9.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 232/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2011

relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria di un memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata

(2011/530/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato un memorandum di cooperazione con l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata («memorandum di cooperazione») conformemente al mandato adottato dal Consiglio il 17 dicembre 2009 che autorizza la Commissione all’apertura dei negoziati.

(2)

Il memorandum di cooperazione è stato siglato da entrambe le parti il 27 settembre 2010 durante la 37a assemblea dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile a Montreal.

(3)

Il memorandum di cooperazione dovrebbe essere firmato e applicato a titolo provvisorio, in attesa del completamento delle procedure necessarie per la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata («memorandum di cooperazione») è approvata a nome dell’Unione, fatta salva la conclusione di detto memorandum di cooperazione.

Il testo del memorandum di cooperazione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare il memorandum di cooperazione a nome dell’Unione.

Articolo 3

Il memorandum di cooperazione si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma, in attesa del completamento delle procedure necessarie per la sua conclusione (1).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011

Per il Consiglio

Il presidente

VÖLNER P.


(1)  La data della firma del memorandum di cooperazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.



9.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 232/1


MEMORANDUM DI COOPERAZIONE

tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata

L’UNIONE EUROPEA («UE»),

e

L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELL’AVIAZIONE CIVILE («ICAO»),

in appresso denominate «le parti»;

RICORDANDO la convenzione sull’aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (la «convenzione di Chicago»), in particolare gli articoli 55, lettera a), e 65,

RICORDANDO il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 218 e 220,

TENENDO PRESENTE la risoluzione A1-10 dell’assemblea dell’ICAO che autorizzava il Consiglio dell’ICAO a adottare gli accordi opportuni con le organizzazioni pubbliche internazionali le cui attività hanno effetti sull’aviazione civile internazionale, in particolare per quanto riguarda la collaborazione tecnica, lo scambio di informazioni e di documenti, la partecipazione a riunioni e gli altri aspetti che possano promuovere una cooperazione efficace,

RICORDANDO la politica e il quadro di cooperazione dell’ICAO relativamente agli organismi regionali di aviazione civile e alle organizzazioni regionali competenti, tra l’altro, a concludere accordi di cooperazione con questi enti e organizzazioni, come raccomandato dal simposio CE/ICAO sulle organizzazioni regionali, che si è tenuto il 10-11 aprile 2008 a Montreal,

CONSIDERANDO che la maggior parte delle norme ICAO nei settori della sicurezza aerea (safety), della protezione della navigazione aerea (security), della gestione del traffico aereo e della protezione ambientale sono incluse nelle pertinenti disposizioni del diritto dell’UE,

CONSIDERANDO il memorandum di cooperazione (MOC) tra l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) per quanto concerne l’audit del monitoraggio della sicurezza e le questioni connesse, firmato a Montreal il 21 marzo 2006,

CONSIDERANDO il memorandum di cooperazione tra la Comunità europea e Organizzazione internazionale dell’aviazione civile per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse, firmato a Montreal il 17 settembre 2008,

CONSIDERANDO che la Comunità europea e le Nazioni Unite hanno firmato il 29 aprile 2003 un nuovo accordo quadro finanziario e amministrativo (FAFA) cui l’ICAO ha aderito mediante un accordo con la Comunità europea firmato il 7 dicembre 2004,

CONSIDERATO che il presente memorandum di cooperazione non esclude né pregiudica le forme di cooperazione esistenti tra le parti se esse rimangono in vigore,

CONSIDERATA la risoluzione A36-2 dell’Assemblea dell’ICAO che, tra l’altro, riconosce che l’istituzione di sistemi di monitoraggio della sicurezza regionali e sub-regionali, comprese le organizzazioni regionali di monitoraggio della sicurezza, è molto importante per assistere gli Stati nell’assolvimento delle loro obbligazioni ai sensi della convenzione di Chicago, attraverso economie di scala e l’armonizzazione su larga scala, e che invita il segretariato generale a continuare a incentivare la coordinazione e la cooperazione tra i programmi ispettivi universali di monitoraggio della sicurezza dell’ICAO (ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme — USOAP) e i programmi di audit delle altre organizzazioni connesse alla sicurezza aerea, e inoltre invita il Consiglio a promuovere il concetto di sistemi di monitoraggio della sicurezza regionali e sub-regionali, comprese le organizzazioni regionali e di monitoraggio della sicurezza,

