19.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2011

relativa all’aiuto di Stato a favore del finanziamento di indagini relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini cui il Belgio ha dato esecuzione [aiuto di Stato C 44/08 (ex NN 45/04)]

[notificata con il numero C(2011) 5457]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(2011/678/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma del suddetto articolo (2),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

In seguito ai reclami ricevuti nei mesi di gennaio e febbraio 2004, la Commissione europea ha proceduto a una disamina preliminare degli aiuti erogati dal Belgio per la copertura dei costi dei test relativi alle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei bovini (di seguito «test BSE»).

(2)

Sempre in seguito a tali reclami, il 27 gennaio 2004 la Commissione ha inviato una lettera alle autorità belghe per chiedere informazioni sulla misura in questione. Nel contempo, con lettera del 23 gennaio 2004 protocollata il 28 gennaio 2004, le autorità belghe hanno notificato una misura di aiuto al finanziamento di indagini relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito «TFUE»), registrata con il numero N 54/04.

(3)

La Commissione ha ricevuto informazioni scritte da dette autorità con lettere del 6 febbraio 2004 e del 14 maggio 2004, protocollate rispettivamente l’11 febbraio 2004 e il 19 maggio 2004.

(4)

Con lettera del 19 luglio 2004 la Commissione ha informato il Belgio che la misura era stata trasferita al registro degli aiuti non notificati con il numero NN 45/04, perché è risultato che gli aiuti erano stati in parte già versati.

(5)

Il 1o settembre 2004 si è tenuta una riunione informale tra le autorità belghe e i servizi della Commissione.

(6)

Ulteriori informazioni sono state trasmesse dalle autorità belghe competenti con lettere del 16 settembre 2004 e del 22 febbraio 2007, protocollate rispettivamente il 20 settembre 2004 e il 22 febbraio 2007.

(7)

Con lettera del 26 novembre 2008, la Commissione ha informato il Belgio di aver deciso di avviare il procedimento previsto all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE nei confronti di detta misura. La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni sulla misura in questione.

(8)

Con lettera del 19 dicembre 2008, protocollata il 26 dicembre 2008, il Belgio ha chiesto una proroga del termine di risposta che gli è stata concessa con lettera del 13 gennaio 2009. Le autorità belghe hanno formulato le loro osservazioni con lettera del 25 febbraio 2009, protocollata il 6 marzo 2009.

(9)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni da altre parti interessate.

(10)

Con lettera del 17 luglio 2009 la Commissione ha rivolto alle autorità belghe ulteriori quesiti in relazione alle osservazioni da loro trasmesse. Con lettera del 4 settembre 2009, protocollata l’8 settembre 2009, il Belgio ha richiesto una proroga del termine di risposta. La risposta delle autorità belghe è pervenuta alla Commissione con lettera del 16 ottobre 2009, protocollata il 20 ottobre 2009.

(11)

Tra le autorità belghe e i servizi della Commissione si sono tenute due riunioni: una il 2 ottobre 2009 e l’altra il 30 ottobre 2009.

(12)

A seguito di queste riunioni le competenti autorità belghe hanno trasmesso ulteriori informazioni con lettera del 14 dicembre 2009, protocollata il 16 dicembre 2009. In seguito all’indagine concomitante delle autorità belghe della concorrenza su possibili accordi tra i laboratori, in data 21 gennaio 2010, 29 settembre 2010 e 17 gennaio 2011 il Belgio ha presentato richieste di proroga del termine che la Commissione ha concesso.

(13)

Un’ultima richiesta di informazioni è stata inviata dalla Commissione il 22 febbraio 2011, alla quale le autorità belghe hanno risposto con lettera del 6 aprile 2011. La Commissione ha concesso un’ulteriore proroga del termine per consentire al Belgio di rispondere alle domande, in attesa del risultato dell’indagine delle autorità belghe della concorrenza.

(14)

La risposta delle autorità belghe è pervenuta con lettera del 19 maggio 2011, protocollata il 25 maggio 2011.

2.   DESCRIZIONE

2.1.   Antefatti  (4)

(15)

Nel gennaio 2004 la Commissione ha ricevuto un reclamo in merito a un progetto di regio decreto che avrebbe introdotto un tributo parafiscale per finanziare i test BSE.

(16)

Sulla base di questo reclamo i servizi della Commissione hanno invitato le autorità belghe a fornire spiegazioni. Nel rispondere alla richiesta di informazioni, le suddette autorità hanno precisato che i test BSE erano obbligatori dal 1o gennaio 2001 per i bovini di età superiore a 30 mesi e per quelli di età superiore a 24 mesi sottoposti a speciale macellazione di emergenza (5). Le autorità belghe hanno inoltre notificato un progetto di regio decreto riguardante il finanziamento di analisi relative alle TSE sugli animali (di seguito «regio decreto TSE»). Questo progetto di regio decreto è stato registrato con il numero N 54/04. Le autorità belghe hanno fatto sapere che il nuovo progetto era una modifica del progetto di regio decreto notificato dal Belgio nel 2001 e approvato dalla Commissione con decisione N 21/02 del 13 febbraio 2002 (6), oltre che di un altro progetto discusso informalmente con la Commissione nel 2003. Nessuno dei due progetti era però stato attuato e il decreto notificato nel 2004 ne rappresentava una revisione.

(17)

Dalle informazioni trasmesse dal Belgio si desume che, dal 1o gennaio 2001 (7), l’Erario pubblico si è fatto carico dei costi dei test BSE (ovvero dei costi di prelievo dei campioni e di analisi). Dal 1o gennaio 2002 i costi di questi test sono stati prefinanziati dal Bureau d’Intervention et de Restitution belge (di seguito il «BIRB»), in attesa di una decisione politica sul sistema di finanziamento da scegliere.

(18)

A seguito di alcune osservazioni avanzate dai servizi della Commissione sul progetto di regio decreto notificato (N 54/04), le autorità belghe hanno presentato nel maggio 2004 un nuovo progetto di regio decreto che tentava di dare una risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione. Il nuovo progetto prevedeva un sistema di retribuzione di 10,70 EUR per ogni bovino presentato al macello dal 1o gennaio 2003 e che doveva essere sottoposto a un test diagnostico rapido di accertamento della BSE. Le autorità belghe hanno fatto sapere che i test condotti e prefinanziati nel 2002 erano stati finanziati interamente con aiuti di Stato indiretti, ossia con tributi parafiscali. Hanno inoltre indicato che dal 1o gennaio 2003 era stato finanziato con i tributi parafiscali un importo massimo di 40 EUR per test. Le autorità belghe hanno presentato alcune tabelle dettagliate indicanti il costo dei test BSE dal 2003, accompagnate da una previsione di finanziamento dei suddetti test mediante tributi parafiscali e retribuzioni. Le date previste e indicate dalle autorità belghe per l’attuazione del regime di finanziamento erano il 1o luglio 2004 per le retribuzioni e il 1o gennaio 2005 per i tributi parafiscali.

(19)

Dal momento che il progetto di regio decreto notificato aveva indicato che erano già stati concessi degli aiuti e prelevati tributi dal 1o gennaio 2002, il provvedimento è stato registrato come non notificato il 19 luglio 2004 con il numero NN 45/04 e la notifica protocollata con il numero N 54/04 è stata ritirata dal Belgio.

(20)

Dalle informazioni fornite dal Belgio nel 2004 si evince che l’intenzione generale era quella di effettuare un prefinanziamento dei test il cui importo sarebbe stato rimborsato in seguito, essendo l’idea di destinare parte dell’importo dei contributi al rimborso dei costi dei test prefinanziati.

(21)

Nella lettera del 16 settembre 2004 le autorità belghe hanno accennato a un nuovo progetto di regio decreto che manteneva per il futuro l’idea della retribuzione di 10,70 EUR per bovino sottoposto a test. L’intero importo indicato nel nuovo progetto di regio decreto sarebbe servito a finanziare i test BSE sui bovini macellati dopo l’entrata in vigore del progetto in questione. Il rimborso degli importi eccedenti i 40 EUR autorizzati dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli (8) del 24 dicembre 2002 (di seguito «orientamenti TSE») e prefinanziati dopo il 1o gennaio 2003 sarebbe al centro di un altro progetto sottoposto alla Commissione e avente per oggetto il rimborso di detti prefinanziamenti. Questo regio decreto è stato adottato il 15 ottobre 2004 (9) ed è entrato in vigore il 1o dicembre 2004.

(22)

Stando alle informazioni trasmesse dalle autorità belghe, i costi prefinanziati oltre l’importo massimo di 40 EUR per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 (10) e il 30 giugno 2004 ammontano in totale a 15 237 646 EUR. Sempre secondo le autorità belghe, dal 30 giugno 2004 l’importo massimo di 40 EUR è stato rispettato (11).

(23)

Nella stessa lettera del 16 settembre 2004 le autorità belghe hanno fornito due sintesi di informazione secondo quanto disposto dall’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (12).

(24)

Queste due misure sono state oggetto di altrettante esenzioni con i numeri XA 53/04 e XA 54/04. Come indicato ai considerando 19 e seguenti della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, la misura esentata con il numero XA 53/04 copre il prefinanziamento dei test BSE (13) con un’intensità massima di aiuto di 40 EUR per test ed è stata attuata il 1o gennaio 2003. La base giuridica della misura in questione è rappresentata dalla legge del 27 dicembre 2002 relativa al preventivo generale di spesa per il 2003. La misura esentata con il numero XA 54/04 prevede invece un’intensità massima di aiuto di 33,38 EUR per test ed è stata attuata il 15 ottobre 2004. Questa misura di aiuto ha durata indeterminata. La sua base giuridica è rappresentata dalla legge del 27 dicembre 2003 relativa al preventivo generale di spesa per il 2004.

(25)

Sempre nella lettera del 16 settembre 2004 e in risposta alle domande formulate dai servizi della Commissione, le autorità belghe hanno dichiarato che i laboratori scelti per condurre i test dovevano soddisfare condizioni molto precise per procedere alle analisi in questione.

