informa periodicamente il Consiglio sull’attuazione del memorandum.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


(1)  Il memorandum è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea unitamente alla decisione relativa alla firma (GU L 89 del 5.4.2011, pag. 3).

(2)  La data di entrata in vigore del memorandum sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.