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29.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 197/20 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2011
che esonera la prospezione di giacimenti di petrolio e di gas e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi in Danimarca, ad esclusione della Groenlandia e delle Isole Fær Øer, dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali
[notificata con il numero C(2011) 5312]
(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/481/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo 30, paragrafi 4 e 6,
vista la domanda presentata dal Regno di Danimarca tramite posta elettronica il 26 maggio 2011,
considerando quanto segue:
I. FATTI
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(1) |
Il 26 maggio 2011 la Commissione ha ricevuto una domanda da parte del Regno di Danimarca, trasmessa per posta elettronica, a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 2004/17/CE. |
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(2) |
La domanda presentata dal Regno di Danimarca riguarda la prospezione di giacimenti di petrolio e di gas e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi in Danimarca, ad esclusione della Groenlandia e delle Isole Fær Øer. In linea con precedenti decisioni della Commissione in materia di concentrazioni (2), nella domanda sono state descritte due attività distinte:
Conformemente alle summenzionate decisioni della Commissione, ai fini della presente decisione il termine «produzione» include anche lo «sviluppo», ossia la creazione delle infrastrutture adeguate per la futura produzione (piattaforme petrolifere, oleodotti, terminali, ecc.). Inoltre, in base alla prassi consolidata della Commissione, si ritiene che «lo sviluppo, la produzione e la vendita di petrolio greggio» costituiscano un «unico mercato del prodotto rilevante» (3). Pertanto, ai fini della presente decisione, con il termine «produzione» si intende sia lo «sviluppo» che la (prima) vendita di petrolio |
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(3) |
In Danimarca le società che partecipano alle concessioni di petrolio e/o gas come concessionarie o esercenti sono 29, mentre gli operatori responsabili dell’attuale produzione di petrolio e gas sono tre: Mærsk Olie og Gas A/S («Mærsk», 15 giacimenti), DONG E&P A/S («Dong», 3 giacimenti) e Hess Denmark ApS («Hess», 1 giacimento) (4). Inoltre, Wintershall Nordzee B.V. e Altinex Oil Denmark A/S (NORECO) hanno scoperto, in qualità di operatori, giacimenti non sviluppati nei quali non è attiva alcuna produzione. Per diversificare il rischio, la normale gestione delle attività di esplorazione e sfruttamento avviene attraverso accordi di joint venture, nei quali una delle parti viene nominata «operatore» e le altre parti ottengono una quota proporzionale del petrolio e del gas prodotti dal consorzio. I partecipanti diversi dall’operatore hanno il pieno controllo sul luogo, sui tempi e sui destinatari delle vendite, e sono quindi nel contempo partner e concorrenti degli operatori. |
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(4) |
La domanda è stata presentata, e quindi approvata, dalla Konkurrence og Forbrugerstyrelsen (l’autorità danese per la concorrenza e la tutela dei consumatori). |
II. QUADRO GIURIDICO
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(5) |
L’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE dispone che gli appalti destinati a permettere la prestazione di un’attività rientrante nel campo di applicazione della direttiva stessa non siano soggetti alla direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’esposizione diretta alla concorrenza viene valutata sulla base di criteri oggettivi che tengono conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le disposizioni della normativa UE sulla liberalizzazione di un determinato settore o di parti di esso. |
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(6) |
Dato che la Danimarca ha attuato e applicato la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (5), il mercato può essere considerato liberamente accessibile conformemente all’articolo 30, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2004/17/CE. L’esposizione diretta alla concorrenza su un determinato mercato deve essere valutata sulla base di vari criteri, nessuno dei quali è necessariamente determinante. |
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(7) |
Ai fini della valutazione dell’esposizione degli operatori rilevanti alla concorrenza diretta sui mercati oggetto della presente decisione, i criteri di cui tener conto sono la quota di mercato dei principali operatori e il grado di concentrazione sui predetti mercati. Dato che le condizioni variano per le diverse attività oggetto della presente decisione, si procede a una valutazione distinta per ogni attività/mercato. |
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(8) |
La presente decisione fa salva l’applicazione delle regole della concorrenza. |
III. VALUTAZIONE
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(9) |