(26)

Poco dopo le lettere del 14 maggio 2004 e del 16 settembre 2004 le autorità belghe hanno notificato due progetti di regio decreto relativi al finanziamento delle attività dell’Agenzia federale per la sicurezza della catena alimentare (di seguito «AFSCA»). Questi provvedimenti, che avevano lo scopo di introdurre un contributo e una retribuzione a copertura delle attività dell’AFSCA, sono stati oggetto della decisione C(2005) 4203, del 9 novembre 2005, relativa agli aiuti di Stato N 9/05 e N 10/05 (di seguito «decisione N 9/05 e N 10/05»), menzionata nella decisione di avvio del procedimento d’indagine formale. Queste misure sono state adottate dal regio decreto del 10 novembre 2005 che stabiliva i contributi di cui all’articolo 4 della legge del 9 dicembre 2004 relativa al finanziamento dell’AFSCA (14) e dal regio decreto del 10 novembre 2005 relativo alle retribuzioni di cui all’articolo 5 della legge del 9 dicembre 2004 sul finanziamento dell’AFSCA (15). Questi due regi decreti sono entrati in vigore il 1o gennaio 2006. Il regio decreto sui contributi prevede l’abrogazione del regio decreto del 15 ottobre 2004 citato al considerando 21.

(27)

In concreto, il regio decreto sulle retribuzioni prevede l’obbligo per il macello di pagare una retribuzione di 10,70 EUR per bovino o solipede controllato mentre il regio decreto sui contributi prevede il finanziamento di una parte dei test BSE ed è a carico di vari settori. Il costo totale del test BSE è di 44,08 EUR — di cui 12 EUR per il prelievo di campioni (10,70 EUR finanziati dal macello ai sensi del regio decreto sulle retribuzioni e 1,30 EUR con il contributo) e 32,08 EUR finanziati con il contributo — e viene pagato direttamente ai laboratori dall’AFSCA. Nella decisione N 9/05 e N 10/05 la Commissione è giunta alla conclusione che il finanziamento dell’AFSCA mediante le retribuzioni non costituiva un aiuto di Stato, così come il finanziamento dei controlli casuali globali per mezzo dei contributi forfettari, e che il finanziamento di una parte dei costi dei test BSE con i contributi è un aiuto di Stato compatibile, così come compatibile è il finanziamento dei costi di altri test/controlli legati alla produzione/commercializzazione.

(28)

Nel dicembre 2006 la Commissione ha rivolto al Belgio altri quesiti sul caso NN 45/04, in particolare in merito al rimborso degli importi versati a titolo di prefinanziamento a partire dal 1o gennaio 2003.

(29)

Nella risposta del 22 febbraio 2007 le autorità belghe hanno dichiarato di voler effettuare un rimborso complessivo di tutte le spese connesse alle analisi BSE nell’arco di 15 anni. In pratica è stato istituito un sistema di recupero solidaristico attraverso il nuovo meccanismo di finanziamento dell’AFSCA: dal 1o gennaio 2006 ogni operatore versa all’AFSCA una quota e parte di questo contributo è destinato a recuperare i costi del passato legati al prefinanziamento dei test BSE. Contribuiscono a questo sistema anche tutti gli operatori attivi che hanno detenuto bovini durante il periodo considerato.

2.2.   Contenuto dei reclami presentati contro il progetto di regio decreto TSE

(30)

Secondo i reclami riguardanti il progetto di regio decreto TSE, il contributo si applica a tutti i tipi di animali macellati nei mattatoi belgi e sarebbe imposto anche ai prodotti d’importazione. Un denunciante ha affermato che una percentuale rilevante di animali macellati nei mattatoi belgi proverrebbe da altri Stati membri. Secondo i denuncianti, il contributo opererebbe una discriminazione nei confronti degli animali importati visto che le sue entrate sono utilizzate per recuperare i costi dei test BSE effettuati sui bovini belgi.

2.3.   Dubbi espressi dalla Commissione nell’ambito dell’avvio del procedimento d’indagine formale

(31)

A titolo preliminare è opportuno precisare che l’avvio del procedimento d’indagine formale riguarda sia l’aiuto al finanziamento di indagini relative alle TSE sugli animali in Belgio dal 1o gennaio 2001, sia i meccanismi di finanziamento di tali aiuti, ad eccezione degli aiuti approvati con decisione della Commissione per la loro compatibilità con il mercato interno. In concreto significa che gli aiuti approvati dalla decisione N 9/05 e N 10/05 (relativi ai contributi e alle retribuzioni di finanziamento dell’AFSCA) non saranno valutati per la compatibilità rispetto alle norme in materia di aiuti di Stato applicabili al momento della concessione dell’aiuto. La presente decisione riguarda pertanto solo gli aiuti per il finanziamento dei test BSE nel periodo 2001-2006 e il relativo sistema di finanziamento, dato che gli aiuti per i test BSE di questo periodo sono stati prefinanziati e che il prefinanziamento è oggetto di un rimborso scaglionato su più anni.

(32)

Per fare maggiore chiarezza è opportuno ricordare la differenza terminologica tra retribuzione e contributo. Da un lato, ci sono i diritti o retribuzioni che coprono i costi di un servizio reso. Nella fattispecie, queste retribuzioni ammontano a 10,70 EUR e dal 1o dicembre 2004 sono prelevate in virtù del regio decreto TSE e del successivo regio decreto sulle retribuzioni a finanziamento dell’AFSCA. Dall’altro, ci sono i prelievi o contributi prelevati in base al regio decreto del 10 novembre 2005 e percepiti dall’AFSCA. Sono dovuti dalle aziende situate sul territorio belga e divisi in 7 settori (cfr. considerando 29 della decisione N 9/05 e N 10/05).

(33)

Nella decisione di avvio del procedimento d’indagine formale la Commissione ha riscontrato che alcune misure di aiuto a favore del finanziamento dei test BSE sono state e sono tuttora finanziate in Belgio da sovvenzioni e da un sistema di oneri parafiscali costituito sia da retribuzioni che da contributi. Una parte dei proventi di queste retribuzioni e contributi sarebbe stato destinato al rimborso del prefinanziamento dei test.

(34)

La Commissione aveva evidenziato diversi problemi e lamentato la mancanza di informazioni per procedere a una valutazione finale delle misure in questione: in primo luogo vi sarebbero dubbi in merito all’esistenza di un vantaggio per i beneficiari dei servizi. Non è chiaro infatti se le retribuzioni per i test BSE finanziavano la parte di costo dei test non coperta dall’aiuto di Stato compatibile. Non si conosceva né il costo esatto di questi test, né la fonte di finanziamento aggiuntiva, qualora le retribuzioni si fossero rivelate insufficienti a coprire i costi totali dei test BSE. Non era chiarito nemmeno se le condizioni tariffarie alle quali l’AFSCA forniva i servizi fossero quelle di mercato, soprattutto perché le autorità belghe non avevano indicato chiaramente che la scelta dei laboratori era stata effettuata in base a una procedura obiettiva e trasparente.

(35)

In secondo luogo il meccanismo dei prelievi non era evidente: in particolare non erano stati esplicitamente indicati i beneficiari e i contributori e nemmeno il meccanismo di rimborso del prefinanziamento dei costi dei test BSE. Si ponevano inoltre quesiti in merito alle condizioni che i tributi parafiscali avrebbero dovuto soddisfare per essere considerati conformi alle norme in materia di aiuti di Stato, soprattutto relativamente all’esclusione dei prodotti importati dai tributi parafiscali; sapere poi se i prodotti esportati godevano della misura di aiuto finanziata dai tributi e se gli oneri influenzavano il prezzo dei prodotti finali, essendo quest’ultimo determinato dai cambiamenti dell’offerta e della domanda sul libero mercato.

3.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL BELGIO

(36)

Le osservazioni del Belgio in risposta ai dubbi sollevati dalla Commissione nella decisione di avviare il procedimento d’indagine formale sono pervenute alla Commissione il 27 febbraio 2009 e possono essere sintetizzate come segue:

3.1.   Qualificazione del finanziamento dei test BSE come aiuto di Stato

(37)

Il Belgio contesta subito la qualificazione del finanziamento dei test BSE come aiuto di Stato operata dalla Commissione per l’obbligatorietà di questi test. Il Belgio sostiene infatti che l’obbligo di effettuare i test BSE è imposto dal regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (16) allo scopo di tutelare la salute pubblica. A sostegno della propria tesi, le autorità belghe citano due sentenze (17) in cui la Corte di giustizia ha ritenuto che i costi dei controlli effettuati per tutelare la salute pubblica non potessero essere considerati come compensazione di un servizio e che fosse compito dell’autorità coprire tali costi. Pur riconoscendo che le sentenze in questione riguardano la libera circolazione delle merci e non gli aiuti di Stato, il Belgio ritiene che il ragionamento si possa applicare anche alla disciplina degli aiuti di Stato.

(38)

Il Belgio indica inoltre che, poiché il regolamento (CE) n. 999/2001 non impone che i costi dei controlli siano sostenuti dalle imprese, uno Stato membro può scegliere il sistema «normale» di finanziamento dei test BSE. Le autorità belghe sono quindi del parere che il criterio della selettività tipico degli aiuti di Stato debba essere valutato rispetto a questo sistema normale (18). Si tratterebbe di un aiuto di Stato solo se alcuni settori o imprese beneficiassero di un trattamento di favore rispetto al sistema normale scelto dal Belgio. Le autorità belghe osservano che la Commissione sembra ritenere che la norma voglia che i costi siano sostenuti dagli agricoltori ma ciò non si desume dai testi applicabili. Se sistemi diversi di finanziamento dei test BSE possono condurre a una distorsione della concorrenza, secondo il Belgio si può ovviare attraverso un’armonizzazione delle legislazioni (19) ma non può trattarsi in alcun modo di un aiuto di Stato. Il Belgio cita inoltre la sentenza GEMO (20), pur ritenendo che non modifichi affatto il suo approccio nella fattispecie. Nella lettera del 16 ottobre 2009 il Belgio ribadisce di non essere d’accordo con la qualificazione di aiuto di Stato operata dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento d’indagine formale. Ciò nonostante, con spirito di collaborazione, il Belgio si è messo nell’ottica della Commissione per chiare i punti sollevati nella decisione di avvio del procedimento d’indagine formale.

3.2.   Qualificazione della retribuzione

(39)

Il Belgio ritiene che la retribuzione di 10,70 EUR per bovino testato non debba essere considerata un aiuto di Stato.

(40)

Secondo il Belgio si può parlare di aiuto di Stato solo nella misura in cui viene concesso un vantaggio a favore di una o più imprese. Nell’ambito di una retribuzione sussiste un vantaggio solo quando il vantaggio ricevuto è superiore all’importo versato. Se una parte dei test BSE è finanziata dalle autorità, il vantaggio finale di cui gode l’agricoltore corrisponde al costo del test, dedotta la retribuzione pagata.

(41)

Il Belgio si spinge oltre nel ragionamento argomentando che, in caso di recupero, significherebbe chiedere all’agricoltore un pagamento complessivo maggiore. Se infatti il costo totale del test deve essere rimborsato, significa che il costo è maggiorato dell’importo della retribuzione che è già stato pagato.

