14.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 269/33 |
DECISIONE 2011/684/PESC DEL CONSIGLIO
del 13 ottobre 2011
che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
In data 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1). |
(2) |
Data la gravità della situazione in Siria è opportuno che un’altra entità sia sottoposta alle misure restrittive di cui alla decisione 2011/273/PESC al fine di impedire che detta entità usi fondi o risorse economiche da essa attualmente posseduti, detenuti o controllati, per fornire sostegno finanziario al regime siriano, consentendo nel contempo, su base temporanea, che i fondi o le risorse economiche congelati percepiti successivamente da detta entità siano usati in relazione al finanziamento di scambi commerciali con persone ed entità non designate. |
(3) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/273/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/273/PESC è così modificata:
1) |
l’articolo 3 è modificato come segue:
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2) |
l’articolo 4 è così modificato:
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3) |
l’articolo 4 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 4 bis Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di risarcimento o indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure contemplate dalla presente decisione, nei confronti delle persone designate o entità elencate negli allegati I e II, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità in Siria, compresi il governo della Siria, i suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tali persone o entità.»; |
4) |
all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica gli elenchi riportati negli allegati I e II.»; |
5) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. Gli allegati I e II indicano i motivi dell’inserimento delle persone ed entità interessate negli elenchi. 2. Gli allegati I e II riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone o entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.» |
Articolo 2
L’allegato della decisione 2011/273/PESC diventa l’allegato I.
Articolo 3
L’allegato della presente decisione è aggiunto come allegato II alla decisione 2011/273/PESC.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Elenco delle entità di cui all'articolo 4, paragrafo 1
Entità
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
||||
1. |
Commercial Bank of Syria |
SWIFT/BIC CMSY SY DA; tutti gli uffici del mondo [NPWMD] Sito web: http://cbs-bank.sy/En-index.php Tel: +963 11 2218890 Fax: +963 11 2216975 direzione generale: dir.cbs@mail.sy |
Banca statale che sostiene finanziariamente il regime. |
13.10.2011» |