CONSIDERANDO che le parti condividono l’obiettivo di raggiungere il grado più elevato di uniformità della regolamentazione, delle prescrizioni e delle procedure operative europee, in modo da assicurare la conformità con le norme dell’ICAO contenute negli allegati della convenzione di Chicago ai fini della sicurezza aerea e della protezione della navigazione aerea, della gestione del traffico aereo e della protezione ambientale,

CONSIDERANDO che ogni parte gioca un ruolo importante nel conseguimento di questo obiettivo,

CONSIDERANDO che le parti intendono impegnarsi reciprocamente nella cooperazione regionale e scambiarsi reciprocamente informazioni in merito,

CONSIDERANDO che l’UE ha adottato norme comuni nei settori della sicurezza aerea e della protezione della navigazione aerea e che l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e la Commissione europea svolgono ispezioni negli Stati membri dell’UE per controllare l’applicazione di queste norme,

CONSIDERANDO che nell’UE la Commissione europea dispone di poteri rafforzati per garantire l’attuazione della legislazione dell’UE nei settori della sicurezza aerea, della protezione della navigazione, della gestione del traffico aereo e della protezione ambientale,

CONSIDERANDO che gli obiettivi primari dei programmi di controllo dell’ICAO e dei programmi di ispezione dell’UE sono principalmente intesi a rafforzare la sicurezza aerea e la protezione della navigazione aerea, valutando l’applicazione delle norme adottate da ciascuna parte, individuando le eventuali carenze e, se necessario, provvedendo a rettificarle nell’UE,

CONSIDERANDO che l’UE ha istituito un ufficio a Montreal al fine di facilitare il potenziamento delle relazioni e la cooperazione tra l’UE e l’ICAO e di poter quindi intensificare la partecipazione e i contributi da parte dell’UE presso le sedi ICAO,

CONSIDERANDO che, fatti salvi i diritti o le obbligazioni degli Stati membri dell’UE ai sensi della convenzione di Chicago o la relazione esistente tra gli Stati membri dell’UE e l’ICAO risultante dalla loro appartenenza all’ICAO, è auspicabile istituire una mutua cooperazione tra l’UE e l’ICAO nei settori della sicurezza aerea, della protezione della navigazione aerea, della gestione del traffico aereo e della protezione ambientale in modo da garantire una maggiore armonizzazione delle norme e un coordinamento più stretto delle rispettive attività e per ottenere un impiego più proficuo delle risorse limitate ed evitare la ripetizione degli sforzi, preservando tuttavia l’integrità di entrambe le parti,

CONSIDERANDO che le parti riconoscono la necessità di proteggere, nella misura richiesta conformemente alle proprie norme, le informazioni classificate che ricevono dall’altra parte,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1.   Disposizioni generali

Le parti convengono di intensificare le loro relazioni e di istituire una cooperazione più stretta nei settori della sicurezza aerea, della protezione della navigazione aerea, della gestione del traffico aereo e della protezione ambientale e di facilitare, conformemente alle norme procedurali stabilite, la loro partecipazione ad attività e riunioni, in qualità di osservatori, mediante la firma del presente memorandum di cooperazione (MOC) a beneficio dell’aviazione internazionale civile.

Il presente MOC non pregiudica i diritti e le obbligazioni degli Stati membri dell’UE ai sensi della convenzione di Chicago o la relazione esistente tra l’ICAO e gli Stati membri dell’UE derivante dalla partecipazione degli Stati membri all’ICAO.

Il presente MOC non comprende o non riguarda le decisioni adottate dall’ICAO o dall’UE, in particolare nei settori della normalizzazione o della regolamentazione, ma stabilisce una cooperazione regolamentare nelle fasi preparatorie delle suddette attività.