(42)

Il Belgio sottolinea che nella giurisprudenza della Corte si parla di aiuti di Stato solo quando il gettito fiscale è utilizzato a favore di un gruppo specifico e quando non beneficia allo stesso modo tutti coloro che hanno pagato una tassa (21). Nella fattispecie, la retribuzione di 10,70 EUR per bovino sottoposto a test è imposta agli operatori economici che producono carne bovina. I 10,70 EUR utilizzati per il test non rappresentano alcun vantaggio economico per loro e non possono pertanto essere considerati un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 del TFUE.

(43)

Secondo il Belgio la Commissione ha seguito un ragionamento simile nella decisione N 9/05 e N 10/05. Il Belgio fa notare che in questa decisione la retribuzione di 10,70 EUR non è stata qualificata come aiuto di Stato (cfr. considerando 98 della decisione). Un ragionamento simile è stato seguito nella decisione N 21/02, dove parte dei costi dei test BSE finanziati parzialmente con le tasse del settore non è stata considerata un aiuto di Stato.

(44)

Nella lettera del 16 ottobre 2009 le autorità belghe hanno indicato che la retribuzione era a carico dell’agricoltore e che riguardava una parte dei costi economici dei test BSE. In risposta alla domanda formulata dalla Commissione per sapere se l’importo della retribuzione corrispondesse al costo economico reale delle prestazioni fornite dai laboratori, il Belgio ha risposto che la retribuzione si riferiva solo a una parte dei costi dei test BSE, come indicato nella decisione N 9/05 e N 10/05. Il ragionamento seguito dalla Commissione nella stessa decisione — nei considerando da 61 a 66, in cui è contenuta la conclusione in merito all’equivalenza tra i costi delle prestazioni erogate e l’importo delle retribuzioni — riguardava prestazioni diverse dai test BSE. Per quanto riguarda i test BSE, il Belgio ribadisce che, in base alla conclusione della decisione N 9/05 e N 10/05, la prestazione sotto forma di test BSE era un aiuto di Stato ma che l’importo della retribuzione (pari a 10,70 EUR) non costituiva un aiuto e che doveva essere sottratto dal costo dei test.

3.3.   Assenza di sovracompensazione e conformità dei prezzi dei test alle condizioni di mercato

(45)

Il Belgio fa riferimento al considerando 132 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (22) (di seguito «orientamenti agricoli 2007-2013»), dove è indicato che l’importo di 40 EUR per test «attualmente rappresenta grosso modo il prezzo migliore per i test disponibili nella Comunità». Da luglio 2005 i prezzi proposti dall’AFSCA sono inferiori a 40 EUR e questo indica, secondo le autorità belghe, che i prezzi praticati sul loro territorio sono conformi a quelli di mercato. Nella decisione N 9/05 e N 10/05 la Commissione ha riconosciuto che i laboratori venivano selezionati in base a procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie e che non si può ritenere che i prestatori di servizi (ossia i laboratori) beneficiassero di un aiuto di Stato. Da allora la situazione non è cambiata. Per giunta, le autorità belghe della concorrenza stanno conducendo un’indagine sugli accordi tariffari tra i laboratori nell’ambito dei test BSE e questo indica chiaramente, a detta delle stesse autorità, che non intendono assolutamente pagare ai laboratori un prezzo più alto. Nella lettera del 16 ottobre 2009 le autorità belghe hanno sottolineato che l’indagine su un possibile accordo tariffario tra i laboratori sarebbe proseguita e che in linea di massima si sarebbe conclusa nel primo trimestre 2010.

3.4.   Prelievi sulle esportazioni e sulle importazioni

(46)

Le autorità belghe dichiarano che i contributi e le retribuzioni non sono mai stati applicati alle importazioni e alle esportazioni. Solo le imprese con sede in Belgio sono assoggettate al contributo e solo i bovini macellati sul territorio belga e di età superiore a 30 mesi sono soggetti al pagamento della retribuzione di 10,70 EUR.

(47)

Il Belgio sottolinea che la Commissione ha già esaminato queste misure nell’ambito della decisione N 9/05 e N 10/05, concludendo che i contributi non erano discriminatori nei confronti dei prodotti importati o esportati e che non erano contrari alle disposizioni del trattato.

3.5.   Assenza del meccanismo in base al quale i macelli ripercuotono la retribuzione sui produttori o su altri operatori del mercato

(48)

Le autorità belghe fanno notare che i macelli ripercuotono il costo delle retribuzioni sui propri clienti come fa una qualsiasi impresa per le spese sostenute. I tradizionali meccanismi del mercato si gravano pertanto di questa ripercussione. Il fatto di riportare il costo della retribuzione come voce a sé stante nelle fatture emesse ai produttori rappresenta peraltro una pratica normale. A tale proposito il Belgio cita i considerando 93 e 95 della decisione N 9/05 e N 10/05, dove i criteri di cui al considerando 25 degli orientamenti TSE sono ritenuti soddisfatti.

3.6.   Qualificazione dei beneficiari come piccole e medie imprese (di seguito «PMI»)

(49)

Le autorità belghe indicano che tutti gli agricoltori in Belgio sono PMI in base ai seguenti criteri: hanno meno di 250 dipendenti, il fatturato annuo non è superiore a 40 milioni di EUR o il totale del bilancio annuo non supera i 27 milioni di EUR e l’impresa non è detenuta per il 25 % o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI.

3.7.   Osservazioni sulla compatibilità degli aiuti nei tre periodi individuati nella decisione di avvio del procedimento d’indagine formale (dal 2001 al 2003, dal 2003 al 2007 e dal 2007 in poi)

(50)

Il periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e il 1o gennaio 2003 non suscita particolari osservazioni del Belgio, dato che la stessa Commissione riconosce una probabile compatibilità con il considerando 80 della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale. Indica tuttavia che gli aiuti non sono stati superiori al 100 % dei costi sostenuti ed è disposto a fornire all’occorrenza maggiori informazioni al riguardo.

(51)

Il Belgio insiste tuttavia che dette informazioni sono state fornite in via sussidiaria, ritenendo fin dall’inizio che non si possa parlare di aiuto di Stato, perché spetta al Belgio scegliere come finanziare i test BSE.

(52)

Nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 1o gennaio 2007 il Belgio precisa che non sono stati pagati aiuti superiori al 100 % del costo del test, facendo in tal senso riferimento alla decisione N 9/05 e N 10/05 che aveva già esaminato la questione.

(53)

Per quanto riguarda il periodo con decorrenza dal 1o gennaio 2007, il Belgio non ha mai concesso aiuti superiori a 40 EUR, dal momento che il costo dei test era inferiore a 40 EUR.

(54)

In allegato alle proprie osservazioni il Belgio trasmette una cronologia dettagliata dei provvedimenti adottati nell’ambito del finanziamento dei test BSE. Dato che tali informazioni sono in gran parte riprese nella descrizione di questa decisione, la cronologia non è riportata per esteso in questa sezione. Alcuni elementi saranno tuttavia riportati di seguito.

(55)

La cronologia del finanziamento dei test BSE si presenta in questo modo:

dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2001: finanziamento integrale dei test con fondi dell’Erario,

dal 1o gennaio 2002 al 30 giugno 2004: prefinanziamento dei test da parte del BIRB. Il prefinanziamento del BIRB ammonta in totale a 67 156 527,65 EUR,

dal 1o luglio 2004 al 30 novembre 2004: prefinanziamento dell’AFSCA,

dal 1o dicembre 2004 al 31 dicembre 2005: retribuzione di 10,70 EUR per bovino controllato in virtù del regio decreto del 15 ottobre 2004, oltre a un finanziamento dell’AFSCA attinto dalle proprie riserve e dall’anticipo recuperabile messo a disposizione dall’Erario,

a partire dal 1o gennaio 2006: finanziamento con una retribuzione di 10,70 EUR per bovino controllato e con contributi imposti a 7 diversi settori (23). Questi contributi servono inoltre a rimborsare le spese dei test BSE che sono stati prefinanziati dal 1o gennaio 2002. La retribuzione è stata successivamente indicizzata a 11,07 EUR dal 1o gennaio 2008.

(56)

Prezzi dei test BSE:

(in EUR)

Periodo

Costo totale dei test (24)

Importo della retribuzione

01.01.2001-31.01.2001

111,81

/

01.02.2001-31.03.2001

89,50

/

01.04.2001-31.12.2001

64,71

/

01.01.2002-15.03.2002

64,74

/

16.03.2002-31.12.2003

63,45

/

01.01.2004-15.01.2004

63,42

/

16.01.2004-30.06.2004

53,88

/

01.07.2004-30.11.2004

43,44

/

01.12.2004-31.12.2004

43,44

10,70

01.01.2005-30.06.2005

43,47

10,70

01.07.2005-31.12.2005

38,62

10,70

01.01.2006-30.09.2006

40,35

10,70

01.10.2006-31.12.2006

39,32

10,70

01.01.2007-31.12.2007

39,35

10,70

01.01.2008-31.12.2008

39,38

11,07

3.8.   Risposte alle domande aggiuntive formulate dalla Commissione

(57)

Nella lettera del 16 ottobre 2009 il Belgio ha fatto diverse precisazioni in risposta alle domande formulate dalla Commissione il 24 luglio 2009 in seguito alle osservazioni presentate dal Belgio. Il Belgio ha innanzitutto reiterato la propria posizione secondo cui uno Stato membro non è obbligato a far sostenere il costo dei test BSE agli attori economici. Nel caso dei costi per la salvaguardia della salute pubblica, i costi dei controlli imposti dalle autorità pubbliche non possono essere considerati come contropartita di un servizio e imposti agli operatori economici. Mosso da uno spirito di collaborazione, il Belgio ha tuttavia scelto di rispondere alle domande della Commissione mettendosi nell’ottica espressa nella decisione di avvio del procedimento d’indagine formale.

(58)

Relativamente alla parte del finanziamento comunitario, il Belgio ha confermato che era stato effettivamente incluso nei valori comunicati in precedenza.

(59)

In merito al finanziamento nel periodo compreso tra il 30 giugno 2004 e il 31 dicembre 2005, le autorità belghe hanno precisato che era stato effettuato dall’AFSCA con fonti di finanziamento propri che aveva ripreso da vecchie entità da cui aveva tratto origine. Durante questo periodo non erano stati riscossi tributi parafiscali.

