29.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/13


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2011

relativa ai requisiti di sicurezza per l’attrezzatura da ginnastica cui le norme europee devono conformarsi, secondo il disposto della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/479/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/95/CE stabilisce che le norme europee siano elaborate dagli organismi europei di normalizzazione. Tali norme dovrebbero assicurare che i prodotti soddisfino l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva.

(2)

Secondo la direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(3)

L’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE definisce la procedura di elaborazione delle norme europee. Secondo detta procedura, la Commissione definisce i requisiti di sicurezza specifici a cui le norme europee devono conformarsi e successivamente, in base a detti requisiti, incarica gli organismi europei di normalizzazione di elaborare le norme.

(4)

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti alle norme europee adottate in tal modo. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE, i riferimenti alle norme europee adottate dagli organismi europei di normalizzazione prima dell’entrata in vigore della direttiva possono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea anche in assenza di un mandato della Commissione, se le norme in questione soddisfano l’obbligo generale di sicurezza definito nella direttiva.

(5)

Con la decisione 2005/718/CE (2), la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti di sette norme europee riguardanti la sicurezza dell’attrezzatura da ginnastica.

(6)

Le suddette sette norme europee riguardanti la sicurezza dell’attrezzatura da ginnastica di cui alla decisione 2005/718/CE della Commissione non sono sostenute da un mandato della Commissione adottato in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE.

(7)

Una di queste norme, la EN 913:1996, è stata sostituita da una nuova versione, la EN 913:2008. La nuova versione è stata adottata in seguito all’entrata in vigore della direttiva 2001/95/CE e di conseguenza non è possibile pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea senza un mandato della Commissione contenente requisiti di sicurezza specifici.

(8)

Al fine di valutare la conformità della nuova versione e di qualunque versione successiva delle norme europee in materia di attrezzatura da ginnastica all’obbligo generale di sicurezza della direttiva 2001/95/CE è necessario ripristinare la procedura di cui all’articolo 4 della suddetta direttiva.

(9)

La Commissione deve pertanto determinare dei requisiti di sicurezza specifici per l’attrezzatura da ginnastica per poi affidare agli organismi europei di normalizzazione l’incarico di elaborare, in base a detti requisiti, norme europee pertinenti in materia di attrezzatura da ginnastica.

(10)

Non appena le norme in questione sono disponibili, e a patto che la Commissione decida di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE, l’attrezzatura da ginnastica gode di una presunzione di conformità agli obblighi generali di sicurezza di cui alla direttiva per quanto riguarda i requisiti di sicurezza definiti da dette norme.

(11)

Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15 della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione, per «attrezzatura da ginnastica» si intende l’attrezzatura utilizzata per allenamenti, esercizi o gare, sia in gruppo che individuali. Detta attrezzatura è posizionata sul pavimento o è fissata al soffitto, al muro o a una struttura fissa di altro tipo. È installata in maniera permanente o si può spostare e modificare per l’uso.

Articolo 2

I requisiti specifici di sicurezza ai quali le norme europee concernenti i prodotti di cui all’articolo 1 devono conformarsi in forza dell’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE sono illustrati nell’allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)   GU L 271 del 15.10.2005, pag. 51.


ALLEGATO

REQUISITI SPECIFICI DI SICUREZZA PER ATTREZZATURA DA GINNASTICA

Parte I

Prodotto e definizione

L’attrezzatura da ginnastica interessata dal presente mandato è l’attrezzatura utilizzata per allenamenti, esercizi o gare, sia in gruppo che individuali. Detta attrezzatura è posizionata sul pavimento o è fissata al soffitto, al muro o ad una struttura fissa di altro tipo. È installata in maniera permanente o si può spostare e modificare per l’uso.

Per alcuni tipi specifici di attrezzatura da ginnastica i requisiti generali sono integrati da ulteriori requisiti di sicurezza.

Parte II

A.   Requisiti generali di sicurezza

I prodotti devono conformarsi all’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE ed essere «sicuri» ai sensi dell’articolo 2, lettera b). In particolare, il prodotto è sicuro nelle condizioni di utilizzo normali e ragionevolmente prevedibili, compresi la conservazione in deposito, il trasporto sicuro verso il deposito, l’installazione e la manutenzione, lo smantellamento, e per la sua durata d’uso. Il prodotto è sicuro anche per gli utilizzatori professionisti (ad esempio istruttori ed insegnanti).

