28.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2011

relativa ai requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per le attrezzature fisse di allenamento, in conformità alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/476/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/95/CE prevede che norme europee siano adottate dagli organismi europei di normalizzazione. Tali norme devono garantire che i prodotti soddisfino l’obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva.

(2)

Secondo la direttiva 2001/95/CE, si presume che un prodotto sia sicuro quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(3)

L’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE stabilisce la procedura di elaborazione delle norme europee. Secondo tale procedura, la Commissione definisce i requisiti specifici di sicurezza che le norme europee devono soddisfare e successivamente, sulla base di tali requisiti, dà mandato agli organismi europei di normalizzazione di elaborare queste norme.

(4)

La Commissione pubblica i riferimenti delle norme europee adottate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)

In base all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE, i riferimenti delle norme europee adottate dagli organismi europei di normalizzazione anteriormente all’entrata in vigore di detta direttiva possono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea anche in assenza di un mandato della Commissione, se tali norme soddisfano l’obbligo generale di sicurezza stabilito da detta direttiva.

(6)

Con la decisione 2006/514/CE (2), la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti di nove norme europee concernenti la sicurezza delle attrezzature fisse di allenamento.

(7)

Le nove norme europee relative alla sicurezza delle attrezzature fisse di allenamento oggetto della decisione 2006/514/CE non sono state elaborate sulla base di un mandato della Commissione adottato in conformità all’articolo 4, paragrafo 1.

(8)

Tre di queste norme, le norme EN 957-4:1996, EN 957-5:1996 e EN 957-6:2001, sono state sostituite da nuove versioni, le versioni EN 957-4 + A1:2010, EN 957-5:2009 e EN 957-6:2010. Queste nuove versioni sono state adottate dopo l’entrata in vigore della direttiva 2001/95/CE e i loro riferimenti non possono quindi essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in assenza di un mandato della Commissione che stabilisca i requisiti specifici di sicurezza.

(9)

Al fine di valutare la conformità delle nuove versioni e di ogni successiva versione delle norme europee per le attrezzature fisse di allenamento all’obbligo generale di sicurezza della direttiva 2001/95/CE, è necessario ripristinare la procedura stabilita dall’articolo 4 di detta direttiva.

(10)

Occorre quindi che la Commissione definisca i requisiti specifici di sicurezza per le attrezzature fisse di allenamento e dia mandato agli organismi europei di normalizzazione di elaborare le norme europee pertinenti in base a questi requisiti.

(11)

Una volta disponibili le norme pertinenti e a condizione che la Commissione decida di pubblicarne i riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in conformità alla procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE, le attrezzature fisse di allenamento conformi a tali norme devono essere presunte conformi all’obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva 2001/95/CE, per quanto riguarda i requisiti di sicurezza definiti da dette norme.

(12)

Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15 della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione, si intende per «attrezzatura fissa di allenamento» un prodotto azionato o no da un motore, utilizzato per scopi di allenamento, esercizio, diagnosi o rieducazione, che comporta movimenti ripetitivi e resta statico durante l’utilizzo. Tale attrezzatura è collocata sul pavimento oppure è fissata al soffitto, a una parete o a un’altra struttura fissa.

Articolo 2

I requisiti specifici di sicurezza per i prodotti di cui all’articolo 1, cui devono soddisfare le norme europee in conformità all’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, sono indicati nell’allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  GU L 200 del 22.7.2006, pag. 35.


ALLEGATO

REQUISITI SPECIFICI DI SICUREZZA PER LE ATTREZZATURE FISSE DI ALLENAMENTO

Parte I

Prodotti e definizione del prodotto

Le attrezzature fisse di allenamento cui si applica il presente mandato sono utilizzate per scopi di allenamento, esercizio, diagnosi o rieducazione e comportano movimenti ripetitivi. L’attrezzatura rimane statica durante l’impiego. Essa è collocata sul pavimento o fissata al soffitto, a una parete o a un’altra struttura fissa.

Queste attrezzature sono utilizzate generalmente in palestre, alberghi, club sportivi, centri di benessere, centri di rieducazione o a domicilio. L’area in cui è utilizzata l’attrezzatura costituisce «un’area di allenamento», a cui possono accedere solo gli utilizzatori e gli operatori professionali (per esempio allenatori personale medico).

Queste disposizioni si applicano anche alle attrezzature azionate a motore per i rischi non coperti dalla direttiva sulle macchine [direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1)].