Nelle precedenti decisioni della Commissione menzionate al considerando 2 si è ritenuto che ognuna delle due attività oggetto della presente domanda (prospezione di petrolio e gas naturale e produzione di petrolio) costituisca un mercato del prodotto distinto. Occorre pertanto esaminarle separatamente. |
Prospezione di petrolio e gas naturale
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(10) |
In base alla prassi consolidata della Commissione (6), la prospezione di petrolio e di gas naturale costituisce un unico mercato del prodotto rilevante poiché è impossibile stabilire dall’inizio se la prospezione porterà alla scoperta di petrolio o gas naturale. Sempre sulla base della stessa consolidata prassi della Commissione è stato inoltre stabilito che la portata geografica di tale mercato è mondiale. Ai fini della presente decisione la definizione viene mantenuta, non essendovi indicazioni che in questo caso sarebbe diversa. |
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(11) |
È possibile misurare le quote di mercato degli operatori attivi nella prospezione in base a tre variabili: la spesa in conto capitale, le riserve comprovate e la produzione prevista. È stato considerato inadeguato utilizzare la spesa in conto capitale per misurare le quote di mercato degli operatori attivi nel mercato della prospezione, tra l’altro a causa delle grandi differenze esistenti tra i livelli di investimento necessari in aree geografiche diverse. Ad esempio, sono necessari investimenti maggiori per le prospezioni di petrolio e gas nel Mare del Nord piuttosto che in Medio Oriente. |
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(12) |
Di norma sono stati applicati altri due parametri per valutare le quote di mercato degli operatori economici di questo settore: le loro quote di riserve comprovate e di produzione prevista (7). |
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(13) |
Al 31 dicembre 2009, in base alle informazioni disponibili, le riserve mondiali comprovate di petrolio e di gas ammontavano a un totale di 385,58 miliardi di metri cubi standard equivalente petrolio (di seguito Sm3 o. e.) (8). Al 31 dicembre 2009, le riserve combinate comprovate di petrolio e di gas in Danimarca ammontavano a poco più di 0,19 miliardi di Sm3 o. e. (9), ossia poco più dello 0,05 % delle riserve mondiali. La quota dei singoli enti aggiudicatori operanti in Danimarca è, ovviamente, ancora inferiore. In base alle informazioni disponibili esiste una correlazione diretta tra le riserve comprovate di petrolio e gas e la produzione futura prevista. Nessuna delle informazioni disponibili indica pertanto che la quota di mercato dei singoli enti aggiudicatori operanti in Danimarca sarebbe sostanzialmente diversa se misurata in termini di produzione prevista anziché di quota di riserve comprovate. Dato il legame tra le riserve comprovate e la produzione effettiva, questi fatti possono essere considerati tra l’altro come un indice dello stato della concorrenza nel mercato interessato. |
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(14) |
Il mercato della prospezione non presenta un elevato grado di concentrazione. Società pubbliche a parte, il mercato è caratterizzato dalla presenza di tre operatori privati internazionali integrati verticalmente, le cosiddette super majors (BP, ExxonMobil e Shell) e di un certo numero di cosiddette majors. Questi elementi sono un indice dell’esposizione diretta alla concorrenza. |
Produzione di petrolio
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(15) |
In base alla prassi consolidata della Commissione (10), lo sviluppo e la produzione di petrolio (greggio) costituiscono un mercato del prodotto distinto la cui portata geografica è mondiale. Ai fini della presente decisione la definizione viene mantenuta, non essendovi indicazioni che in questo caso sarebbe diversa. In base alle informazioni disponibili (11) la produzione quotidiana totale di petrolio a livello mondiale è stata pari a 79,948 milioni di barili nel 2009. Lo stesso anno in Danimarca è stato prodotto un totale di 0,265 milioni di barili al giorno, pari a una quota di mercato dello 0,33 %. Se si considera la quota 2009 dei singoli enti aggiudicatori operanti in Danimarca, la situazione è la seguente: Mærsk detiene una quota di mercato pari allo 0,5 % della produzione mondiale di petrolio, con una produzione in tutto il mondo di 381 mila (12) barili al giorno; Dong’s detiene una quota pari allo 0,029 % della produzione mondiale di petrolio, con una produzione di 23 mila barili al giorno; Hess, infine, detiene una quota pari allo 0,014 % della produzione mondiale di petrolio, con una produzione totale di 11 575 barili al giorno. |
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(16) |
Ai fini della presente analisi è importante considerare il grado di concentrazione del mercato rilevante nel suo insieme. In quest’ottica, la Commissione osserva che il mercato della produzione di petrolio greggio è caratterizzato dalla presenza di grandi società statali e di tre operatori privati internazionali integrati verticalmente (le cosiddette super majors: BP, ExxonMobil e Shell, le cui quote di produzione di greggio nel 2009 ammontavano rispettivamente al 3,2 %, al 3,0 % e al 2 %) nonché di un certo numero di cosiddette majors (13). Questi fattori suggeriscono che il mercato comprende alcuni operatori tra i quali si può presumere esista un’effettiva concorrenza. |