L’ufficio dell’Unione europea a Montreal, che rappresenta l’UE presso le sedi ICAO, facilita le relazioni UE-ICAO e svolge il ruolo di principale punto di contatto UE con l’ICAO in tutte le questioni relative all’applicazione del presente MOC.

2.   Obiettivi

2.1.

Il presente MOC:

a)

istituisce un quadro per migliorare le relazioni tra le parti;

b)

rafforza la cooperazione tre le parti;

c)

identifica i settori di mutua cooperazione tra le parti; e

d)

fissa i termini, le condizioni e i meccanismi di cooperazione tra le parti.

3.   Campo di applicazione

3.1.

Il presente MOC istituisce la cooperazione tra le parti nei settori di seguito menzionati:

a)

sicurezza aerea (safety),

b)

protezione della navigazione aerea (aviation security);

c)

gestione del traffico aereo; e

d)

protezione ambientale.

3.2.

I settori di cui al paragrafo 3.1 del presente articolo costituiscono oggetto di allegati separati del MOC.

3.3.

Le parti possono istituire accordi di lavoro specificando i meccanismi e i procedimenti reciprocamente concordati necessari per l’efficace applicazione delle attività di cooperazione fissate dagli allegati del presente MOC.

3.4.

Gli allegati adottati ai sensi del presente MOC costituiscono parte integrante dello stesso.

4.   Forme di cooperazione

4.1.

Le parti:

a)

istituiscono meccanismi di consultazione, coordinamento e cooperazione e di scambio di informazioni;

b)

facilitano l’armonizzazione dei requisiti di rendimento e di interoperabilità delle nuove tecnologie e dei nuovi sistemi;

c)

coordinano i rispettivi programmi di audit e di ispezione, compresi i risultati e le attività di assistenza tecnica, per ottenere un impiego più proficuo delle risorse limitate ed evitare la ripetizione delle stesse attività;

d)

scambiano informazioni sul rispetto delle norme ICAO;

e)

istituiscono accordi affinché l’UE possa offrire competenza e risorse all’ICAO, anche con forme di distacchi di personale sotto l’autorità esclusiva del segretariato generale, assistenza tecnica e formazione specializzata, laddove possibile;

f)

consentono la partecipazione di una parte alle attività dell’altra parte, ai programmi di audit e di ispezione nonché ai programmi di formazione, laddove necessario, offrendo simultaneamente agli osservatori dell’UE la partecipazione alle missioni di audit dell’ICAO negli Stati membri dell’UE, esclusivamente con il consenso dello Stato membro. Gli esperti dell’UE partecipanti agli audit ICAO in qualità di esperti distaccati devono trattare le informazioni sulla missione di audit alla stregua di informazioni strettamente confidenziali conformemente alle norme applicabili dell’ICAO; e

g)

fatti salvi gli obblighi incombenti alle parti in materia di confidenzialità e fatta salva l’applicazione delle pertinenti norme in materia di riservatezza di cui all’articolo 6, condividono informazioni in formato elettronico, dati e pubblicazioni ufficiali, e forniscono un accesso reciproco a banche dati e potenziano i collegamenti reciproci per completare le rispettive banche dati esistenti.

5.   Attività di cooperazione

5.1.

Le parti convengono, come specificato negli allegati del presente MOC, di eseguire congiuntamente le seguenti attività di cooperazione. Le parti:

5.1.1.

istituiscono meccanismi di consultazione, cooperazione e scambio di informazioni, in particolare:

a)

istituiscono e applicano meccanismi congiunti di dialogo, consultazione e condivisione regolare delle informazioni;

b)

garantiscono che le parti siano tenute informate, con congruo preavviso, su decisioni, attività, iniziative, riunioni ed eventi relativi al presente MOC nei settori della sicurezza aerea, della protezione della navigazione aerea, della gestione del traffico e della protezione ambientale e che ne ricevano la documentazione relativa. Se necessario possono essere organizzate sessioni di informazione;

c)

forniscono l’accesso gratuito a tutti i documenti e alle pubblicazioni ufficiali;

d)

consentono l’accesso alle banche dati e alle informazioni sui siti web all’altra parte; e

e)

garantiscono che l’UE riceva ed abbia accesso elettronico a tutte le lettere degli Stati dell’ICAO il cui contenuto rientri nel campo d’applicazione del presente MOC e dei suoi allegati;

