6.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 261/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2011

relativa agli aiuti nel settore dell’eliminazione delle carcasse nel 2003 Aiuto di Stato C 23/05 (ex NN 8/04 e ex N 515/03)

[notificata con il numero C(2011) 4425]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/651/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 7 novembre 2003, la rappresentanza permanente della Francia presso l’Unione europea ha notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito «TFUE») (1) un’esenzione dalla tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali a favore di talune imprese rivenditrici di carne al dettaglio.

(2)

La notifica originaria riguardava, da un lato, aiuti concessi nel 2003 e, dall’altro, aiuti previsti a partire dal 2004. Poiché una parte degli aiuti era già stata concessa, la Commissione ha deciso all’epoca di dividere il fascicolo. Tra gli aiuti concessi nel 2003, nel quadro della presente decisione è oggetto di esame solamente l’esenzione dalla tassa sull’eliminazione delle carcasse.

(3)

La tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali è stata soppressa il 1o gennaio 2004. Successivamente, il finanziamento del servizio pubblico di eliminazione delle carcasse di animali è stato garantito dal ricavato di una «tassa sulla macellazione» nei confronti della quale la Commissione non aveva sollevato obiezioni (2).

(4)

Nell’ambito dell’istruttoria del fascicolo relativo alla «tassa sulla macellazione» (aiuto di Stato n. N 515 A/03), le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione informazioni pertinenti anche per il caso di specie, in particolare una lettera del 29 dicembre 2003.

(5)

Con lettera del 7 aprile 2005, registrata il 12 aprile 2005, le autorità francesi hanno presentato informazioni supplementari, richieste dalla Commissione con lettera del 4 marzo 2005.

(6)

Con lettera n. SG (2005)D/202956, del 7 luglio 2005, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in relazione all’aiuto in oggetto.

(7)

La decisione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3). La Commissione ha invitato gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare le loro osservazioni in merito agli aiuti in questione.

(8)

Le autorità francesi hanno risposto con lettere del 20 settembre 2005 e del 15 novembre 2005, registrate il 17 novembre 2005.

(9)

La Commissione ha ricevuto osservazioni dalla Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs (Confederazione francese della macelleria, della macelleria-salumeria e della gastronomia; di seguito «CFBCT») in data 18 ottobre 2005 e da una società privata in data 17 ottobre 2005 (4) e 11 luglio 2008.

(10)

Con lettera del 18 aprile 2011, le autorità francesi hanno confermato che l’esenzione dal pagamento della tassa sugli acquisti di carne (detta «tassa per l’eliminazione delle carcasse») concessa per l’anno 2003 a talune imprese di commercializzazione di prodotti agricoli rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (5).

II.   DESCRIZIONE

(11)

La misura in questione riguarda il finanziamento, per l’anno 2003, del servizio pubblico di eliminazione delle carcasse di animali e di distruzione delle farine di carni e di ossa non più idonee alla commercializzazione.

(12)

Il servizio pubblico di eliminazione delle carcasse era precedentemente finanziato dalla tassa sull’eliminazione delle carcasse, istituita mediante l’articolo 302 bis ZD del codice generale delle imposte francese, derivato dall’articolo 1 della legge francese n. 96-1139, del 26 dicembre 1996, relativa alla raccolta e all’eliminazione delle carcasse di animali e dei rifiuti dei macelli (di seguito la «legge del 1996»).

(13)

La tassa sull’eliminazione delle carcasse si applicava agli acquisti di carne e di altri prodotti specificati eseguiti da qualunque soggetto che effettuasse vendite al dettaglio di tali prodotti. In linea di principio, la tassa era dovuta da chiunque effettuasse vendite al dettaglio. La base imponibile era costituita dal valore, esclusa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), degli acquisti dei seguenti prodotti, indipendentemente dalla loro provenienza:

carni e frattaglie, fresche o cotte, refrigerate o congelate, di pollame, di coniglio, di fauna selvatica o di bovini, ovini, caprini, suini e delle specie equina, asinina e dei relativi incroci,

salumi, insaccati, strutto, conserve di carni e frattaglie trasformate,

alimenti per animali a base di carni e di frattaglie.