(60)

La Commissione aveva poi formulato alcuni quesiti in merito al rapporto tra l’importo di 15 237 646 EUR e i 67 156 527,65 EUR indicati nelle osservazioni del Belgio (cfr. considerando 55) e il Belgio aveva risposto che i 15 237 646 EUR erano parte integrante dei 67 156 527,65 EUR. Le autorità belghe hanno inoltre sottolineato di voler effettuare dei calcoli per verificare l’esattezza dell’importo menzionato.

(61)

In merito alle retribuzioni, il Belgio ha fatto sapere che erano a carico dell’agricoltore e che non potevano costituire un aiuto di Stato, riferendosi in tal senso alla decisione N 9/05 e N 10/05 in cui era indicato che solo 33,38 EUR dei 44,08 EUR del prezzo totale costituivano un aiuto di Stato. I 10,70 EUR non rappresentavano un aiuto e sono pertanto stati ritirati dal prezzo del test al momento della valutazione della conformità rispetto all’intensità massima di 40 EUR per test.

(62)

Le autorità belghe hanno precisato che l’unica differenza con il sistema approvato dalla Commissione nella decisione N 9/05 e N 10/05 era rappresentato dall’indicizzazione dell’importo della retribuzione, passato da 10,70 EUR a 11,07 EUR.

(63)

Nella lettera del 1o dicembre 2009 il Belgio ha rettificato i valori relativi al numero dei test effettuati che erano già stati presentati, indicando che le nuove cifre andavano a sostituire quelle fornite nelle lettere precedenti e successive alla decisione di avvio del procedimento d’indagine formale.

(64)

Questo cambiamento è dovuto a un errore nel numero di campioni che era stato precedentemente considerato. I primi calcoli si basavano infatti su un numero teorico di 3 campioni all’ora mentre, in realtà, sono stati prelevati sul campo 12 campioni all’ora. Questo incremento del numero di test orari ha comportato un abbassamento del costo per prelievo, che si è a sua volta ripercosso sul costo totale per test, dato che il costo dei test è composto in parte da un costo orario che è risultato essere più basso per via del maggior numero di prelievi orari effettuati. Per giunta, anche il numero totale degli animali macellati nel 2003 e nel 2004 è stato ridimensionato rispetto ai valori forniti in precedenza. Le cifre riportate nella lettera del Belgio del 1o dicembre 2009 si riferiscono ai bovini macellati per il consumo umano e comunicati alla Commissione in riferimento agli anni 2003 e 2004.

(in EUR)

2003

Costi di laboratorio

Tariffa oraria veterinario

Costo prelievo campione

Costo kit test

Costo totale

Intervento

> 40 EUR/test

gennaio

52,06

32,02

2,67

0,69

55,42

15,42

febbraio

52,06

32,02

2,67

0,69

55,42

15,42

marzo

52,06

32,02

2,67

0,69

55,42

15,42

aprile

52,06

32,02

2,67

0,69

55,42

15,42

maggio

52,06

32,02

2,67

0,69

55,42

15,42

giugno

52,06

32,02

2,67

0,69

55,42

15,42

luglio

52,06

32,02

2,67

0,69

55,42

15,42

agosto

52,06

32,02

2,67

0,69

55,42

15,42

settembre

52,06

32,02

2,67

0,69

55,42

15,42

ottobre

52,06

32,02

2,67

0,69

55,42

15,42

novembre

52,06

32,02

2,67

0,69

55,42

15,42

dicembre

52,06

32,02

2,67

0,69

55,42

15,42

(in EUR)

2004

Costi di laboratorio

Tariffa oraria veterinario

Costo prelievo campione

Costo kit test

Costo totale

Intervento

> 40 EUR/test

1-15 gennaio

52,06

32,02

2,67

0,69

55,42

15,42

16-31 gennaio

42

32,02

2,67

0,69

45,36

5,36

febbraio

42

32,02

2,67

0,69

45,36

5,36

marzo

42

32,02

2,67

0,69

45,36

5,36

aprile

42

32,02

2,67

0,69

45,36

5,36

maggio

42

32,02

2,67

0,69

45,36

5,36

giugno

42

32,02

2,67

0,69

45,36

5,36

luglio

31,90

32,02

2,67

0,69

35,26

–4,74

agosto

31,90

32,02

2,67

0,69

35,26

–4,74

settembre

31,90

32,02

2,67

0,69

35,26

–4,74

ottobre

31,90

32,02

2,67

0,69

35,26

–4,74

novembre

31,90

32,02

2,67

0,69

35,26

–4,74

dicembre

31,90

32,02

2,67

0,69

35,26

–4,74

(65)

Alla luce della tabella di cui al considerando 64, il Belgio conclude che il costo totale dei test BSE è inferiore a 40 EUR a decorrere dal 1o luglio 2004.

(66)

Su questa base le autorità belghe hanno inoltre proceduto a rettificare la tabella fornita prima dell’avvio del procedimento d’indagine formale e contenuta nel considerando 25 della decisione di avvio. Gli ultimi valori presentati sono cifre reali e non sono più stime come quelle fornite in precedenza. Da queste informazioni si desume che l’importo totale prefinanziato non ammonterebbe a 15 237 789,90 EUR, come stimato precedentemente, bensì a 6 619 810,74 EUR.

Periodo

 

Prezzo del test (EUR)

Numero di test

Totale (EUR)

1.1.2003

15.1.2004

Aiuti di Stato indiretti

40,00

373 550

14 942 015,90

Costo del test > 40 EUR

31,08

373 550

5 759 524,54

Totale

71,08

373 550

20 701 540,44

16.1.2004

30.6.2004

Aiuti di Stato indiretti

40,00

160 551

6 422 043,10

Diritti

22,02

160 551

860 286,19

Totale

62,02

160 551

7 282 329,29

1.1.2003

30.6.2004

Bilancio totale prefinanziato oltre l’importo massimo di 40 EUR

6 619 810,74

(67)

Il Belgio fa inoltre sapere che se l’indagine delle autorità belghe della concorrenza dovesse rivelare che i prezzi per i test BSE condotti dai laboratori sono stati maggiorati per effetto di un eventuale accordo illegale tra i laboratori, si impegnerebbe a recuperare il prezzo pagato in eccedenza avviando, ove necessario, procedimenti giudiziari davanti ai tribunali competenti.

(68)

Nella lettera del 6 aprile 2011 le autorità belghe hanno ribadito che la retribuzione di 10,70 EUR si riferiva soltanto al pagamento del test BSE da parte del beneficiario che effettivamente ne usufruiva in quel momento e che non serviva a rimborsare il prefinanziamento dei test BSE antecedenti.

(69)

Sempre nella lettera del 6 aprile 2011 le autorità belghe hanno dichiarato che l’importo totale prefinanziato dal BIRB ammontava a 67 156 527,65 EUR. L’AFSCA ha rimborsato in parte questa somma nel seguente modo:

Rimborsato dall’AFSCA

 

2005

4 477 102 EUR

2006

4 477 102 EUR

2007

Nessun rimborso (era stata richiesta e ottenuta una proroga dietro il pagamento di interessi)

2008

194 901 EUR (interessi sul rimborso rimandato)

A partire dal 2008

Nessun rimborso al BIRB — legge-programma del 22 dicembre 2008

Ancora da rimborsare

58 202 323 EUR

(70)

Il Belgio ha indicato che il governo aveva deciso di sospendere il rimborso del prefinanziamento al BIRB e che gli importi recuperati sarebbero pertanto stati ripresi nel saldo positivo dell’AFSCA. Questo saldo deve essere considerato come rimborso dei test BSE.

(71)

Per quanto riguarda il pagamento del costo dei test BSE da parte del produttore, le autorità belghe hanno ribadito che non esisteva alcun sistema specifico che facesse obbligo ai macelli di fatturare l’importo della retribuzione per il test BSE al produttore ma che la procedura veniva seguita comunque in maniera spontanea. Le autorità hanno fornito alcuni esempi di fatture da cui si desume chiaramente che l’importo della retribuzione figura come voce a sé stante nella fatturazione. È il caso della distinta di acquisto del macello al produttore, dove l’importo della retribuzione è dedotto dall’ammontare totale che il macello versa al produttore per l’acquisto dell’animale. Secondo le autorità belghe è la riprova del fatto che il produttore è il debitore finale del pagamento del test BSE all’AFSCA.

(72)

Nell’ultima lettera del 25 maggio 2011 le autorità belghe hanno indicato che gli importi dell’aiuto potrebbero essere oggetto dell’applicazione cumulativa dell’aiuto de minimis, come previsto dal regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca (25) e dei 40 EUR di aiuto compatibile per test, per il periodo durante il quale il regolamento era applicabile.

4.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DA TERZI INTERESSATI

(73)

Nell’ambito della presente procedura la Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi interessati.

5.   VALUTAZIONE

5.1.   Valutazione dell’esistenza di un aiuto

(74)

In via preliminare, nelle sue osservazioni sulla decisione di avviare il procedimento d’indagine formale, il Belgio ha precisato che riteneva che il costo dei test BSE, essendo obbligatori, fosse finanziato dagli Stati membri e che nessuna normativa comunitaria imponeva che il costo dei controlli fosse a carico delle imprese. Gli orientamenti agricoli 2007-2013 e la pratica della Commissione evidenziano tuttavia chiaramente che i diversi livelli di costo dei test possono causare distorsioni di concorrenza e che la maggior parte degli Stati concede aiuti per coprire il prezzo dei test, di qui la necessità di regolamentarne l’intensità per limitare le distorsioni di concorrenza determinate dagli aiuti in questione. In particolare gli orientamenti TSE indicano esplicitamente che gli aiuti concessi dagli Stati presentano rischi di distorsione di concorrenza. Il punto 24 degli orientamenti TSE recita ad esempio che «a decorrere dal 1o gennaio 2003, l’intervento totale pubblico, diretto e indiretto, compresi i contributi comunitari, relativo ai test BSE obbligatori sui bovini macellati per il consumo umano non può superare i 40 EUR per test. L’obbligatorietà del test può fondarsi sulla legislazione nazionale o sulla normativa comunitaria». Questi orientamenti sono stati presentati agli Stati membri con l’invito a prendere qualsiasi provvedimento utile a conformare ad essi i propri regimi. Parimenti, per quanto riguarda gli orientamenti agricoli 2007-2013, la qualificazione di aiuto di Stato in merito ai test BSE è ripresa ai considerando 132, lettera f) e seguenti. È peraltro importante sottolineare che la decisione N 9/05 e N 10/05, dove una parte del finanziamento dei test BSE era qualificata come aiuto, non è stata oggetto di ricorso da parte del Belgio, il che significa implicitamente che le autorità belghe hanno accettato la qualificazione di aiuto di Stato per gli aiuti al finanziamento dei test BSE.

