10.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2011

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di fosfato di tris (2-cloro-1-metiletile) originario della Repubblica popolare cinese

(2011/498/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Apertura

(1)

Il 23 luglio 2010 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) («avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping, a norma dell’articolo 5 del regolamento di base, riguardante le importazioni nell’Unione di fosfato di tris (2-cloro-1-metiletile) («TCPP») originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato»).

(2)

Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 9 giugno 2010 dal Consiglio europeo dell’industria chimica (CEFIC) («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 25 %, della produzione complessiva dell’Unione di TCPP. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all’esistenza di pratiche di dumping sul TCPP originario della RPC e al conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

2.   Parti interessate dal procedimento

(3)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura del procedimento il denunziante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché le loro associazioni e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(4)

Visto il numero apparentemente elevato di produttori esportatori e di importatori, nell’avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori e gli importatori sono stati invitati a contattare la Commissione fornendo, secondo quanto specificato nell’avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta (1o luglio 2009-30 giugno 2010).

(5)

Dopo aver esaminato le informazioni presentate e visto il numero elevato di importatori dichiaratisi disposti a cooperare, si è deciso che occorreva procedere al campionamento per quanto riguarda gli importatori indipendenti. Dato lo scarso numero di produttori esportatori dichiaratisi disposti a collaborare, non si è ritenuto necessario costituire un campione dei produttori esportatori.

(6)

Sei importatori indipendenti, che rappresentano il 25 % delle importazioni nell’Unione, hanno accettato di essere inclusi nel campione. Sono stati inclusi nel campione due importatori che rappresentano circa il 20 % delle importazioni originarie della RPC e oltre l’80 % delle importazioni effettuate dagli importatori che hanno accettato di essere inclusi nel campione. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni in merito alla selezione del campione. Non sono state sollevate obiezioni per quanto concerne la selezione del campione.

(7)

La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione, ai produttori dell’Unione, agli utilizzatori dell’Unione notoriamente interessati e ai produttori noti del paese di riferimento, in questo caso gli Stati Uniti d’America («USA»). Hanno risposto al questionario quattro produttori esportatori della RPC, un produttore del paese di riferimento, tre produttori dell’Unione, due importatori inclusi nel campione e 35 utilizzatori dell’UE. Uno dei quattro produttori esportatori cinesi ha tuttavia risposto in maniera gravemente incompleta al questionario ed è quindi stato considerato come se non avesse collaborato.

(8)

Per consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o il trattamento individuale («TI»), la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta ai produttori esportatori che si sono manifestati entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Due (gruppi di) società hanno chiesto il TEM a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base o il TI, a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, dello stesso regolamento, qualora l’inchiesta avesse stabilito che essi non soddisfacevano le condizioni per ottenere il TEM. Una società ha chiesto unicamente il TI.

(9)

La Commissione ha raccolto e verificato le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti società.

 

Produttori esportatori della RPC

Albemarle Chemicals (Nanjing), Nanjing, RPC,

Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd, Yixing, RPC.

 

Importatori collegati dell’UE

Albemarle Europe, Louvain-La-Neuve, Belgio,

Shekoy Chemicals Europe B.V., Breda, Paesi Bassi.

 

Produttori dell’Unione

ICL-IP Bitterfeld GmbH, Bitterfeld-Wolfen, Germania,

LANXESS Deutschland GmbH, Leverkusen, Germania,

PCC Rokita SA, Brzeg Dolny, Polonia.

(10)

Vista l’esigenza di stabilire un valore normale per i produttori esportatori della RPC a cui potrebbe non essere concesso il TEM e per il produttore esportatore che ha richiesto unicamente il TI, è stato effettuato un accertamento per determinare il valore normale sulla base dei dati di un paese di riferimento, in questo caso gli USA, presso la sede della seguente società:

ICL-IP America Inc., St. Louis, Missouri, USA.

2.1.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(11)

L’inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha preso in considerazione il periodo compreso tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’esame delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2007 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»).

3.   Prodotto in esame e prodotto simile

3.1.   Prodotto in esame

(12)

Il prodotto in esame è il fosfato di tris (2-cloro-1-metiletile) originario della RPC, attualmente classificato al codice NC ex 2919 90 00.

Il prodotto ha il numero Customs and Statistics (CUS) 0024577-2. È detto anche «TCPP» ed è noto con i seguenti sinonimi:

2-Propanol, 1-cloro, fosfato (3:1),

tris(monocloroisopropil)fosfato (TMCP),

tris(2-cloroisopropil)fosfato (TCIP),

acido fosforico, tris(2-cloro-1-metiletile)estere,

tris(beta-cloroisopropil)fosfato,

1-cloro-2-propanol fosfato (3:1).

(13)

Il prodotto in esame è un ritardante di fiamma usato principalmente nella produzione di poliuretano (PUR) destinato al settore della costruzione e alla fabbricazione di mobili.

3.2.   Prodotto simile

(14)

Dall’inchiesta è emerso che il TCPP prodotto e venduto sul mercato interno della RPC e il TCPP importato nell’Unione originario della RPC, nonché quello prodotto e venduto sul mercato interno degli USA, paese di riferimento, e quello prodotto e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi. Di conseguenza, tali prodotti sono considerati prodotti analoghi conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

4.   Conclusioni preliminari e procedimento successivo

(15)

Il 27 aprile 2011 la Commissione ha trasmesso alle parti interessate un documento d’informazione in cui esponeva le sue conclusioni preliminari per quanto concerne il procedimento in questione. Tenuto conto della necessità di approfondire determinati aspetti dell’inchiesta, si è ritenuto appropriato non istituire misure provvisorie ma continuare l’inchiesta. Tutte le parti hanno avuto la possibilità di presentare elementi di prova e osservazioni pertinenti sulle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto l’opportunità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

B.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(16)

Con lettera del 16 giugno 2011 indirizzata alla Commissione, il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia.

(17)

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione.

(18)

La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall’inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura fosse contraria all’interesse dell’Unione. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non è però pervenuto alcun commento tale da giustificare una modifica di questa decisione.

(19)

La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di fosfato di tris (2-cloro-1-metiletile) originario della PRC debba essere chiuso senza l’istituzione di misure antidumping,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di fosfato di tris (2-cloro-1-metiletile) originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato al codice NC ex 2919 90 00, è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 201 del 23.7.2010, pag. 5.