20.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2011

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo monetario tra l’Unione europea e la Repubblica francese, relativo al mantenimento dell’euro a Saint-Barthélemy, in seguito al suo cambiamento di status nei confronti dell’Unione europea

(2011/433/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 219, paragrafo 3,

vista la decisione del Consiglio, del 13 aprile 2011, relativa alle modalità per la negoziazione di un accordo monetario con la Repubblica francese, che agisce nell’interesse della collettività francese d’oltremare di Saint-Barthélemy, in particolare l’articolo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, dell’isola di Saint-Barthélemy (1), a decorrere dal 1o gennaio 2012 l’isola di Saint-Barthélemy deve cessare di essere una regione ultraperiferica dell’Unione europea e deve accedere, a partire da tale data, allo status di paese o territorio d’oltremare previsto dalla parte quarta del trattato. La Repubblica francese si è impegnata a concludere gli accordi necessari affinché, una volta avvenuto tale cambiamento, gli interessi dell’Unione siano preservati.

(2)

La Repubblica francese ha informato le istituzioni dell’Unione della propria intenzione di conservare l’euro in quanto moneta unica a Saint-Barthélemy. È opportuno pertanto concludere un accordo monetario.

(3)

Il 13 aprile 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica francese, che agisce nell’interesse della collettività francese d’oltremare di Saint-Barthélemy, e ad associare a pieno titolo la Banca centrale europea ai negoziati e ad ottenere il suo accordo negli ambiti che rientrano nelle sue competenze, allo scopo di concludere un accordo monetario. Il 30 maggio 2011 è stato siglato l’accordo monetario tra l’Unione europea e la Repubblica francese relativo al mantenimento dell’euro a Saint-Barthélemy, in seguito al suo cambiamento di status nei confronti dell’Unione europea.

(4)

È opportuno firmare e concludere l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’accordo monetario tra l’Unione europea e la Repubblica francese relativo al mantenimento dell’euro a Saint-Barthélemy, in seguito al suo cambiamento di status nei confronti dell’Unione europea («l’accordo»), è approvato a nome dell’Unione.

2.   Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 11 dell’accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4.


TRADUZIONE

ACCORDO MONETARIO

tra l’Unione europea e la Repubblica francese, relativo al mantenimento dell’euro a Saint-Barthélemy, in seguito al suo cambiamento di status nei confronti dell’Unione europea

L’UNIONE EUROPEA, rappresentata dalla Commissione europea,

e

LA REPUBBLICA FRANCESE, che agisce nell’interesse dell’isola di Saint-Barthélemy,

considerando quanto segue:

(1)

Saint-Barthélemy fa parte integrante della Repubblica francese ma non farà più parte dell’Unione europea a partire dal 1o gennaio 2012, ai sensi della decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, dell’isola di Saint-Barthélemy (1).

(2)

La Repubblica francese desidera che Saint-Barthélemy conservi la stessa moneta in uso nella Francia metropolitana e intende, a tal fine, continuare a dare corso legale, sul territorio di Saint-Barthélemy, esclusivamente alle banconote e alle monete in euro emesse dall’Eurosistema e dagli Stati membri che hanno adottato l’euro.

(3)

È necessario assicurare la continuità dell’applicazione a Saint-Barthélemy delle disposizioni in materia di diritto dell’Unione europea, attuali e future, necessarie al funzionamento dell’Unione economica e monetaria al fine, in particolare, di assicurare un’unica politica monetaria dell’Eurosistema, di livellare le condizioni di concorrenza tra gli istituti finanziari situati nella zona euro e di prevenire la frode e la contraffazione dei mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante e il riciclaggio dei proventi di attività criminose.

(4)

Il presente accordo è concluso con uno Stato membro che agisce nell’interesse di un’entità non sovrana e, per tale ragione, non prevede il diritto di battere moneta. La moneta e il diritto bancario e finanziario rientrano nelle competenze dello Stato francese. Negli ambiti necessari al buon funzionamento dell’Unione economica e monetaria, le misure legislative e regolamentari del diritto francese si applicano a pieno diritto a Saint-Barthélemy in virtù del suo status,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L’euro rimane la moneta di Saint-Barthélemy.