Per alcune attrezzature di allenamento specifiche sono previsti requisiti di sicurezza supplementari che completano i requisiti generali.

Se l’utilizzo previsto delle attrezzature fisse di allenamento rientra nel campo di applicazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (2), devono essere soddisfatti i requisiti supplementari applicabili.

Le attrezzature fisse di allenamento oggetto del presente mandato vanno classificate secondo specifiche classi di precisione e di utilizzo, a seconda del loro scopo:

Classi di precisione

Classe A: alta precisione,

Classe B: media precisione,

Classe C: bassa precisione.

Classi di utilizzo

Classe S (palestra): utilizzo professionale e/o commerciale,

Classe H (domicilio): utilizzo a domicilio,

Classe I: utilizzo professionale e/o commerciale, compreso l’utilizzo da parte di persone con esigenze particolari (per esempio disabilità visive, auditive, fisiche o di apprendimento)

Parte II

A.   Requisiti generali di sicurezza

I prodotti sono conformi all’obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva 2001/95/CE e sono «sicuri» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva. In particolare, il prodotto è sicuro in condizioni di utilizzo normali e prevedibili (ad esempio il deposito, il trasporto al deposito, l’installazione, lo smontaggio e la manutenzione) per tutta la durata di vita del prodotto. L’attrezzatura è sicura anche per gli utilizzatori professionali (per esempio allenatori, istruttori).

Durante l’utilizzo dell’attrezzatura fissa di allenamento in condizioni normali, ragionevoli e prevedibili il rischio di lesione o danno per la salute e la sicurezza è ridotto al minimo. Le parti accessibili agli utilizzatori o a terzi durante l’utilizzo normale o previsto non causano lesioni fisiche o effetti negativi sulla salute dell’utilizzatore.

Gli utilizzatori sono informati sui rischi e pericoli che l’utilizzo comporta e su come evitarli.

Anche se le attrezzature di allenamento non sono destinate ai bambini, la loro crescente diffusione le rende facilmente accessibili ai bambini. Gli incidenti con attrezzature che avvengono in casa e di cui sono vittime i bambini possono comportare lesioni gravi (soprattutto alle dita delle mani e dei piedi) nonché ustioni, tagli e strangolamenti. Se questi rischi non possono essere ridotti sufficientemente con particolari accorgimenti di salvaguardia, i genitori o i sorveglianti devono essere informati del rischio residuo che il prodotto presenta.

B.   Requisiti specifici di sicurezza

Nell’applicazione dell’obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva 2001/95/CE, occorre tener conto almeno dei seguenti aspetti:

a)

stabilità delle attrezzature a posizionamento libero;

b)

bordi taglienti e bave;

c)

estremità delle strutture tubolari;

d)

punti di compressione, taglio, rotazione e moto alternativo nell’area accessibile;

e)

pesi;

f)

accesso e uscita dall’attrezzatura;

g)

meccanismi di regolazione e chiusura;

h)

corde, cinture e catene;

i)

funi metalliche e pulegge;

j)

guide di cinture e corde;

k)

punti di trazione;

l)

posizioni di presa;

m)

maniglie integrate;

n)

maniglie applicate;

o)

maniglie girevoli;

p)

sicurezza elettrica;

q)

cura e manutenzione;

r)

istruzione per il montaggio;

s)

istruzioni generali per l’uso;

t)

requisiti biomeccanici di base;

u)

marcatura;

v)

avvertenze, in particolare sui rischi per i bambini;

w)

meccanismo di immobilizzazione con interruzione della corrente, in particolare per la protezione dei bambini.

Nell’applicazione dell’obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva 2001/95/CE, occorre tener conto almeno dei seguenti controlli:

a)

controllo dimensionale;

b)

esame visivo;

c)

esame tattile;

d)

prova di prestazione;

e)

certificato del fabbricante;

f)

prova dei punti di trazione;

g)

condizioni di prova;

h)

prova di stabilità;

i)

determinazione del carico massimo di corde, cinture e catene;

j)

prova dei volani;

k)

determinazione della forza di rimozione delle maniglie applicate;

l)

prova di accesso/uscita;

m)

prova di resistenza al carico;

n)

prova della funzione di controllo del battito cardiaco;

o)

prova di precisione degli indicatori elettrici;

p)

valutazione di istruzioni e avvertenze;

q)

verbale di prova.


(1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

(2)  GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.