(14)

Le imprese il cui fatturato nell’anno precedente era risultato inferiore a 2,5 milioni di franchi francesi (FRF) (6) (381 122 EUR), IVA esclusa, erano esentate dalla tassa. Le aliquote relative, per quote d’acquisto mensili, IVA esclusa, erano fissate allo 0,5 % fino a 125 000 FRF (19 056 EUR) e allo 0,9 % oltre tale importo. L’articolo 35 della legge finanziaria di rettifica per il 2000 (legge n. 2000-1353 del 30 dicembre 2000) ha apportato alcune modifiche al meccanismo della tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali, che sono entrate in vigore il 1o gennaio 2001. Tali modifiche erano dirette a controbilanciare gli effetti della crisi dell’ESB e i costi aggiuntivi che ne derivavano. La base imponibile è stata così estesa anche agli «altri prodotti a base di carne». L’aliquota della tassa è stata fissata al 2,1 % per quote di acquisto mensili fino a 125 000 FRF (19 056 EUR) e al 3,9 % oltre 125 000 FRF. Inoltre, tutte le imprese il cui fatturato nell’anno precedente era risultato inferiore a 5 milioni di FRF (762 245 EUR), IVA esclusa, erano esentate dalla tassa.

(15)

Inizialmente, vale a dire a partire dal 1o gennaio 1997, il gettito della tassa è stato destinato ad un fondo ad hoc il cui obiettivo era finanziare un servizio consistente nella raccolta e nell’eliminazione delle carcasse di animali e del materiale sequestrato nei macelli riconosciuto non idoneo al consumo umano e animale, vale a dire le attività definite come missione di servizio pubblico dall’articolo 264 del codice rurale. Il fondo era gestito dal Centro nazionale per l’adattamento delle strutture delle aziende agricole (CNASEA).

(16)

Dal 1o gennaio 2001, il gettito della tassa sull’eliminazione delle carcasse è stato direttamente destinato al bilancio generale dello Stato, e non più al fondo creato a tale scopo. Per il 2003, i crediti erano stati destinati al ministero dell’Agricoltura, dell’Alimentazione, della Pesca e degli Affari rurali con il decreto n. 2002-1580, del 30 dicembre 2002, concernente l’applicazione della legge finanziaria per il 2003. Erano stati iscritti come spese ordinarie del ministero, al titolo IV, Interventi pubblici, quarta parte, azioni economiche, incentivi e interventi. Per il 2003, i proventi di tale tassa erano stati valutati a 550 milioni di EUR.

(17)

La notifica del 2003 prevedeva aiuti per il magazzinaggio e la distruzione delle farine animali, nonché aiuti per il trasporto e la distruzione di capi morti e dei rifiuti dei macelli. Inoltre, la legge del 1996 prevedeva l’esenzione delle imprese che vendevano carne al dettaglio con un fatturato annuo inferiore a 762 245 EUR. Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, la legge del 1996 era in vigore per tutto il 2003.

(18)

Nella sua decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha concluso che le misure di aiuto per la rimozione e la distruzione dei capi morti e per il magazzinaggio e la distruzione delle farine animali e dei rifiuti dei macelli non rischiavano di alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tali misure potevano quindi beneficiare della deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in quanto potevano contribuire allo sviluppo del settore. La Commissione ha tuttavia deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, per quanto riguarda l’esistenza e la compatibilità degli aiuti a favore del commercio esentato dal pagamento della tassa sull’eliminazione delle carcasse.

(19)

Nella fase di apertura del procedimento d’indagine, la Commissione aveva stimato che l’esenzione dal pagamento della tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali sembrava comportare una perdita di risorse per lo Stato e non sembrava essere giustificata dalla natura e dall’economia del sistema fiscale che mira ad assicurare le entrate dello Stato. Infatti, sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, l’esenzione non si riferiva al fatturato realizzato con vendite di carne, ma al fatturato globale delle vendite.

(20)

Poiché la tassa sull’eliminazione delle carcasse viene calcolata sul valore dei prodotti a base di carne, non sembrava giustificabile l’esenzione dal pagamento della tassa per un’impresa con un fatturato più elevato in termini di vendite di carne, mentre il suo concorrente, che realizzasse un fatturato inferiore con i prodotti a base di carne, sarebbe assoggettato alla tassa.