(75)

Da questi elementi si può dedurre che, considerati i testi applicabili e applicati da anni, non trova alcun fondamento il fatto che il Belgio abbia messo in discussione la qualificazione dell’aiuto al finanziamento dei test BSE come aiuto di Stato facendo leva sull’obbligatorietà di questi test.

(76)

La Commissione esamina pertanto le misure in questione dal punto di vista dell’articolo 107 del TFUE il quale, al paragrafo 1, prevede che «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(77)

Perché una misura ricada nell’ambito d’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti quattro condizioni: 1) la misura deve essere finanziata dallo Stato ovvero mediante risorse statali ed essere imputabile allo Stato; 2) deve interessare in modo selettivo alcune imprese o settori di produzione; 3) deve comportare un vantaggio economico per le imprese beneficiarie; 4) deve incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

(78)

Nei seguenti punti questi quattro criteri saranno applicati alle misure che possono costituire un aiuto di Stato.

(79)

Come indicato al considerando 55, per coprire i costi dei test BSE sono stati utilizzati vari sistemi di finanziamento. Esaminando il criterio della presenza di risorse statali, la presente decisione opera una distinzione tra le varie modalità di finanziamento dei test BSE.

5.1.1.   Presenza di risorse statali

5.1.1.1.   Dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2001

(80)

Nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001 il costo dei test BSE è stato coperto interamente dall’Erario. Non vi sono dubbi che si tratti in questo caso di un finanziamento con risorse statali.

5.1.1.2.   Dal 1o gennaio 2002 al 30 giugno 2004

(81)

Durante il periodo successivo, ovvero dal 1o gennaio 2002 al 30 giugno 2004, i test sono stati prefinanziati dal BIRB in attesa di una soluzione strutturale sul loro finanziamento. Il BIRB è un organo federale pubblico a personalità giuridica, nato dalla trasformazione dell’ex Office Belge de l’Économie et de l’Agriculture (OBEA) e della divisione Agricoltura dell’ex Office Central des Contingents et Licences (OCCL). Si tratta di un organo parastatale di categoria B che fa capo al ministero dell’Agricoltura e delle classi medie. Il BIRB è un organismo pagatore riconosciuto nell’ambito dalla politica agricola comune, è finanziato dal FEAOG (26) e può essere incaricato anche di compiti che scaturiscono dalla politica agricola del governo federale o dei governi regionali. Per equilibrare il suo bilancio amministrativo, il BIRB dispone di fondi governativi iscritti nel bilancio del suo potere di tutela a livello federale (il Service public fédéral, Économie) e di alcune entrate proprie (proventi di alcune retribuzioni e di investimenti limitati). Alla luce di quanto precede, il finanziamento attraverso il BIRB costituisce un finanziamento con risorse statali.

5.1.1.3.   Dal 1o luglio 2004 al 30 novembre 2004

(82)

Dal 1o luglio 2004 al 30 novembre 2004 i test sono stati prefinanziati dall’AFSCA. La legislazione in vigore all’epoca [soprattutto la legge del 4 febbraio 2000 relativa alla creazione dell’AFSCA (27)] indica che l’AFSCA era finanziata da entrate di varia natura, come i proventi di diritti, tasse e retribuzioni, il gettito delle sanzioni amministrative, entrate occasionali, donazioni, lasciti, ecc. (28). L’AFSCA è un istituto pubblico, dotato di personalità giuridica, che rientra nella categoria A prevista dalla legge del 16 marzo 1954 relativa al controllo di alcuni enti d’interesse pubblico (29). Da queste considerazioni si desume pertanto che i finanziamenti concessi dall’AFSCA costituiscono risorse statali e che la loro destinazione è decisa dall’autorità pubblica, essendo l’AFSCA soggetta all’autorità gerarchica del ministero competente per la salute pubblica.

5.1.1.4.   Dal 1o dicembre 2004 al 31 dicembre 2005

(83)

Relativamente al periodo compreso tra il 1o dicembre 2004 (data di entrata in vigore del regio decreto del 15 ottobre 2004) e il 31 dicembre 2005 (data di entrata in vigore dei regi decreti del 10 novembre 2005), i test BSE sono stati finanziati con una retribuzione di 10,70 EUR per ogni bovino controllato, oltre a un finanziamento dell’AFSCA attinto dalle sue riserve e dall’anticipo recuperabile messo a disposizione dall’Erario.

(84)

Il finanziamento parziale operato dall’AFSCA e proveniente dai fondi propri costituisce una risorse statale (cfr. considerando 82).

(85)

Relativamente al fatto di considerare o meno le retribuzioni come risorse statali, si tratterebbe effettivamente di risorse statali se si appurasse che le retribuzioni non coprono per intero i costi reali delle prestazioni che sono chiamate a remunerare. Infatti se non c’è rispondenza tra il costo del servizio prestato e la retribuzione, l’eccedenza costituisce una risorsa statale di cui può disporre l’organo di Stato al quale la retribuzione viene versata. Ecco perché è opportuno verificare se le retribuzioni pagate all’AFSCA per i test BSE costituiscono un pagamento per i servizi dell’AFSCA effettivamente resi alle imprese e se si basano sui prezzi del mercato (cfr. considerando 54 della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale). La questione viene trattata in un secondo momento, nell’ambito della valutazione della nozione di vantaggio.

5.1.1.5.   A partire dal 1o gennaio 2006

(86)

Per quanto riguarda il periodo successivo all’entrata in vigore dei regi decreti del 10 novembre 2005, ovvero dopo il 1o gennaio 2006, è opportuno valutare se le retribuzioni e i contributi fissati da questi decreti costituiscono delle risorse statali. La questione è già stata esaminata nell’ambito della decisione N 9/05 e N 10/05. Al considerando 44 è indicato in termini generali che i contributi costituivano risorse statali e che le retribuzioni potevano rappresentare risorse statali se le retribuzioni non avessero coperto tutti i costi reali delle presentazioni che erano chiamate a remunerare. Nel caso dei test BSE questi costi erano finanziati in parte da retribuzioni e in parte da contributi. La decisione N 9/05 e N 10/05 aveva concluso che la copertura di una parte dei costi dei test BSE con le retribuzioni non costituiva un aiuto di Stato e che il finanziamento per mezzo dei contributi era un aiuto di Stato compatibile. Come indicato nella decisione di avvio del procedimento d’indagine formale al considerando 34, gli aiuti approvati con decisione della Commissione non sono oggetto della presente decisione e non saranno quindi riesaminati in questa sede.

(87)

Tuttavia, alla luce delle informazioni fornite dal Belgio a seguito dell’avvio del procedimento d’indagine formale, è risultato che i proventi dei contributi sono stati in parte utilizzati nel 2005 e nel 2006 per rimborsare il prefinanziamento dei test BSE eccedente i 40 EUR nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 1o dicembre 2004. Di questo non si era però fatto menzione nella decisione N 9/05 e N 10/05. Una parte dei contributi serviva pertanto a finanziare i test BSE effettuati tra il 1o gennaio 2003 e il 1o dicembre 2004 con lo scopo di recuperare in modo non individuale tra gli agricoltori i costi prefinanziati dei test BSE obbligatori eccedenti l’importo massimo di 40 EUR.

(88)

Il fatto che parte degli introiti di questi contributi sia stata destinata al rimborso del prefinanziamento dei test non cambia la qualificazione di risorse statali operata dalla decisione N 9/05 e N 10/05.

5.1.2.   Vantaggio selettivo per un’impresa

(89)

Nel valutare l’esistenza di un vantaggio, è importante fare una distinzione tra le misure finanziate con risorse statali, contributi compresi, e quelle finanziate con le retribuzioni.

(90)

Per quanto riguarda le misure finanziate con risorse statali, contributi compresi, la Commissione è stata sempre del parere (30) che se lo Stato copre i costi dei controlli obbligatori relativi alla produzione o alla commercializzazione dei prodotti si può ravvisare un vantaggio selettivo per le imprese (31). Lo Stato ha infatti sgravato di oneri che sono normalmente inclusi nel bilancio di un’impresa. Alla luce di quanto precede si può dedurre che gli agricoltori, i macelli e le altre entità che lavorano, maneggiano, vendono o commercializzano prodotti derivanti dai bovini sottoposti ai test BSE obbligatori ai sensi della legislazione applicabile nel periodo in questione effettuano un’attività economica e hanno beneficiato di aiuti di Stato mediante il finanziamento dei test BSE da parte dello Stato a partire dal 1o gennaio 2001.

(91)

Il ragionamento seguito dal Belgio (cfr. considerando 37 e seguenti), secondo cui il finanziamento dei test BSE viene imposto per tutelare la salute pubblica e che è compito dello Stato membro decidere il sistema normale di finanziamento dei test BSE, non può essere accettato per i motivi di cui al considerando 74. Nel contesto più specifico della valutazione della selettività, il Belgio ha argomentato che si potrebbe parlare di selettività solo se alcuni settori o alcune imprese beneficiassero di un trattamento di favore rispetto al sistema normale. Il fatto che ci siano differenze tra gli Stati membri sul finanziamento dei test BSE e che possano condurre a distorsioni di concorrenza non costituisce, secondo il Belgio, una questione di aiuto di Stato bensì di armonizzazione delle legislazioni.

(92)

Questa tesi non può però essere accettata. Come indicato nella decisione N 9/05 e N 10/05, il criterio della selettività viene soddisfatto quando il vantaggio è riservato ad alcune imprese o a un particolare settore d’attività. Nel caso specifico, a livello nazionale, il finanziamento dei test BSE da parte dello Stato giova un settore specifico: quello dell’allevamento degli animali sottoposti ai test BSE. Sul piano comunitario, il finanziamento statale o con risorse statali dei test BSE a favore delle imprese belghe conferisce loro un vantaggio rispetto ai rispettivi concorrenti stranieri, il cui finanziamento dei test BSE non è coperto dallo Stato o da risorse statali. Nell’introduzione agli orientamenti TSE (considerando 8 e 9) era stato chiaramente indicato che l’armonizzazione che imponeva al settore di farsi carico dei costi procedeva lentamente e che la Commissione aveva pertanto deciso di chiarire e modificare la propria politica in materia di aiuti di Stato relativamente ai costi determinati dai test TSE. Il considerando 24 degli orientamenti TSE sottolinea invece che l’obbligatorietà del test può fondarsi sulla legislazione nazionale o sulla normativa comunitaria. Questo punto evidenzia chiaramente che non c’è armonizzazione comunitaria sull’obbligatorietà di effettuare i test, il che implica che un aiuto selettivo potrebbe in effetti avvantaggiare le imprese di un determinato Stato membro. In conclusione, le misure finanziate con risorse statali, contributi compresi, procurano un vantaggio selettivo agli agricoltori, macelli e altre entità che lavorano, maneggiano, vendono o commercializzano prodotti derivanti dai bovini sottoposti ai test BSE obbligatori ai sensi della legislazione applicabile, in quanto riducono i costi che gravano sui beneficiari. Questi vantaggi non vengono concessi mediante pagamenti diretti ma con la copertura dei costi dei test BSE da parte delle autorità pubbliche, che pagano direttamente il costo dei test ai laboratori che li effettuano su richiesta dei macelli e fatturano i costi all’AFSCA.

