11.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 206/50 |
DECISIONE 2011/499/PESC DEL CONSIGLIO
del 1o agosto 2011
che modifica e proroga la decisione 2010/450/PESC che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sudan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
L’11 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/450/PESC (1) che nomina la sig.ra Rosalind MARSDEN rappresentante speciale dell’Unione europea («RSUE») per il Sudan per il periodo dal 1o settembre 2010 al 31 agosto 2011. |
(2) |
Il 9 luglio 2011 la Repubblica del Sudan meridionale ha dichiarato la propria indipendenza e da allora la RSUE si occupa di due paesi indipendenti. |
(3) |
La sig.ra Rosalind MARSDEN dovrebbe essere nominata RSUE per la Repubblica del Sudan e per la Repubblica del Sudan meridionale per il periodo dal 9 luglio 2011 al 30 giugno 2012. È opportuno di conseguenza modificare e prorogare la decisione 2010/450/PESC. |
(4) |
La RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/450/PESC è così modificata:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: |
2) |
gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 1 Rappresentante speciale dell’Unione europea La sig.ra Rosalind MARSDEN è nominata rappresentante speciale dell’Unione europea (“RSUE”) per la Repubblica del Sudan (“Sudan”) e per la Repubblica del Sudan meridionale (“Sudan meridionale”) per il periodo dal 9 luglio 2011 al 30 giugno 2012. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“AR”). Articolo 2 Obiettivi politici Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione europea (“l’UE” o “l’Unione”) in rapporto al Sudan e al Sudan meridionale, vale a dire collaborare con le parti sudanesi, l’Unione africana (“UA”) e le Nazioni Unite (“ONU”) e altri soggetti interessati a livello nazionale, regionale e internazionale per giungere a una pacifica coesistenza tra il Sudan e il Sudan meridionale in seguito alla scadenza dell’accordo globale di pace (“CPA”) e all’indipendenza del Sudan meridionale intervenuta il 9 luglio 2011. Gli obiettivi politici dell’Unione comprendono un contributo attivo alla risoluzione di eventuali questioni in sospeso del CPA e successive a quest’ultimo e un aiuto alle parti affinché attuino quanto convenuto, un sostegno agli sforzi volti a stabilizzare l’instabile zona di frontiera tra nord e sud, il sostegno alla costruzione istituzionale e la promozione della stabilità, della sicurezza e dello sviluppo nel Sudan meridionale, la facilitazione di una soluzione politica del conflitto nel Darfur, la promozione della governance democratica, della responsabilità e del rispetto dei diritti umani, inclusa una cooperazione con la Corte penale internazionale, il mantenimento dell’impegno nel Sudan orientale; il miglioramento dell’accesso umanitario nell’intero territorio del Sudan e del Sudan meridionale. Inoltre, il mandato dell’RSUE si baserà sull’obiettivo politico dell’Unione di contribuire all’attenuazione e all’eliminazione delle minacce alla stabilità del Sudan meridionale e della regione in generale rappresentate dall’Esercito di resistenza del Signore (“LRA”). Articolo 3 Mandato 1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, la RSUE ha il mandato di:
2. Ai fini dell’espletamento del suo mandato, la RSUE tra l’altro:
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3) |
all’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo: «3. La RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l’azione esterna (“SEAE”).»; |
4) |
all’articolo 5 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’importo di riferimento finanziario di 1 820 000 EUR sarà aumentato di 955 000 EUR per coprire le spese connesse con il mandato della RSUE per il periodo dal 1o settembre 2010 al 30 giugno 2012.»; |
5) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Costituzione e composizione della squadra 1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, la RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. La RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra. 2. Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso la RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione presso la RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati alla RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro. 3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato o del SEAE ed assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE. 4. Uffici dell’RSUE sono mantenuti a Bruxelles, a Khartoum e a Juba e comprendono il necessario personale di sostegno politico, amministrativo e logistico.»; |
6) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Sicurezza delle informazioni classificate UE La RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2). |
7) |
l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Sicurezza In conformità della politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, la RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e sulla base della situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
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8) |
all’articolo 11 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La RSUE riferisce periodicamente al CPS sulla situazione nel Darfur e sulla situazione del Sudan e del Sudan meridionale.»; |
9) |
nell’articolo 12 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione, incluse quelle di Khartoum, Juba, Addis Abeba e New York, e con i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere la RSUE nell’esecuzione del mandato. La RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.»; |
10) |
l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Riesame L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. La RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro gennaio 2012 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 9 luglio 2011.
Fatto a Bruxelles, addì 1o agosto 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 211 del 12.8.2010, pag. 42.
(2) GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.»;