Articolo 2

La Repubblica francese continua a dare corso legale alle banconote e alle monete in euro a Saint-Barthélemy.

Articolo 3

1.   La Repubblica francese continua ad applicare a Saint-Barthélemy gli atti giuridici e le norme dell’Unione europea necessarie al funzionamento dell’Unione economica e monetaria, in materia di:

a)

banconote e monete in euro;

b)

prevenzione delle frodi e delle falsificazioni di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante;

c)

medaglie e gettoni;

d)

misure necessarie all’utilizzo dell’euro in quanto moneta unica adottate in base all’articolo 133 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

e)

legislazione bancaria e finanziaria, compresi gli atti giuridici adottati dalla Banca centrale europea;

f)

prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose;

g)

obblighi in materia di comunicazione statistica definiti dall’Eurosistema.

2.   La Repubblica francese si impegna a cooperare pienamente con Europol sul territorio di Saint-Barthélemy nell’ambito della prevenzione della frode e della contraffazione dei mezzi di pagamento nonché della prevenzione e della lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Articolo 4

Le disposizioni stabilite dalle autorità francesi competenti per recepire gli atti adottati dall’Unione europea — compresi quelli della Banca centrale europea — negli ambiti citati all’articolo 3, paragrafo 1, si applicano a pieno diritto e alle stesse condizioni a Saint-Barthélemy.

Articolo 5

Gli atti dell’Unione europea adottati negli ambiti citati all’articolo 3, paragrafo 1 — compresi quelli della Banca centrale europea — che sono applicabili direttamente negli Stati membri si applicano a pieno diritto e alle stesse condizioni a Saint-Barthélemy.

Articolo 6

Gli istituti di credito e, se del caso, gli altri istituti finanziari autorizzati a esercitare le loro attività a Saint-Barthélemy hanno accesso ai sistemi di regolamento e di pagamento interbancari e ai sistemi di regolamento dei titoli nella zona euro alle medesime condizioni di quelle applicate agli istituti situati in Francia metropolitana.

Articolo 7

La Repubblica francese invia ogni due anni alla Commissione e alla Banca centrale europea una relazione sull’applicazione a Saint-Barthélemy degli atti giuridici e delle norme dell’Unione europea che rientrano nell’ambito del presente accordo. Tale relazione comprende in particolare un elenco degli atti dell’Unione europea direttamente applicabili, compresi quelli della Banca centrale europea, che si applicano a pieno diritto a Saint-Barthélemy ai sensi dell’articolo 5. La prima relazione deve essere presentata entro la fine del 2012.

Articolo 8

1.   Ove necessario, è convocato un comitato misto. Il comitato è presieduto dalla Commissione ed è composto da rappresentanti dell’Unione europea e della Repubblica francese.

2.   La delegazione dell’Unione europea è presieduta dalla Commissione e comprende rappresentanti della Banca centrale europea.

3.   Il comitato misto si riunisce su richiesta di uno dei membri della delegazione dell’Unione europea o della Repubblica francese al fine di esaminare eventuali problemi che potrebbero derivare dall’applicazione del presente accordo.

Articolo 9

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza esclusiva per la risoluzione delle controversie tra le parti derivanti dall’applicazione del presente accordo e che non possano essere risolte in sede di comitato misto.

Articolo 10

L’Unione europea o la Repubblica francese possono porre fine al presente accordo con preavviso di un anno.

Articolo 11

Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 2012, dopo la notifica da parte delle parti dell’avvenuto espletamento delle proprie procedure di ratifica.

Articolo 12

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua francese e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì dodici luglio duemilaundici.

Per l’Unione europea

Per la Repubblica francese


(1)  GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4.