(93)

Per quanto riguarda le misure di aiuto finanziate con le retribuzioni, è importante verificare se un vantaggio viene concesso tramite queste retribuzioni. Come indicato nella decisione di avvio del procedimento d’indagine formale (considerando 61 e 62), si può parlare di vantaggio solo se le retribuzioni sono inferiori alle spese reali dei servizi effettivamente resi dall’AFSCA agli operatori economici. È altrettanto importante verificare se le tasse costituiscono un pagamento per i servizi dell’AFSCA effettivamente prestati alle imprese. In concreto, si tratta di capire se è stato concesso un vantaggio ai macelli e ai produttori che hanno pagato la retribuzione di 10,70 EUR per bovino sottoposto a test tra il 1o dicembre 2004 e il 31 dicembre 2005 e se hanno effettivamente beneficiato delle prestazioni erogate dall’AFSCA.

(94)

Nella risposta alla decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, le autorità belghe hanno sottolineato che la retribuzione di 10,70 EUR per bovino controllato era l’unica fonte di finanziamento dell’AFSCA per coprire i costi dei test BSE, ad eccezione delle riserve dell’AFSCA e degli anticipi recuperabili dell’Erario. Il pagamento della retribuzione viene effettuato dai macelli. Le autorità belghe hanno indicato che ai macelli non viene fatto alcun obbligo legale di fatturare l’importo della retribuzione ai propri clienti ma che nella pratica i macelli fatturano il costo della retribuzione separatamente ai produttori. Quanto precede è stato dimostrato dal Belgio con fatture esemplificative, da cui si evince chiaramente che i mattatoi fatturano separatamente l’importo della retribuzione ai produttori. Le autorità belghe ritengono che non sia opportuno regolamentare formalmente il modo in cui i macelli fatturano ai produttori o altri potenziali beneficiari dei servizi la retribuzione che pagano, dato che questo costo viene fatturato ai produttori similmente ad altri costi che intervengono al momento della macellazione e che sono fatturati ai produttori.

(95)

Da quanto detto si può pertanto dedurre che il dubbio formulato al momento dell’avvio del procedimento d’indagine formale (al considerando 44), secondo cui la tassa per i macelli è molto più alta rispetto agli altri beneficiari del servizio, è stato fugato dalle informazioni fornite dal Belgio sulla fatturazione dell’importo della retribuzione ai produttori.

(96)

Quanto al prezzo dei test BSE, se corrisponda o meno a quello di mercato, il Belgio ha indicato in primo luogo alla Commissione che dal luglio 2005 i prezzi proposti dall’AFSCA erano inferiori a 40 EUR, salvo poi a leggere negli orientamenti agricoli 2007-2013 che 40 EUR rappresenta il prezzo migliore per i test disponibile nella Comunità. Questo è indice del fatto che i prezzi sono in linea con quelli praticati in altri paesi europei nel periodo in questione. In secondo luogo, alla decisione di avviare il procedimento d’indagine formale il Belgio ha risposto che la situazione era identica a quella esaminata nella decisione N 9/05 e N 10/05, nella quale si concludeva che i prestatori erano stati designati con procedure obiettive e non discriminatorie (cfr. considerando 82 della decisione N 9/05 et N 10/05). In terzo luogo, la Commissione ha preso nota dell’impegno del Belgio di adottare tutti i provvedimenti giuridici possibili per recuperare la somma in eccesso per i prezzi dei test, qualora le indagini dell’autorità della concorrenza belga avessero rilevato un accordo illegale tra i laboratori con conseguente rincaro dei prezzi dei test. In virtù di queste considerazioni, la Commissione conclude che le retribuzioni non possono essere considerate delle risorse statali, in quanto le retribuzioni pagate all’AFSCA per i test BSE sono un pagamento per i servizi effettivamente resi dall’AFSCA alle imprese e che si basavano su prezzi di mercato.

(97)

Conformemente alla decisione N 9/05 e N 10/05, si può pertanto concludere che con la retribuzione non è stato concesso alcun vantaggio ai macelli o ai produttori, perché la retribuzione copre un pagamento per un servizio di cui ha beneficiato il debitore della retribuzione e perché il prezzo del test si basa sulle condizioni di mercato. Tale conclusione permette altresì di constatare l’assenza di finanziamento con risorse statali, dato che il prezzo del test è conforme a quello di mercato.

5.1.3.   Distorsione di concorrenza ed incidenza sugli scambi all’interno dell’Unione

(98)

Per quanto riguarda le altre condizioni che disciplinano l’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la misura può incidere sulla posizione del Belgio nel settore in questione (32). Poiché le imprese belghe sono attive in un mercato internazionale altamente competitivo, la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza (33) ed incide sugli scambi tra gli Stati membri.

5.1.4.   Conclusioni sulla qualificazione di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

(99)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il finanziamento dei test BSE con contributi e altre risorse statali, come precedentemente indicato, sia un vantaggio finanziato con risorse statali. Questo vantaggio, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsa o minaccia di falsare la concorrenza perché incide sugli scambi tra gli Stati membri. Il vantaggio viene concesso agli agricoltori, macelli e altre entità che lavorano, maneggiano, vendono o commercializzano prodotti derivanti dai bovini sottoposti ai test BSE obbligatori ai sensi della legislazione applicabile. La Commissione conclude pertanto che queste misure ricadono nel disposto dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. La parte dei test BSE finanziati dalle retribuzioni non costituisce invece un aiuto, dato che i debitori della retribuzione beneficiano di prestazioni fornite a prezzi di mercato.

5.2.   Illegalità dell’aiuto

(100)

Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, dal 1o gennaio 2001 le autorità belghe non hanno notificato alla Commissione le misure di aiuto che consistevano nel finanziamento dei test BSE. Gli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1/2004 sono esonerati dall’obbligo di notifica a condizione di rispettare le condizioni previste dallo stesso regolamento. In caso di mancato rispetto di tali condizioni, gli aiuti sono pertanto illegali.

5.3.   Il finanziamento degli aiuti

(101)

Trattandosi di aiuti di Stato parzialmente finanziati con un tributo parafiscale (ossia il contributo), le azioni finanziate dagli aiuti, così come il finanziamento degli aiuti stessi, devono essere oggetto d’esame da parte della Commissione. Infatti l’eventuale incompatibilità del finanziamento di un aiuto di Stato con il mercato interno renderebbe incompatibili gli stessi aiuti, anche nel caso in cui la concessione dell’aiuto fosse conforme alle regole di concorrenza applicabili.

(102)

Secondo una giurisprudenza costante i tributi non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del trattato concernenti gli aiuti di Stato, salvo che costituiscano la modalità di finanziamento di un aiuto, formandone così parte integrante (34). Affinché una tassa o parte di essa possa considerarsi parte integrante di un aiuto, deve necessariamente sussistere un vincolo di destinazione tra la tassa e l’aiuto in forza della normativa nazionale pertinente, nel senso che i proventi della tassa sono necessariamente destinati al finanziamento dell’aiuto (35). Se tale vincolo sussiste, il gettito della tassa influenza direttamente l’entità dell’aiuto (36) e, di conseguenza, anche la valutazione della compatibilità dell’aiuto medesimo con il mercato interno (37).

(103)

È pertanto opportuno esaminare se il contributo prelevato a partire dal 1o luglio 2004 risponde ai criteri di cui al considerando 102 e operare una distinzione secondo gli strumenti giuridici applicabili nei vari periodi. L’aiuto finanziato è stato esentato ma l’esenzione non copre il sistema di finanziamento dell’aiuto e pertanto occorre verificare la legittimità del sistema di finanziamento durante l’intero periodo in questione.

5.3.1.   Dal 1o luglio 2004 al 31 dicembre 2005

(104)

Durante questo periodo gli aiuti sono prefinanziati dall’AFSCA e da retribuzioni ai sensi del regio decreto del 15 ottobre 2004 (non trattandosi di aiuti, queste ultime non rientrano tuttavia nella presente sezione — cfr. considerando 97). È opportuno verificare se il sistema di finanziamento fa parte integrante della misura d’aiuto. Dalla legislazione vigente non si evince un vincolo di destinazione obbligatorio tra la modalità di finanziamento dell’AFSCA e il finanziamento dei test BSE, né che i proventi delle tasse siano necessariamente destinati a finanziare l’aiuto. La legge del 4 febbraio 2000 relativa alla creazione dell’AFSCA prevede infatti varie fonti di finanziamento dell’AFSCA (cfr. considerando 82). Non si può peraltro concludere che il gettito della tassa incida direttamente sull’entità dell’aiuto, dato che i test sono finanziati sia dalle retribuzioni che dall’AFSCA per la parte eccedente. L’importo degli aiuti pagati dall’AFSCA varia pertanto in base al prezzo dei test e non a seconda dei contributi pagati all’AFSCA. Per concludere, non esiste un vincolo di destinazione obbligatorio tra i proventi da contributi e il rimborso del prefinanziamento.

5.3.2.   A partire dal 1o gennaio 2006

(105)

A decorrere da questa data la questione dei contributi è regolamentata dal regio decreto sui contributi per il finanziamento dell’AFSCA. La decisione N 9/05 e N 10/05 aveva esaminato il sistema di finanziamento attraverso i contributi e aveva concluso che il metodo di finanziamento di una parte delle spese legate ai test BSE non discriminava i prodotti importati o esportati e non contravveniva alle disposizioni del trattato (38). Come indicato al considerando 31, la presente decisione non verte sulle misure approvate in precedenza. Tuttavia, poiché il Belgio ha dichiarato che parte dei contributi era utilizzata dal 1o gennaio 2006 per rimborsare il prefinanziamento dei test BSE antecedenti, la Commissione ha il diritto di esaminare il sistema di finanziamento per i contributi a finanziamento del rimborso del prefinanziamento dei test BSE.

