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16.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240/11 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 2 settembre 2011
che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione
(2011/542/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il Consiglio ha concesso all’Irlanda, su richiesta di quest’ultima, assistenza finanziaria [decisione di esecuzione 2011/77/UE (2)] a sostegno di un robusto programma di riforme economiche e finanziarie volto a ristabilire la fiducia e a consentire il ritorno dell’economia verso una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Irlanda, nell’area dell’euro e nell’Unione. |
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(2) |
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 9, della decisione di esecuzione 2011/77/UE, la Commissione, in collaborazione con il Fondo monetario internazionale («FMI») e di concerto con la Banca centrale europea («BCE»), ha portato a termine il terzo riesame dell’efficacia e dell’impatto economico e sociale delle misure concordate e dei progressi compiuti dalle autorità irlandesi nell’attuarle. |
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(3) |
Alla luce delle attuali proiezioni della Commissione in materia di crescita nominale del PIL (1,1 % nel 2011, 2,8 % nel 2012 e 3,8 % nel 2013), il percorso di risanamento di bilancio è in linea con la raccomandazione del Consiglio all’Irlanda, del 7 dicembre 2010, formulata in conformità all’articolo 126, paragrafo 7, del trattato, ed è compatibile con un percorso per il rapporto debito pubblico/PIL del 109,9 % nel 2011, del 116,2 % nel 2012 e del 119,4 % nel 2013. Tale rapporto raggiungerebbe il suo livello più alto nel 2013 e sarebbe successivamente avviato verso un percorso discendente, nell’ipotesi che il disavanzo diminuisca ulteriormente. Le dinamiche del debito risentono di diverse operazioni fuori bilancio, tra cui l’iniezione di capitali alle banche nel 2011 (tradottasi in un aumento netto del debito pari a circa 6 punti percentuali del PIL), l’ipotesi di mantenere considerevoli riserve di liquidità e differenze fra i pagamenti di interessi in base alla contabilità di competenza e di cassa. |
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(4) |
Le autorità irlandesi hanno indicato che, in base ai risultati dell’esercizio di gestione delle passività finora svolto, è realistico pensare che entro il 31 dicembre 2011 il settore privato contribuirà con ulteriori 0,51 miliardi di EUR alla ricapitalizzazione della Bank of Ireland. Alla luce dei costi, già ingenti, che la ricapitalizzazione delle banche ha comportato per la collettività e dato l’approccio prudente adottato per determinare il fabbisogno finanziario della Bank of Ireland, all’ora attuale risulta inutile, e persino inopportuno, che l’Irlanda inietti tale importo di 0,51 miliardi di EUR prima del completamento degli ulteriori contributi del settore privato allo scopo di rispettare la scadenza del programma, poiché ciò comporterebbe un costo di bilancio superiore al necessario e un coefficiente di adeguatezza patrimoniale per la Bank of Ireland inutilmente elevato una volta che gli ulteriori contributi saranno disponibili. La scadenza per portare a termine questa parte della ricapitalizzazione della Bank of Ireland è stata rimandata a fine 2011. |
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(5) |
Alla luce di tali sviluppi, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione 2011/77/UE è così modificata:
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1) |
l’articolo 1, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore dell’Irlanda al massimo in tredici rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima e della terza rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso, le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia raggiunta una volta che tutte le rate siano state erogate.»; |
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2) |
l’articolo 3, paragrafo 7, è così modificato:
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Articolo 2
L’Irlanda è destinataria della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