28.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/28


DECISIONE 2011/706/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2011

recante modifica della decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/638/PESC (1), che proroga le misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea fino al 27 ottobre 2011 e abroga la posizione comune 2009/788/PESC (2).

(2)

Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/169/PESC (3) recante modifica della decisione 2010/638/PESC alla luce della situazione politica e della relazione della commissione internazionale d’inchiesta incaricata di accertare i fatti e le circostanze degli eventi verificatisi in Guinea il 28 settembre 2009.

(3)

In base ad un riesame della decisione 2010/638/PESC, è opportuno prorogare dette misure restrittive fino al 27 ottobre 2012.

(4)

Inoltre è necessario modificare le misure previste nella decisione 2010/638/PESC relative al materiale militare e al materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna.

(5)

La decisione 2010/638/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/638/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’articolo 1 non si applica:

a)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all’uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell’Unione, ovvero a operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione e dell’ONU;

b)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale, o di materiale non letale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente a permettere alla polizia e alla gendarmeria della Repubblica di Guinea di mantenere l’ordine pubblico limitandosi ad un uso appropriato e proporzionato della forza;

c)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri nella Repubblica di Guinea;

d)

alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di mediazione e altri servizi connessi alle voci di cui alle lettere da a) a c) o a programmi e alle operazioni di cui alla lettera a);

e)

alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi alle voci di cui alle lettere da a) a c) o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a);

purché le esportazioni e l’assistenza in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.»;

2)

all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2012. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, può essere prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 27 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. MILLER


(1)  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.

(2)  GU L 281 del 28.10.2009, pag. 7.

(3)  GU L 76 del 22.3.2011, pag. 59.