28.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/29


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2011

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema Traces

[notificata con il numero C(2011) 7564]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/707/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (4), istituisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell’allegato I di detta decisione.

(2)

In seguito alla notifica del Belgio, per le voci relative ai centri d’ispezione Avia Partner e Swiss Port presso il posto d’ispezione frontaliero dell’aeroporto di Brussel-Zaventem/Bruxelles-Zaventem, è opportuno estendere il riconoscimento a tutti i prodotti imballati destinati al consumo umano. Occorre quindi modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(3)

La Danimarca ha comunicato che il nome del posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Århus deve essere scritto «Aarhus». Occorre quindi modificare di conseguenza l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri per tale Stato membro.

(4)

In seguito ad un’ispezione conclusasi positivamente, eseguita dai servizi della Commissione (Ufficio alimentare e veterinario), occorre aggiungere un ulteriore posto d’ispezione frontaliero presso la stazione ferroviaria di Koidula in Estonia alle voci relative a detto Stato membro nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. L’Estonia ha inoltre comunicato che il posto d’ispezione frontaliero lungo la strada per Luhamaa va riconosciuto anche per alcuni animali vivi diversi da equidi e ungulati. Occorre quindi modificare di conseguenza la voce relativa a tale posto d’ispezione frontaliero.

(5)

L’Italia ha comunicato che il centro d’ispezione Sintermar presso il posto d’ispezione frontaliero del porto di Livorno-Pisa è stato sospeso. Occorre quindi modificare di conseguenza l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri per tale Stato membro.

(6)

In seguito alla notifica della Lettonia, il centro d’ispezione «Kravu Termināls» presso il posto d’ispezione frontaliero del porto di Riga deve essere soppresso dall’elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(7)

I Paesi Bassi hanno comunicato che le denominazioni dei centri di ispezione presso il posto d’ispezione frontaliero di Vlissingen sono state modificate. Occorre quindi modificare di conseguenza la voce relativa a tale posto d’ispezione frontaliero.

(8)

In seguito alla notifica del Portogallo, la voce riguardante il posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Horta (Açores) deve essere soppressa dall’elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(9)

In seguito alla notifica della Svezia, nella voce relativa al posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Göteborg deve essere eliminato il riconoscimento per gli animali vivi dall’elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(10)

La voce relativa al posto d’ispezione frontaliero presso l’aeroporto di Manston nel Regno Unito è stata soppressa dalla decisione 2011/93/UE della Commissione (5). In seguito a una nuova richiesta del Regno Unito e a un’ispezione conclusasi positivamente, eseguita dai servizi della Commissione (Ufficio alimentare e veterinario), l’aeroporto di Manston va riconosciuto per gli equidi e gli ungulati e va aggiunto all’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. Il Regno Unito ha inoltre comunicato che il porto adibito all’ispezione frontaliera di Southampton è stato diviso in due centri d’ispezione riconosciuti per diverse categorie di prodotti. Occorre quindi modificare di conseguenza la voce relativa a tale posto d’ispezione frontaliero.

(11)

L’allegato II della decisione 2009/821/CE contiene l’elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato Traces.

(12)

In seguito alle notifiche di Danimarca, Germania e Polonia, occorre apportare per questi Stati membri alcune modifiche all’elenco di unità centrali, regionali e locali di Traces figurante nell’allegato II della decisione 2009/821/CE.

(13)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

(5)  GU L 37 dell’11.2.2011, pag. 25.


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1)

l’allegato I è così modificato:

a)

nella parte relativa al Belgio, la voce riguardante l’aeroporto di Brussel-Zaventem/Bruxelles-Zaventem è sostituita dalla seguente:

«Brussel-Zaventem

Bruxelles-Zaventem

BE BRU 4

A

Flight Care

HC-T(2)

 

Flight Care 2

NHC(2)

U, E, O

Avia Partner

HC(2)

 

WFS

HC-T(2)

 

Swiss Port

HC(2)»

 

b)

nella parte relativa alla Danimarca, la voce riguardante il porto di Århus è sostituita dalla seguente:

«Aarhus

DK AAR 1

P

 

HC(1)(2), NHC(2)»

 

c)

la parte concernente l’Estonia è così modificata:

i)

è aggiunta la seguente voce relativa al posto d’ispezione frontaliero presso la stazione ferroviaria di Koidula:

«Koidula

EE KLA 2

F

 

HC(2), NHC-NT(2), NHC-T(FR)(2)»

 

ii)

la voce riguardante la strada per Luhamaa è sostituita dalla seguente:

«Luhamaa

EE LHM 3

R

 

HC, NHC

U, E, O(14)»

d)

nella parte relativa all’Italia, la voce riguardante il porto di Livorno-Pisa è sostituita dalla seguente:

«Livorno-Pisa

IT LIV 1

P

Porto Commerciale

HC, NHC-NT

 

Sintermar(*)

HC(*), NHC(*)

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC»

 

e)

nella parte concernente la Lettonia, la voce relativa al porto di Riga (Riga port) è sostituita dalla seguente:

«Riga (Riga port)

LV RIX 1a

P

 

HC(2), NHC(2)»

 

f)

nella parte concernente i Paesi Bassi, la voce relativa al porto di Vlissingen è sostituita dalla seguente:

«Vlissingen

NL VLI 1

P

Kloosterboer Denemarkenweg

HC-T(2), NHC-T(FR)(2)

 

Kloosterboer Finlandweg

HC(2)»

 

g)

nella parte relativa al Portogallo, la voce riguardante il porto di Horta (Açores) è soppressa

h)

nella parte relativa alla Svezia, la voce riguardante il porto di Göteborg è sostituita dalla seguente:

«Göteborg

SE GOT 1

P

 

HC(2), NHC(2)-NT»

 

i)

la parte concernente il Regno Unito è così modificata:

i)

è aggiunta una voce per l’aeroporto di Manston:

«Manston

GB MSE 4

A

 

 

U, E»

ii)

la voce relativa al porto di Southampton è sostituita dalla seguente:

«Southampton

GB SOU 1

P

IC1

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2)

 

IC2

NHC(2)»

 

2)

l’allegato II è così modificato:

a)

la parte concernente la Danimarca è così modificata:

i)

la voce relativa all’unità regionale «DK00001 REGION VEST» è sostituita dalla seguente:

«DK00001

FØDEVARESTYRELSEN, VEST»

ii)

la voce relativa all’unità regionale «DK00002 REGION ØST « è sostituita dalla seguente:

«DK00002

FØDEVARESTYRELSEN, ØST»

iii)

la voce relativa all’unità locale «DK01200 ÅRHUS» è sostituita dalla seguente:

«DK01200

AARHUS».

b)

nella parte relativa alla Germania è soppressa la seguente voce riguardante l’unità locale:

«DE46713

WISMAR HANSESTADT»;

c)

nella parte relativa alla Polonia, la voce riguardante l’unità locale «PL30160 OBORNIKI WLKP» è sostituita dalla seguente:

«PL30160

OBORNIKI».