(21)

Di conseguenza, la suddetta esenzione sembrava costituire un vantaggio selettivo. Si tratterebbe pertanto di un aiuto a favore di venditori che, grazie all’esenzione, si avvantaggerebbero di un alleggerimento del carico fiscale. In base ai dati riguardanti il commercio di carne, la Commissione aveva concluso che l’esenzione nel 2003 dalla tassa dei commercianti che realizzavano un fatturato inferiore a 762 245 EUR era un vantaggio che costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

(22)

La Commissione non poteva escludere che l’esenzione dalla tassa potesse incidere sugli scambi fra Stati membri, in particolare in zone frontaliere.

(23)

L’esenzione dalla tassa dei commercianti che realizzavano un fatturato inferiore a 762 245 EUR sembrava dunque costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

(24)

Nella fattispecie, l’esenzione sembrava costituire una riduzione degli oneri priva di qualsiasi incentivo e di qualsiasi contropartita da parte dei beneficiari, la cui compatibilità con le regole di concorrenza non era stata dimostrata.

(25)

La Commissione aveva quindi ritenuto che l’aiuto rientrasse nel campo d’applicazione del punto 3.5 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (7), applicabili all’epoca. Quest’ultimo punto prevedeva che, per essere considerata compatibile con il mercato comune, qualsiasi misura di aiuto debba costituire un incentivo o esigere una contropartita dal beneficiario. Pertanto, salvo che vi siano eccezioni espressamente previste nella legislazione comunitaria o in detti orientamenti, gli aiuti di Stato unilaterali semplicemente destinati a migliorare la situazione finanziaria dei produttori, ma che non contribuiscono in alcun modo allo sviluppo del settore, sono equiparati ad aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune.

(26)

Per il commercio esentato dal pagamento della tassa sull’eliminazione delle carcasse, la Commissione non poteva escludere che si fosse in presenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e che si trattasse di un aiuto al funzionamento, sulla cui compatibilità con il mercato interno la Commissione nutriva dubbi.

III.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA FRANCIA

(27)

Le autorità francesi hanno presentato le loro osservazioni con lettere del 20 settembre 2005 e del 15 novembre 2005. In tali lettere hanno affermato che l’esenzione fiscale di cui avevano beneficiato le imprese non assoggettate rappresentava incontestabilmente un aiuto ai sensi del trattato CE. La Commissione avrebbe del resto adottato una qualifica comparabile nella sua decisione 2005/474/CE (8), relativa all’esenzione applicata tra il 1o gennaio 1997 e il 31 dicembre 2002 (aiuto NN 17/01 riclassificato C 49/02).

(28)

Tuttavia, le autorità francesi avevano sostenuto prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1998/2006 che gli aiuti rientravano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (9). Esse hanno sostenuto che, considerato il numero di imprese coinvolte, pari a oltre 100 000 in media all’anno, nonché la soglia di fatturato scelta per l’esenzione (762 245 EUR), l’importo dell’esenzione suscettibile di costituire un aiuto di Stato era, in tutti i casi, al di sotto del massimale di 100 000 EUR su un periodo di tre anni previsto dal regolamento (CE) n. 69/2001.

(29)

Per dimostrare che l’importo dell’esenzione di cui hanno beneficiato queste imprese nel 2003 è stato costantemente inferiore a 100 000 EUR nell’arco di tre anni, le autorità francesi hanno utilizzato due metodi.

(30)

In un primo tempo, le autorità francesi hanno cercato di ricostruire il fatturato di un’impresa che avesse pagato una tassa di 100 000 EUR nell’arco di tre anni, ossia una media annua di 33 333 EUR. A partire da questo importo, suddiviso per fascia d’imposizione (al 2,1 % e al 3,9 %), hanno ricostruito la base imponibile della tassa corrispondente agli acquisti di carne dell’impresa. Infine, dal valore di tali acquisti di carne, hanno dedotto una stima del fatturato annuo, partendo dall’ipotesi — massimalista — che si trattasse di un’impresa specializzata nel commercio di carne. Questo metodo ha permesso loro di giungere a un fatturato dell’impresa ben al di sopra della soglia di esenzione dalla tassa. La soglia di esenzione di 762 245 EUR era quindi ampiamente superata, il che significa che un’impresa tenuta a versare una tassa di 100 000 EUR su un periodo di tre anni non può in alcun caso essere esentata dalla tassa sugli acquisti di carne.