5.1.2.

istituiscono un quadro di cooperazione per meglio coordinare i programmi di audit e di ispezione, in modo da garantire un impiego più proficuo delle risorse limitate ed evitare la ripetizione delle stesse attività;

5.1.3.

istituiscono meccanismi congiunti per un intenso coordinamento della programmazione e dell’assistenza tecnica;

5.1.4.

cooperano nel promuovere l’interoperabilità mondiale delle nuove tecnologie e dei nuovi sistemi e istituiscono meccanismi congiunti di cooperazione rafforzata nell’utilizzo di nuove tecnologie;

5.1.5.

garantiscono tempestive consultazioni reciproche per un miglior coordinamento e una maggiore coerenza tra regolamenti, politiche, approcci e le norme internazionali e pratiche raccomandate (International Standards and Recommended Practices — SARP) dell’ICAO;

5.1.6.

istituiscono accordi di lavoro per facilitare lo scambio di esperti e di risorse secondo le seguenti modalità:

a)

l’ICAO fornisce all’UE esperti e consulenza sulle migliori pratiche di attuazione delle SARP;

b)

l’UE fornisce competenze specialistiche all’ICAO, in particolare sotto forma di personale distaccato presso il segretariato dell’ICAO;

c)

l’UE si impegna a erogare all’ICAO un contributo finanziario per coprire i costi derivanti dall’applicazione del presente MOC, inclusi i costi amministrativi, di fornitura di documentazione e di pubblicazioni e servizi connessi, di utilizzo degli uffici presso la sede dell’ICAO e i costi delle tecnologie dell’informazione;

d)

l’UE si impegna a erogare all’ICAO contributi finanziari per sostenere programmi di cooperazione tecnica dell’ICAO ed altre attività dell’ICAO da concordarsi con il comitato misto in sintonia con l’accordo quadro finanziario ed amministrativo (FAFA); e

e)

l’istituzione eventuale di un nuovo quadro o di nuovi termini e condizioni sul distacco e sui contributi finanziari all’ICAO nell’ambito del presente MOC deve essere definita nell’ambito di piani di lavoro specifici concordati nel comitato misto. Detti accordi di lavoro devono includere la possibilità per l’UE di chiedere informazioni finanziarie all’ICAO nel quadro dei contributi summenzionati;

5.1.7.

si informano reciprocamente sui relativi programmi di formazione e facilitano la partecipazione reciproca, se necessario;

5.1.8.

organizzano e coordinano eventi di interesse comune, se necessario.

6.   Riservatezza

6.1.

Le parti adottano tutte le ragionevoli precauzioni necessarie per impedire la divulgazione non autorizzata di informazioni ricevute nell’ambito del presente MOC e dei suoi allegati. Una parte può, nel fornire informazioni all’altra parte, designare le informazioni che essa ritiene non possano essere divulgate.

6.2.

Le parti convengono di salvaguardare, nella misura richiesta dalle loro rispettive norme, regolamentazioni e leggi, la protezione delle informazioni classificate ricevute dall’altra parte in applicazione del presente MOC e dei suoi allegati.

6.3.

In particolare, fatte salve le rispettive norme, regolamentazioni e leggi, le parti non divulgano informazioni considerate private che siano state ricevute dall’altra parte nell’ambito del presente MOC e dei suoi allegati. Tali informazioni devono essere adeguatamente segnalate come tali, conformemente alle norme rispettive delle parti.

6.4.

Le parti convengono sugli accordi di lavoro relativi a ulteriori procedimenti di protezione delle informazioni classificate fornite ai sensi del presente MOC e dei suoi allegati, se necessario. Le suddette procedure prevedono la possibilità per ogni parte di verificare le misure di protezione adottate dall’altra parte.