(106)

Il Belgio ha precisato che, a parte l’indicizzazione della retribuzione, il sistema di finanziamento era immutato. L’unico elemento modificato riguardava il ricorso ai proventi dei contributi per rimborsare il prefinanziamento dei costi dei test BSE nel 2006.

(107)

Quanto a sapere se il finanziamento costituisce parte integrante della misura di aiuto, la risposta è negativa. Il fatto che dopo il 2006 i contributi siano stati destinati a rimborsare il prefinanziamento dei test non ha influenzato l’importo dell’aiuto concesso. Le autorità belghe hanno peraltro sottolineato l’aspetto solidaristico del sistema di recupero, nel senso che ogni operatore versava una quota all’AFSCA e che parte di questo contributo serviva a recuperare i costi del passato legati al prefinanziamento dei test BSE. Contribuiscono a questo sistema anche tutti gli operatori attivi che hanno detenuto bovini durante il periodo considerato, pur non essendo gli unici contributori. La Commissione conclude pertanto che il finanziamento dell’aiuto non costituisce parte integrante della misura di aiuto in questione.

5.4.   Determinazione della compatibilità delle misure di aiuto

(108)

Quando l’aiuto costituisce un aiuto di Stato e rientra nell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, è opportuno valutare se può essere ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE.

(109)

Alla luce della misura in questione sarebbe applicabile solo l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE che prevede che possono considerarsi compatibili con il mercato comune «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

(110)

Ai sensi del punto 23.3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (39) 2000-2006 (di seguito «orientamenti agricoli 2000-2006») e della Comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (40), qualsiasi aiuto illegale ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (41) deve essere valutato conformemente alle norme e agli orientamenti vigenti al momento del concessione dell’aiuto. La Commissione ha adottato nel 2002 gli orientamenti TSE che erano applicabili tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 (42). Al considerando 44 degli orientamenti TSE è previsto che, al di fuori dei casi relativi in particolare ai test BSE, gli aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 verranno valutati conformemente alle norme e agli orientamenti applicabili al momento della concessione dell’aiuto. Visto che gli aiuti sono stati concessi tra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2005, gli orientamenti TSE rappresentano il quadro pertinente per l’esame degli aiuti in questione.

(111)

Conformemente al punto 194, lettera c), degli orientamenti agricoli 2007-2013, dal 1o gennaio 2007 la Commissione non applicherà più gli orientamenti TSE, tranne per gli aiuti illegali di cui al punto 43 e seguenti degli orientamenti TSE.

(112)

In base all’applicabilità delle diverse disposizioni giuridiche possono essere distinti due periodi.

5.4.1.   Periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2002: applicabilità del punto 11.4 degli orientamenti agricoli 2000-2006 cui si fa riferimento al considerando 45 degli orientamenti TSE

(113)

Il considerando 45 degli orientamenti TSE prevede che, per quanto riguarda gli aiuti di Stato illegali a copertura dei costi dei test BSE concessi prima del termine d’applicazione degli orientamenti TSE (ossia il 1o gennaio 2003), la Commissione valuterà la compatibilità di tali aiuti alla luce del punto 11.4 degli orientamenti agricoli 2000-2006 e della sua prassi dal 2001 in poi, ammettendo aiuti fino al 100 %.

(114)

Conformemente al punto 11.4 degli orientamenti agricoli 2000-2006, per essere considerata compatibile:

la misura deve rientrare nell’ambito di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia in questione realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale (punto 11.4.2),

la misura deve prefiggersi l’obiettivo della prevenzione o della compensazione o i due obiettivi combinati (punto 11.4.3),

la misura deve essere compatibile sia con gli obiettivi che con le disposizioni specifiche della normativa comunitaria nei settori veterinario e fitosanitario (punto 11.4.4),

l’aiuto può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili (punto 11.4.5).

Quando gli aiuti vengono concessi nell’ambito di regimi di aiuto comunitari e/o nazionali e/o regionali, la Commissione chiederà la prova che non sussistono rischi di sovracompensazione imputabili a un eventuale cumulo di misure previste da diversi regimi. Quando un aiuto comunitario viene approvato, la data e i riferimenti della relativa decisione della Commissione devono essere chiaramente indicati.

(115)

In merito alle prime tre condizioni, la decisione di avviare il procedimento d’indagine formale aveva già concluso che erano state rispettate (cfr. considerando 80) della suddetta decisione di avvio). Le autorità belghe hanno d’altronde confermato questo approccio nelle loro osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento d’indagine formale. La BSE è infatti una malattia trasmissibile e costituisce una minaccia per la salute umana. Si tratta di una malattia animale il cui focolaio primario deve essere notificato direttamente alla Commissione e agli Stati membri (43). La misura di aiuto si prefigge come obiettivo di lottare contro la BSE esaminando gli animali macellati e quelli trovati morti. La compensazione dei costi sostenuti dagli agricoltori dovrebbe garantire l’effettiva applicazione delle misure. Tutte le misure vengono adottate conformemente al diritto comunitario o sono dallo stesso raccomandate (44).

(116)

Per quanto riguarda la quarta condizione, le informazioni fornite dal Belgio evidenziano un finanziamento dei test BSE di un costo compreso tra 111,81 EUR e 63,45 EUR nel corso del periodo (cfr. considerando 56). Questi costi coprono le analisi di laboratorio, i costi di prelievo dei campioni da parte di un veterinario e i costi del kit test. La Commissione ritiene che questi costi siano conformi a quelli citati al punto 11.4.5 degli orientamenti agricoli 2000-2006 che indicano tra l’altro come costi reali i controlli sanitari, i test e altre indagini.

(117)

In conclusione, gli aiuti concessi nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2002 sono compatibili.

5.4.2.   Periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2005: applicabilità dei considerando 21 e seguenti degli orientamenti TSE

(118)

A norma del considerando 23 degli orientamenti TSE, la Commissione ha deciso di continuare ad autorizzare aiuti di Stato fino al 100 % del costo dei test TSE, conformemente ai principi del punto 11.4 degli orientamenti agricoli 2000-2006 (cfr. considerando 114).

(119)

Anche le seguenti condizioni devono essere soddisfatte ai sensi degli orientamenti TSE:

a partire dal 1o gennaio 2003, per quanto riguarda l’esame BSE obbligatorio dei bovini macellati per il consumo umano, gli aiuti — compresi i pagamenti comunitari — non possono superare i 40 EUR per test (cfr. considerando 24 degli orientamenti TSE);

il contributo statale alle spese relative ai test TSE dev’essere versato all’operatore presso il quale devono essere prelevati i campioni per i test. L’aiuto può essere versato in alternativa ai laboratori, purché possa essere idoneamente dimostrato che l’importo dell’aiuto di Stato è trasferito integralmente all’operatore (considerando 25 degli orientamenti TSE).

(120)

Come indicato ai considerando 115 e 116, le quattro condizioni contenute negli orientamenti agricoli 2000-2006 sono soddisfatte.

(121)

In merito alla condizione relativa all’importo massimo di 40 EUR per test, la Commissione osserva che questo importo massimo è stato superato tra il 1o gennaio 2003 e il 30 giugno 2004. Secondo le informazioni fornite dal Belgio, questo importo totale eccedentario ammonterebbe nel corso del periodo a 6 619 810,74 EUR. Dal 1o luglio 2004 il costo totale del test è inferiore a 40 EUR (cfr. considerando 64). Le autorità belghe hanno indicato che questi importi coprivano i pagamenti nazionali e comunitari (cfr. considerando 58).

(122)

La Commissione conclude che è stata rispettata la condizione che stabilisce che l’aiuto debba essere pagato all’operatore presso il quale devono essere prelevati i campioni per i test e che l’aiuto può essere versato in alternativa ai laboratori, purché possa essere idoneamente dimostrato che l’importo dell’aiuto di Stato è trasferito integralmente all’operatore (considerando 25 degli orientamenti TSE).

(123)

Come indicato nella decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, le autorità belghe hanno indicato che le spese per i test BSE sono pagate direttamente ai laboratori. Gli operatori non devono pagare nessun costo di laboratorio per i test BSE praticati sui bovini. Questa valutazione è conforme a quanto deciso per il sistema simile nella decisione N 9/05 e N 10/05 al considerando 95. Come precedentemente indicato, l’unico costo ripercosso sui produttori è quello della retribuzione (cfr. considerando 93 e seguenti) ma questa parte del finanziamento del test BSE non costituisce un aiuto. L’importo dell’aiuto è pertanto trasferito integralmente all’operatore.

5.4.3.   A partire dal 1o gennaio 2006

(124)

Per quanto riguarda il periodo successivo al 1o gennaio 2006, la Commissione fa riferimento alla decisione N 9/05 e N 10/05, in quanto la presente decisione non ritorna sugli aiuti approvati nella suddetta decisione.

5.4.4.   Conclusione

(125)

In conclusione, gli aiuti concessi per il finanziamento dei test BSE superiori all’importo di 40 EUR per test nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 30 giugno 2004, il cui totale ammonta a 6 619 810,74 EUR, sono incompatibili con il mercato interno.

5.5.   Rimborso del bilancio prefinanziato

(126)

Come già indicato, i test sono stati finanziati con risorse statali oltre l’importo massimo di 40 EUR per test nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 30 giugno 2004.

(127)

Il Belgio ha deciso di procedere al rimborso di questo importo in eccesso mediante i contributi prelevati per il finanziamento dell’AFSCA a partire dal 1o gennaio 2006, ripartito inizialmente su un periodo di 15 anni e poi abbandonato. Secondo le autorità belghe, il motivo di questo approccio globale era dato dalla difficoltà pratica di operare un recupero individuale, visto che alcuni operatori erano deceduti o che avevano cessato l’attività.

(128)

In una lettera successiva del 6 aprile 2011 le autorità belghe hanno indicato che l’AFSCA aveva provveduto al rimborso con fondi dell’AFSCA nel corso del biennio 2005-2006.

(129)

Il sistema di recupero proposto non è tuttavia conforme ai requisiti in materia di recupero in caso di aiuto illegale e incompatibile. Conformemente alla giurisprudenza, il recupero mira infatti a ristabilire la situazione esistente sul mercato prima della concessione dell’aiuto in questione. L’obiettivo del ripristino della situazione antecedente al versamento dell’aiuto viene raggiunto nel momento in cui gli aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno vengono restituiti dal beneficiario e quando quest’ultimo perde il vantaggio che aveva sul mercato rispetto ai suoi concorrenti (45). L’aiuto da recuperare comprende gli interessi a un tasso idoneo stabilito dalla Commissione, applicabili dalla data in cui l’aiuto illegale è stato messo a disposizione del beneficiario fino a quella del relativo recupero (46). A norma del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (47), gli interessi devono essere calcolati secondo il regime dell’interesse composto, ma non è questo il caso. L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 prevede inoltre che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie e disponibili per consentire l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. Il recupero proposto e parzialmente attuato dal Belgio non corrisponde ai requisiti precedentemente indicati e non può essere considerato un recupero ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999.