(31)

In un secondo tempo, le autorità francesi hanno cercato di ricostruire l’importo della tassa di un’impresa specializzata nella vendita di carne con un fatturato di 762 000 EUR, appena al di sotto della soglia di esenzione. A partire dal coefficiente acquisti/fatturato, pari a 0,58 (10), le autorità francesi hanno dedotto il valore degli acquisti di carni di tale impresa, ossia 441 960 EUR (762 000 × 0,58). Questo secondo metodo dimostra che l’importo massimo di esenzione è di 13 132 EUR/anno per impresa, cioè un importo che rimane comunque inferiore a 100 000 EUR su un periodo di tre anni.

(32)

A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1998/2006, le autorità francesi hanno confermato che l’esenzione dal pagamento della tassa sugli acquisti di carne (detta «tassa sull’eliminazione delle carcasse») concessa nel 2003 a talune imprese di commercializzazione di prodotti agricoli rientrava nell’ambito di applicazione del suddetto regolamento, in particolare dell’articolo 5 relativo alle misure transitorie.

IV.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DA TERZI

(33)

In primo luogo, la Confederazione francese della macelleria, della macelleria-salumeria e della gastronomia (di seguito «CFBCT») ha sostenuto che la misura in discussione non soddisfaceva i criteri di definizione di un aiuto di Stato e che il meccanismo fiscale applicato a talune imprese in funzione del loro fatturato era pienamente giustificato da ragioni attinenti all’economia generale del sistema fiscale. Secondo la CFBCT, la tassa sugli acquisti di carne era riscossa e controllata secondo le norme applicabili in materia di IVA e imposte assimilate. La fissazione della soglia di esenzione era basata su un criterio obiettivo e razionale identico a quello per le soglie applicabili ad altre imposte. La legge del 1996 rientrava nella logica del sistema francese della riscossione dell’IVA. Non aveva dunque lo scopo di fornire un vantaggio straordinario a talune imprese, ma mirava in realtà, con l’introduzione di una soglia d’imposta, a tenere conto della capacità contributiva delle imprese e, in particolare, della redditività dei macellai artigiani.

(34)

In secondo luogo, secondo la CFBCT tale misura non incideva sugli scambi tra Stati membri. Infatti, le dimensioni estremamente ridotte delle imprese interessate dal provvedimento in discussione e il mercato geografico estremamente ristretto in cui operano, permettevano di dubitare dell’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

(35)

Se anche si dovesse ritenere che le aziende esentate dal pagamento della tassa avessero effettivamente beneficiato di un aiuto, la CFBCT sostiene che tale aiuto sarebbe, in ogni caso, compatibile con le norme del trattato.

(36)

La Commissione dovrebbe considerare che l’esenzione delle piccole imprese di macelleria e delle macellerie artigianali era giustificata nella specie da un obiettivo di interesse generale: la gestione della crisi della mucca pazza e il necessario trattamento dei materiali pericolosi. Inoltre, tale misura riguardava solo piccole e medie imprese e sarebbe potenzialmente coperta dai regolamenti di esenzione applicabili all’epoca, ossia il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (11) e il regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (12).

(37)

In ogni caso, la CFBCT sostiene che l’obbligo di recuperare l’aiuto, che conseguirebbe da un’eventuale qualificazione della misura come aiuto di Stato incompatibile, violerebbe l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (13) in quanto una decisione negativa con la quale si imponesse il recupero non terrebbe conto del legittimo affidamento delle imprese beneficiarie.

(38)

In ogni caso, la valutazione a posteriori dell’importo dell’aiuto, sulla base di un’imposizione forfettaria retroattiva, lo collocherebbe al di sotto delle soglie «de minimis», in quanto i potenziali beneficiari di tali aiuti erano per lo più microimprese.

(39)

Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, la società privata in questione svolge, in Francia, un’attività di distribuzione alimentare. Avendo pagato la tassa sull’eliminazione delle carcasse per gli anni dal 2001 al 2003 e avendo chiesto il rimborso della somma versata ai servizi tributari francesi, l’impresa ritiene di avere un interesse a presentare osservazioni nel presente procedimento.

(40)

La società sostiene che, contrariamente a quanto la Commissione ha concluso nella sua decisione di apertura del procedimento, del 5 luglio 2005 (2005/C 228/06) (14), non esisteva alcuna discrepanza tra gli aiuti nel settore dell’eliminazione delle carcasse e la tassa sugli acquisti di carne. Essa ritiene che la tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali pagata per il 2003 sia fondata sull’articolo 302 bis ZD del codice generale delle imposte e finanzi un meccanismo di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE. Poiché questo meccanismo non è stato precedentemente notificato alla Commissione, dovrebbe essere dichiarato illegale.