In condizioni di utilizzo normali e ragionevolmente prevedibili dell’attrezzatura da ginnastica il rischio di infortunio o di danni alla salute e alla sicurezza deve essere ridotto al minimo. Nessuna delle parti accessibili a chi utilizza l’attrezzatura per gli scopi normali o previsti deve causare infortuni o danni alla salute.

Uno degli utilizzi comuni e prevedibili del prodotto è l’allenamento di bambini (ad esempio a scuola e in centri sportivi) che generalmente hanno una percezione del rischio inferiore a quella degli adulti. Laddove non sia possibile ridurre sufficientemente i rischi mediante soluzioni progettuali o misure di salvaguardia, il rischio presente va segnalato tramite informazioni sul prodotto dirette ai supervisori.

Gli utilizzatori devono essere informati dei rischi e dei pericoli potenziali e delle maniere per prevenirli.

B.   Requisiti specifici di sicurezza

In applicazione dei requisiti generali di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE, è necessario tenere presente almeno quanto segue:

a)

finitura superficiale;

b)

spazi vuoti e punti che possono tagliare/schiacciare/pizzicare;

c)

caduta di mano involontaria;

d)

caduta dall’alto;

e)

stabilità e resistenza;

f)

dispositivi di regolazione;

g)

assorbimento degli urti delle imbottiture di rivestimento;

h)

marcatura. Più precisamente, tutte le attrezzature da ginnastica devono riportare le seguenti informazioni:

1)

numero della norma europea pertinente;

2)

nome, marchio o altro elemento di identificazione del produttore, rivenditore o importatore;

3)

anno di produzione;

4)

numero massimo di utilizzatori alla volta per cui l’attrezzatura è destinata;

5)

istruzioni per l’uso;

i)

intrappolamento e strangolamento;

j)

collisione;

k)

durevolezza;

l)

scosse elettriche.

Saranno inoltre presi in considerazione i rischi descritti di seguito:

a)

rischi derivanti dalla capacità insufficiente dell’attrezzatura di sostenere carichi, tenuto conto della resistenza, della rigidità e dell’elasticità dei materiali utilizzati;

b)

rischi derivanti dalla perdita di stabilità dell’attrezzatura, tenuto conto del sostegno dell’attrezzatura e del pavimento, nonché di carichi a cui l’attrezzatura è eventualmente sottoposta;

c)

rischi derivanti dall’utilizzo di energia elettrica e dall’azionamento di circuiti elettrici;

d)

rischi derivanti dall’applicazione di energia meccanica o idraulica;

e)

rischi derivanti dall’utilizzo dell’attrezzatura compresi cadute, tagli, intrappolamenti, soffocamenti, collisioni e sovraccarichi del corpo;

f)

rischi derivanti dall’accessibilità dell’attrezzatura, anche in caso di difetti e in situazioni di emergenza;

g)

rischi derivanti da eventuali interazioni fra l’attrezzatura e astanti occasionali (ad esempio il pubblico);

h)

rischi derivanti da manutenzione insufficiente;

i)

rischi derivanti dall’assemblaggio, dallo smontaggio e dalla movimentazione dell’attrezzatura;

j)

rischi derivanti dall’esposizione a sostanze chimiche.

In applicazione dei requisiti generali di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE, è necessario tenere conto almeno delle prove seguenti:

a)

determinazione dell’intrappolamento;

b)

carico meccanico per determinare la stabilità e la resistenza;

c)

determinazione delle proprietà urto-assorbenti delle imbottiture;

d)

verbale di prova.

C.   Esempi di attrezzatura da ginnastica

In applicazione dei requisiti generali di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE, nella lista seguente, non esaustiva, si citano esempi di diversi tipi di attrezzatura da ginnastica:

a)

parallele simmetriche e combinazione di parallele asimmetriche/simmetriche;

b)

parallele asimmetriche;

c)

plinti per volteggio;

d)

cavalli e cavalline;

e)

barre orizzontali;

f)

spalliere, scale e quadri svedesi;

g)

assi di equilibrio;

h)

anelli;

i)

trampolini;

j)

tavole da volteggio.