26.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/34 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2011
recante rigetto di due domande di registrazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio [Eilenburger Sachsenquelle (DOP)], [Eilenburger Sanusquelle (DOP)]
[notificata con il numero C(2011) 5251]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(2011/462/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 novembre 1999 la Germania ha notificato alla Commissione due domande di registrazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (2), relative alle due denominazioni di acque minerali figuranti nell’elenco dell’allegato. Tuttavia, queste denominazioni non rientrano nell’elenco delle acque minerali naturali riconosciute dagli Stati membri (3), a norma dell’articolo 1 della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (4). Di conseguenza, tali denominazioni non possono considerarsi riconosciute sul mercato interno come acque minerali commercializzabili e non vanno pertanto registrate. |
(2) |
In considerazione di quanto sopra esposto, occorre respingere le due domande di registrazione delle denominazioni di cui all’allegato della presente decisione. |
(3) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine protette, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le domande di registrazione delle denominazioni che figurano nell’allegato della presente decisione sono respinte.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2011.
Per la Commissione
Dacian CIOLOŞ
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.
(3) GU C 54 del 7.3.2009, pag. 7.
(4) GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45.
ALLEGATO
Acque minerali naturali e acque sorgive
GERMANIA
Eilenburger Sachsenquelle
Eilenburger Sanusquelle.