(41)

Inoltre, la società sostiene che l’esenzione dalla tassa è incompatibile con l’articolo 107 TFUE e che ciò comporterebbe un’incompatibilità della tassa con il principio di uguaglianza dinanzi alle cariche pubbliche e per estensione con le regole in materia di concorrenza.

V.   VALUTAZIONE

(42)

Conformemente all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(43)

Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE si applicano al settore delle carni suine conformemente all’articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (15). Si applicano al settore delle carni bovine conformemente all’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (16). Prima dell’adozione del regolamento (CE) n. 1254/11999, gli articoli 107, 108 e 109 TFUE si applicavano al settore delle carni bovine conformemente all’articolo 24 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio (17). Si applicano ai settori delle carni ovine e caprine conformemente all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all’organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine (18). Si applicano al settore del pollame conformemente all’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (19). Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (20) ha abrogato questi vari regolamenti e sancisce, all’articolo 180, che le regole in materia di aiuti di Stato si applicano ai prodotti di cui sopra.

(44)

Le autorità francesi hanno confermato che l’esenzione dal pagamento della tassa sugli acquisti di carne (detta «tassa sull’eliminazione delle carcasse») concessa nel 2003 a talune imprese di commercializzazione di prodotti agricoli rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006.

(45)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, si ritiene che gli aiuti che soddisfano le condizioni in esso stabilite non corrispondano a tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

(46)

Il regolamento (CE) n. 1998/2006 si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ma, nel caso delle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato CE, unicamente quando l’importo dell’aiuto non è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate e quando l’aiuto non è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

(47)

Ai sensi del suo articolo 5, paragrafo 1, il regolamento (CE) n. 1998/2006 si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2. Il regolamento (CE) n. 1998/2006 è entrato in vigore il 29 dicembre 2006.

(48)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1998/2006, l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. I massimali stabiliti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto è l’equivalente sovvenzione lordo.

(49)

Le imprese in questione erano attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato CE e di altri prodotti ed erano esentate dalla tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali nel 2003. Conformemente alle misure transitorie previste al suo articolo 5, il regolamento (CE) n. 1998/2006 è pertanto applicabile al caso di specie.

(50)

Le autorità francesi hanno accertato che le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1998/2006 erano soddisfatte, dimostrando che l’equivalente sovvenzione dell’aiuto ricevuto individualmente da ogni beneficiario non superava in alcun caso 200 000 EUR su un periodo di tre anni, poiché l’importo massimo di esenzione era di 13 132 EUR all’anno per ciascuna impresa (cfr. considerando 29).

(51)

In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che l’esenzione delle imprese rivenditrici di carne al dettaglio il cui fatturato annuo è inferiore a 762 245 EUR nel 2003 rientri nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 e soddisfi le condizioni ivi previste. Pertanto, tale esenzione non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’esenzione dal pagamento della tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali per il 2003 a favore delle imprese rivenditrici di carne al dettaglio il cui fatturato annuo è inferiore a 762 245 EUR non costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2011

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  A decorrere dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono sostituiti rispettivamente dagli articoli 107 e 108 TFUE. Queste due serie di disposizioni sono identiche nella sostanza. Se del caso, ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 TFUE devono essere considerati rispettivamente come riferimenti agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

(2)  Aiuto di Stato n. N 515 A/03, lettera alle autorità francesi n. C(2004) 936 def. del 30.3.2004.

(3)  GU C 228 del 17.9.2005, pag. 13.

(4)  La società ha chiesto che la sua identità non venisse rivelata.

(5)  GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

(6)  Sulla base di 1 FRF = 0,15 EUR.

(7)  GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2.

(8)  GU L 176 dell’8.7.2005, pag. 1.

(9)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

(10)  Informazioni delle autorità francesi basate su fonti professionali (Centri di gestione della confederazione della macelleria).

(11)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

(12)  GU L 1 del 3.1.2004, pag. 1.

(13)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(14)  Cfr. nota 3.

(15)  GU L 282 dell’1.11.1975.

(16)  GU L 160 del 26.6.1999.

(17)  GU L 148 del 28.6.1968.

(18)  GU L 312 del 20.11.1998.

(19)  GU L 282 dell’1.11.1975.

(20)  GU L 299 del 16.11.2007.