7.   Comitato misto delle parti

7.1.

È istituito un comitato misto composto da rappresentanti delle parti. Il comitato misto è co-presieduto da un rappresentante di ogni parte ed è responsabile del buon funzionamento degli allegati del presente MOC, compresa l’adozione degli allegati.

7.2.

Il comitato misto si riunisce almeno una volta l’anno per analizzare l’applicazione degli allegati del presenteMOC. Detta riunione deve essere organizzata in modo efficiente in termini di costi. Ogni parte può chiedere in qualunque momento una riunione del comitato misto.

7.3.

Il comitato misto può esaminare qualsiasi aspetto relativo al funzionamento e all’applicazione degli allegati del presente MOC. In particolare, esso è incaricato di:

a)

risolvere le questioni relative all’applicazione e all’attuazione degli allegati del presente MOC;

b)

esaminare le modalità per migliorare il funzionamento degli allegati del presente MOC ed esprimere le opportune raccomandazioni alle parti per la modifica degli stessi;

c)

adottare gli allegati del presente MOC e gli accordi di lavoro nell’ambito di applicazione degli allegati o delle modifiche degli stessi;

d)

considerare le questioni finanziarie connesse alle risorse relative all’attuazione del MOC e dei suoi allegati; e

e)

risolvere qualsiasi divergenza o controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente MOC e dei suoi allegati.

7.4.

Il comitato misto funziona sulla base dell’accordo tra i presidenti di ciascuna parte.

8.   Risoluzione delle controversie

8.1.

Una parte può chiedere una consultazione con l’altra parte su qualsiasi questione connessa al presente MOC. L’altra parte risponde prontamente a tale richiesta e avvia le consultazioni entro 45 giorni, ad una data convenuta tra le parti.

8.2.

Le parti pongono in essere tutti gli sforzi necessari per risolvere le eventuali controversie tra le stesse derivanti dalla loro cooperazione ai sensi del presente MOC al livello tecnico più basso possibile mediante consultazioni.

8.3.

Qualora la controversia non sia risolta conformemente a quanto disposto al paragrafo 8.2 del presente articolo, la parte può sottoporre la questione al comitato misto che provvederà a consultazioni in materia, a norma dell’articolo 7 del presente MOC, al fine di risolverla tramite negoziati.

8.4.

Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi da 8.1 a 8.3 del presente articolo, alla risoluzione delle controversie relative alla gestione finanziaria si applicano le disposizioni del FAFA relative alla risoluzione delle controversie.

8.5.

Nessuna disposizione del presente MOC rappresenta una rinuncia a qualsiasi privilegio o immunità delle parti.

9.   Entrata in vigore, modifiche e risoluzione

9.1.

In attesa dell’entrata in vigore, il presente MOC è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

9.2.

Il presente MOC entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore e rimane in vigore fino all’eventuale estinzione.

9.3.

Il presente MOC può essere denunciato in qualsiasi momento da una parte. La denuncia deve essere fatta con un preavviso scritto di sei mesi notificato all’altra parte, a meno che la suddetta notifica di denuncia sia stata ritirata di comune accordo tra le parti prima dello scadere di questo termine.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Per la Unió Europea

Image

Image

За Международната организация за гражданско въздухоплаване

Por la Organización Internacional de Aviación Civil

Za Mezinárodní organizaci pro civilní letectví

For Organisationen for International Civil Luftfart

Für die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation

Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni nimel

Για τη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας

For The International Civil Aviation Organisation

Pour l’Organisation de l’aviation civile internationale

Per l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile

Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas vārdā

Tarptautinės Civilinės aviacijos organizacijos vardu

A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet részéről

Għall-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali

Voor de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie

W imieniu Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

Pela Organização da Aviação Civil Internacional

Pentru Organizația Aviației Civile Internaționale

Za Medzinárodnú organizáciu civilného letectva

Za Mednarodno organizacijo civilnega letalstva

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön puolesta

För internationella civila luftfartsorganisationen

Image