19.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/30


DECISIONE 2011/426/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2011

che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L’11 marzo 2009 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2009/181/PESC (1) che nomina il sig. Valentin INZKO rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina.

(2)

L’11 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/442/PESC (2), che proroga il mandato dell’RSUE in Bosnia-Erzegovina fino al 31 agosto 2011.

(3)

Il sig. Peter SØRENSEN dovrebbe essere nominato RSUE in Bosnia-Erzegovina dal 1o settembre 2011 al 30 giugno 2015.

(4)

Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato conclusioni che illustrano l’approccio globale dell’Unione alla Bosnia-Erzegovina.

(5)

L’Unione sta intensificando ulteriormente la sua politica e la sua presenza in loco attraverso un unico rappresentante dell’Unione rafforzato per la Bosnia-Erzegovina, che assumerà la guida nel sostenere il paese nelle questioni connesse all’Unione al fine di appoggiare i progressi del paese verso l’integrazione nell’Unione anche mediante una vasta ed equilibrata gamma di strumenti.

(6)

Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere eseguito in coordinazione con la Commissione europea al fine di assicurare la coerenza con le altre attività pertinenti rientranti nella competenza dell’Unione.

(7)

Il Consiglio prevede che i poteri e le competenze dell’RSUE e i poteri e le competenze del capo dell’ufficio della delegazione dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina saranno attribuiti alla stessa persona.

(8)

L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e impedire il conseguimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il sig. Peter SØRENSEN è nominato rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la Bosnia-Erzegovina (BiH) per il periodo dal 1o settembre 2011 al 30 giugno 2015. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione nella BiH: costanti progressi nel processo di stabilizzazione e associazione, affinché la BiH diventi stabile, vitale, pacifica e multietnica, cooperi pacificamente con i suoi vicini e sia avviata in modo irreversibile sul cammino che porterà all’adesione all’Unione. L’Unione continuerà altresì a sostenere l’attuazione dell’accordo quadro generale per la pace nella BiH.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha mandato di:

a)

offrire la consulenza dell’Unione e i suoi buoni uffici nel processo politico;

b)

assicurare la coerenza dell’azione dell’Unione;

c)

facilitare i progressi su priorità politiche, economiche ed europee;

d)

monitorare e offrire consulenza alle autorità esecutive e legislative a tutti i livelli dell’amministrazione nella BiH e stabilire contatti con le autorità e i partiti politici della BiH;

e)

assicurare l’attuazione degli sforzi dell’Unione nell’intera gamma di attività in materia di stato di diritto e di riforma del settore della sicurezza, promuovere il coordinamento globale degli sforzi dell’Unione nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, fornire orientamento politico locale al riguardo e, in questo contesto, fornire all’AR e alla Commissione valutazioni e consulenze in funzione delle necessità;

f)

fornire orientamenti politici a livello locale al capo della missione di polizia dell’Unione europea (EUPM); l’RSUE e il comandante dell’operazione civile si consulteranno a vicenda se necessario; consultare il capo dell’EUPM prima di prendere iniziative politiche che possano avere conseguenze sulla situazione della polizia e della sicurezza; fornire sostegno per rafforzare e rendere più efficace l’interfaccia tra la giustizia penale e la polizia in BiH, in stretto collegamento con l’EUPM;

g)

fatta salva la catena di comando militare, fornire al comandante della forza UE gli orientamenti politici su questioni militari aventi una dimensione politica locale, soprattutto per quanto riguarda le operazioni sensibili, le relazioni con le autorità locali e con i media locali; consultare il comandante della forza UE prima di prendere iniziative politiche che possano incidere sulla situazione della sicurezza;

h)

coordinare e attuare gli sforzi dell’Unione in materia di comunicazione su questioni dell’Unione all’opinione pubblica della BiH;

i)

promuovere il processo di integrazione nell’Unione mediante iniziative mirate di diplomazia pubblica e di divulgazione dell’Unione intese ad assicurare un più ampio sostegno e una più ampia comprensione a livello di opinione pubblica della BiH su questioni connesse con l’Unione, anche mediante attori della società civile locale;

j)

contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in BiH, conformemente alla politica ed agli orientamenti dell’Unione in materia di diritti umani;

k)

avviare un dialogo con le autorità competenti della BiH sulla loro piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY);

l)

in linea con il processo di integrazione nell’Unione, assistere, facilitare e monitorare il dialogo politico sui necessari cambiamenti costituzionali e fornire consulenza al riguardo;

m)

mantenere stretti contatti e procedere a consultazioni con l’alto rappresentante in BiH e altre pertinenti organizzazioni internazionali che operano nel paese;

n)

fornire, se necessario, consulenza all’AR riguardo alle persone fisiche o giuridiche che potrebbero essere oggetto di misure restrittive in considerazione della situazione nella BiH;

o)

fatta salva la pertinente catena di comando, fornire aiuto per garantire che tutti gli strumenti dell’Unione siano applicati sul campo in modo coerente per conseguire gli obiettivi politici dell’Unione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.

3.   L’RSUE lavora in stretto coordinamento con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo che va dal 1o settembre 2011 al 30 giugno 2012 è pari a 3 740 000 EUR.

2.   L’importo di riferimento finanziario relativo ai periodi successivi per l’RSUE nella BiH è deciso dal Consiglio.

3.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione europea. Alle gare di appalto possono partecipare cittadini dei paesi della regione dei Balcani occidentali.

4.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Per coadiuvare l’RSUE nell’attuazione del suo mandato è assegnato apposito personale che contribuisca alla coerenza, alla visibilità e all’efficacia dell’azione globale dell’Unione in BiH. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone di membri che hanno delle competenze su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE tiene informati senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro che l’ha distaccato, dell’istituzione dell’Unione o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE

L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (3).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona della missione stessa;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L’RSUE riferisce periodicamente al CPS e all’AR oralmente e per iscritto. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione del CPS o dell’AR, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri».

Articolo 12

Coordinamento

1.   Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L’RSUE informa periodicamente le missioni degli Stati membri.

Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con soggetti internazionali e regionali sul campo e provvede in particolare a uno stretto coordinamento con l’alto rappresentante in BiH.

2.   A sostegno delle operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, l’RSUE, insieme ad altri attori dell’Unione presenti sul campo, migliora la diffusione e la condivisione di informazioni tra detti attori dell’Unione nell’intento di giungere ad un livello elevato di consapevolezza e di valutazione comune delle situazioni.

Articolo 13

Riesame

L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. Ogni anno, alla fine di dicembre l’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti e alla fine di giugno una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 67 del 12.3.2009, pag. 88.

(2)   GU L 211 del 12.8.2010, pag. 26.

(3)   GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.