6.   CONCLUSIONI

(130)

La Commissione conclude che il finanziamento dei test BSE per mezzo delle retribuzioni non costituisce un aiuto.

(131)

Conclude inoltre che il finanziamento dei test BSE con risorse statali costituisce un aiuto a favore degli agricoltori, macelli e altre entità che lavorano, maneggiano, vendono o commercializzano prodotti derivanti dai bovini sottoposti ai test BSE obbligatori ai sensi della legislazione applicabile. Questo aiuto è compatibile per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2002 e tra il 1o luglio 2004 e il 31 dicembre 2005 mentre è incompatibile per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 30 giugno 2004. L’incompatibilità dell’aiuto è costituita dall’importo eccedente i 40 EUR per test ed è stimata dal Belgio in 6 619 810,74 EUR.

(132)

La Commissione rileva che il Belgio ha illegalmente dato esecuzione all’aiuto per il finanziamento dei test BSE in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e il 30 giugno 2004. A partire dal 1o gennaio 2003 l’aiuto era oggetto di un regolamento di esenzione ma, poiché le condizioni di questo regolamento di esenzione non erano rispettate, gli aiuti sono illegali.

(133)

Gli aiuti illegali e incompatibili oltre l’importo massimo di 40 EUR per test devono essere recuperati, ad eccezione di quelli concessi per progetti specifici che al momento della concessione rispettavano tutte le condizioni stabilite dal regolamento de minimis applicabile.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Le misure finanziate con le retribuzioni non costituiscono un aiuto.

2.   Il finanziamento dei test BSE con risorse statali costituisce un aiuto compatibile con il mercato interno a favore di agricoltori, macelli e altre entità che lavorano, maneggiano, vendono o commercializzano prodotti derivanti dai bovini sottoposti ai test BSE obbligatori per il periodo dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2002 e dal 1o luglio 2004 al 31 dicembre 2005.

3.   Il finanziamento dei test BSE con fondi statali per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 30 giugno 2004 costituisce un aiuto compatibile con il mercato interno a favore di agricoltori, macelli e altre entità che lavorano, maneggiano, vendono o commercializzano prodotti derivanti da bovini e sottoposti al test BSE obbligatorio per importi inferiori a 40 EUR per test. Gli aiuti oltre l’importo massimo di 40 EUR per test sono incompatibili con il mercato interno e devono essere recuperati, ad eccezione di quelli concessi per progetti specifici che al momento della concessione rispettavano tutte le condizioni stabilite dal regolamento de minimis applicabile.

4.   Il Belgio ha illegalmente dato esecuzione all’aiuto per il finanziamento dei test BSE in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e il 30 giugno 2004.

Articolo 2

1.   Il Belgio adotta ogni provvedimento necessario a recuperare presso i beneficiari gli aiuti illegali e incompatibili ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 3 e 4.

2.   Gli aiuti da recuperare includono gli interessi calcolati a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto conformemente alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.

4.   Le somme vengono recuperate senza ritardi, conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale, a condizione che consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

Articolo 3

Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, è immediato ed effettivo.

Il Belgio garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione il Belgio fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

un elenco dei beneficiari che ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 3 e 4, hanno ottenuto aiuti nonché l’ammontare complessivo degli aiuti che ciascuno di essi ha ottenuto;

b)

l’importo totale (capitale e interessi) da recuperare presso i beneficiari;

c)

la descrizione dettagliata delle misure già adottate e programmate per conformarsi alla decisione;

d)

i documenti che comprovino che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare gli aiuti.

2.   Il Belgio informa la Commissione dei progressi compiuti a seguito delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione fino al completamento del recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1, paragrafi 3 e 4.

3.   Trascorso il periodo di due mesi di cui al paragrafo 1, su richiesta della Commissione, il Belgio presenta una relazione sulle misure già adottate e programmate per conformarsi alla presente decisione. La relazione precisa inoltre in dettaglio gli importi degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 5

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2011

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  A partire dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono divenuti rispettivamente gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»). In entrambi i casi le disposizioni sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE vanno intesi, se del caso, rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

(2)  GU C 11 del 16.1.2009, pag. 8.

(3)  Cfr. nota 2.

(4)  Saranno riprese solo le informazioni pertinenti per la decisione finale mentre gli altri elementi sono riportati nella decisione di avvio del procedimento d’indagine formale.

(5)  Le autorità belghe fanno riferimento per i test obbligatori al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

(6)  Aiuto di Stato n. N 21/02 — Belgio — Copertura dei costi dei test BSE obbligatori.

(7)  Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001, il Belgio effettua test diagnostici rapidi di accertamento della BSE su tutti i bovini di età superiore a 30 mesi sottoposti a macellazione e su tutti i bovini di età superiore a 24 mesi soggetti a speciale macellazione di emergenza. Dal 1o luglio 2001 sono sottoposte al test BSE anche tutte le carcasse di bovini di età superiore a 24 mesi.

(8)  GU C 324 del 24.12.2002, pag. 2.

(9)  Moniteur belge (di seguito «MB») dell’8.11.2004, pag. 75290.

(10)  Secondo quanto disposto dagli orientamenti TSE, l’aiuto pubblico totale non può superare 40 EUR a partire dal 1o gennaio 2003.

(11)  Cfr. tabella al considerando 25 della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale.

(12)  GU L 1 del 3.1.2004, pag. 1.

(13)  GU C 105 del 30.4.2005, pag. 3.

(14)  MB del 21.11.2005, pag. 49941.

(15)  MB del 21.11.2005, pag. 49918.

(16)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(17)  Sentenze della Corte del 5 febbraio 1976, Bresciani/Amministrazione Italiana delle Finanze, (87/75, Racc. 1976, pag. 129) punto 10 del 15 dicembre 1993, Ligur Carni Srl e.a./Unità Sanitaria Locale n. XV di Genova e.a., (cause riunite C-277-91, C-318/91 e C-319/91, Racc. 1993, pag. I-06621) punti da 29 a 31.

(18)  Sentenza del Tribunale del 18 dicembre 2008, governo di Gibilterra e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Commissione (T-211/04 e T-215/04, Racc. 2008, pag. II-3745) punti 143-146.

(19)  A titolo d’esempio il Belgio cita il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, il cui articolo 27 e allegati IV e V fanno obbligo agli Stati membri di riscuotere tasse per finanziare alcuni controlli.

(20)  Sentenza della Corte del 20 novembre 2003, ministero dell’Economia, delle finanze e dell’industria/GEMO SA (C-126/01, Racc. 2003, pag. I-13769).

(21)  Sentenze della Corte dell’11 marzo 1992, Compagnie commerciale de l’Ouest e.a./Receveur principal des douanes de La Pallice Port (cause riunite C-78/90, C-79/90, C-80/90, C-81/90, C-82/90 e C-83/90, Racc. 1992, pag. I-1847) punto 35; del 2 agosto 1993; Celulose Beira Industrial SA/Fazenda Pública (C-266/91, Racc. 1993, pag. I-4337), punto 21; dell’11 giugno 1992, Sanders Adour e;a./Directeur des services fiscaux des Pyrenées-Atlantiques (cause riunite C-149/91 e C-150/91, Racc. 1992 pag. I-3899), punto 27; del 16 dicembre 1992, Lornoy/Stato belga (C-17/91, Racc. 1992, pag. I-6523), punto 32.

(22)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(23)  Questi contributi e retribuzioni sono stati approvati dalla decisione N 9/05 e N 10/05.

(24)  Questa voce include i costi di laboratorio, i costi dei veterinari che effettuano le analisi per conto dell’autorità pubblica e i kit per il prelievo dei campioni.

(25)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.

(26)  Fonte: www.birb.be

(27)  MB del 18.2.2000, pag. 5053.

(28)  Cfr. articolo 10 della legge del 4 febbraio 2000.

(29)  MB del 24.3.1954, pag. 2210.

(30)  Cfr. in particolare il considerando 73 della decisione N 9/05 e N 10/2005 che indica che la Commissione ha sempre ritenuto che la copertura dei costi dei controlli obbligatori legati direttamente alla produzione o alla commercializzazione dei prodotti da parte dello Stato costituisce un vantaggio selettivo a favore di tali imprese.

(31)  Cfr. gli orientamenti TSE, ad esempio considerando 7 e 12.

(32)  Il Belgio deteneva una quota del 2,1 % nella produzione agricola dell’Unione nel 2004 (fonte: L’agricoltura nell’Unione europea — Informazioni statistiche ed economiche 2005).

(33)  Come affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, il rafforzamento della posizione competitiva di un’impresa in seguito a un aiuto di Stato indica in generale una distorsione della concorrenza rispetto a imprese concorrenti che non ricevono tale sostegno (sentenza della Corte del 17 settembre 1980, Philip Morris Holland BV/Commissione [C-730/79, Racc. 1980, pag. 2671], punti 11 e 12).

(34)  Sentenza della Corte del 13 gennaio 2005, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant/Staatssecretaris van Financiën (C 174/02, Racc. 2005, pag. I85), punto 25.

(35)  Sentenza Streekgewest, cit. alla nota 36, punto 26, sentenza della Corte del 27 ottobre 2005, Nazairdis SAS e.a./Caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) (cause riunite da C-266/04 a C-270/04, C-276/04 e da C-321/04 a C-325/04, Racc. 2005, pag. I-9481), punti da 46 a 49.

(36)  Sentenze della Corte del 15 giugno 2006, Air Liquide/Città di Seraing e Provincia di Liegi (cause riunite C-393/04 e C 41/05, Racc. 2006, pag. I-5293), punto 46, e Streekgewest, cit. nella nota 36, punto 28.

(37)  Sentenza della Corte del 25 giugno 1970, Francia/Commissione, (47/69, Racc. 1970, pag. 487), punti 17, 20 e 21.

(38)  Cfr. considerando 100 e seguenti della decisione N 9/05 e N 10/05.

(39)  GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2.

(40)  GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

(41)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(42)  Cfr. considerando 194, lettera c), degli orientamenti agricoli 2007-2013.

(43)  Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58).

(44)  Cfr. regolamento (CE) n. 999/2001.

(45)  Sentenza della Corte del 4 aprile 1995, Commissione/Italia (C-348/93, Racc. 1995, pag. I-673), punto 27.

(46)  Articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999.

(47)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.