14.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 269/36 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 ottobre 2011
che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati lituana per i bovini
[notificata con il numero C(2011) 7164]
(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)
(2011/685/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1760/2000 («il regolamento»), i bovini devono essere identificati e accompagnati da un passaporto, appositamente rilasciato, ogniqualvolta sono spostati. |
(2) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, gli Stati membri che dispongono di una banca dati informatizzata che, a giudizio della Commissione, è pienamente operativa possono stabilire che sia rilasciato un passaporto solo per gli animali destinati al commercio all’interno dell’UE e che tali animali siano accompagnati dal loro passaporto unicamente in caso di spostamento dal territorio dello Stato membro interessato al territorio di un altro Stato membro. |
(3) |
La Lituania ha chiesto alla Commissione che sia riconosciuto il carattere pienamente operativo della base di dati che è il fondamento del sistema lituano per l’identificazione e la registrazione dei bovini. |
(4) |
La Lituania ha presentato le informazioni necessarie che confermano, in particolare, che la sua base di dati per i bovini è conforme all’articolo 5 del regolamento: i) i termini per la notifica degli eventi sono segnalati nella base di dati e i termini per la notifica dei movimenti degli animali fissati nel regolamento sono quindi rispettati; ii) i passaporti degli animali in caso di spostamento al di fuori della Lituania sono successivamente presentati all’autorità competente al loro arrivo; iii) esiste un’interfaccia tra la base di dati nazionale per i bovini e la base di dati nazionale del sistema di pagamento agli agricoltori nonché il sistema nazionale di gestione delle informazioni veterinarie, al fine di facilitare i controlli di conciliazione e lo scambio di dati utili; e iv) le linee guida sono rafforzate affinché i marchi auricolari siano rilasciati e distribuiti correttamente e tali informazioni siano disponibili nella base di dati. |
(5) |
La Commissione ha esaminato tali informazioni e considera appropriato riconoscere il carattere operativo della base di dati. |
(6) |
Alla luce di quanto precede, è opportuno riconoscere che la base di dati lituana per i bovini è pienamente operativa a decorrere dal 1o luglio 2011, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La base di dati lituana per i bovini è riconosciuta pienamente operativa a decorrere dal 1o luglio 2011.
Articolo 2
La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2011
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.