26.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/34


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2011

recante rigetto di due domande di registrazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio [Eilenburger Sachsenquelle (DOP)], [Eilenburger Sanusquelle (DOP)]

[notificata con il numero C(2011) 5251]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2011/462/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 novembre 1999 la Germania ha notificato alla Commissione due domande di registrazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (2), relative alle due denominazioni di acque minerali figuranti nell’elenco dell’allegato. Tuttavia, queste denominazioni non rientrano nell’elenco delle acque minerali naturali riconosciute dagli Stati membri (3), a norma dell’articolo 1 della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (4). Di conseguenza, tali denominazioni non possono considerarsi riconosciute sul mercato interno come acque minerali commercializzabili e non vanno pertanto registrate.

(2)

In considerazione di quanto sopra esposto, occorre respingere le due domande di registrazione delle denominazioni di cui all’allegato della presente decisione.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine protette,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le domande di registrazione delle denominazioni che figurano nell’allegato della presente decisione sono respinte.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2011.

Per la Commissione

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

(3)  GU C 54 del 7.3.2009, pag. 7.

(4)  GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45.


ALLEGATO

Acque minerali naturali e acque sorgive

GERMANIA

Eilenburger Sachsenquelle

Eilenburger Sanusquelle.