IV. CONCLUSIONI
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(17) |
Sulla base dei fattori esaminati ai considerando da 5 a 16, si può ritenere che la condizione dell’esposizione diretta alla concorrenza fissata dall’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE sia rispettata in Danimarca, ad esclusione della Groenlandia e delle Isole Fær Øer, per i seguenti servizi:
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(18) |
Dato che la condizione della libera accessibilità del mercato può considerarsi rispettata, la direttiva 2004/17/CE non deve applicarsi quando gli enti aggiudicatori attribuiscono contratti destinati a consentire la prestazione in Danimarca, ad esclusione della Groenlandia e delle Isole Fær Øer, dei servizi menzionati alle lettere a) e b) del considerando 17, né quando si organizzano concorsi di progettazione ai fini dell’esercizio di tale attività nelle predette aree geografiche. |
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(19) |
Generalmente i giacimenti possono produrre sia petrolio che gas, in diverse proporzioni. La produzione di gas non è soggetta a questa domanda di esonero, e per questo settore continua ad applicarsi la direttiva 2004/17/CE. Qualora un giacimento produca sia petrolio che gas, si ricorda che gli appalti che riguardano più attività sono trattati in conformità con l’articolo 9 della direttiva 2004/17/CE. Ciò significa che quando un ente aggiudicatore è impegnato in appalti «misti» che riguardano entrambe le attività (ossia le attività realizzate sia in esonero della direttiva 2004/17/CE sia non in esonero) si terranno in considerazione le attività alle quali l’appalto è destinato in via principale. In caso di appalto misto, se il fine è essenzialmente quello di sostenere la produzione di gas, si applicano le disposizioni della direttiva 2004/17/CE. Se risulta obiettivamente impossibile determinare le attività alle quali l’appalto è principalmente destinato, il contratto è dichiarato aggiudicato conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva. |
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(20) |
La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto nel periodo tra maggio e luglio 2011, quale risulta dalle informazioni presentate dalle autorità danesi. Essa potrà essere rivista, qualora cambiamenti significativi della situazione giuridica e di fatto comportino il non rispetto delle condizioni di applicabilità di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE. |
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(21) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La direttiva 2004/17/CE non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la prestazione dei seguenti servizi in Danimarca, ad esclusione della Groenlandia e delle Isole Fær Øer:
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a) |
prospezione di petrolio e gas naturale; e |
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b) |
produzione di petrolio. |
Articolo 2
Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2011.
Per la Commissione
Michel BARNIER
Membro della Commissione
(1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) Cfr. in particolare la decisione 2004/284/CE della Commissione, del 29 settembre 1999, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE (caso n. IV/M.1383 — Exxon/Mobil) e decisioni successive, tra l’altro la decisione del 3 maggio 2007 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (caso n. COMP/M.4545 — STATOIL/HYDRO) conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
(3) Cfr. inter alia la decisione 2001/45/CE della Commissione, del 29 settembre 1999, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE (caso IV/M.1532 BP Amoco/Arco), considerando 14 (GU L 18 del 19.1.2001, pag. 1).
(4) I giacimenti menzionati sono quelli attivi.
(5) GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3, e GU L 79 del 29.3.1996, pag. 30.
(6) Cfr. in particolare la summenzionata decisione Exxon/Mobil e la più recente decisione della Commissione del 19 novembre 2007 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (caso n. COMP/M.4934 — KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004.
(7) Cfr. in particolare la summenzionata decisione Exxon/Mobil (considerando 25 e 27).
(8) Cfr. punto 5.2.1. della domanda e le fonti ivi citate, in particolare la BP Statistical Review of World Energy, giugno 2010 (di seguito, «statistiche BP 2010»), ad essa allegata.
(9) Ossia 0,06 trilioni di m3 di gas, pari a 0,0594 miliardi di Sm3 o. e., e 0,9 mila milioni di barili di petrolio, pari a 0,135 miliardi di Sm3, per un totale di 0,1944 miliardi di Sm3.
(10) Cfr. nota 6.
(11) Cfr. statistiche BP, pag. 8.
(12) Di cui 90 mila barili estratti giornalmente in Danimarca.
(13) Ad esempio Total, Chevron, Eni e Conoco, le cui quote di mercato sono inferiori a quelle delle super majors.