16.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 187/27 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 2011
che abroga la decisione 2010/408/UE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Finlandia
(2011/417/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 12,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 2010/408/UE (1), a seguito di una proposta formulata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6, del trattato, il Consiglio ha deciso che in Finlandia esisteva un disavanzo eccessivo. Nella decisione 2010/408/UE il Consiglio osservava che il disavanzo programmato della pubblica amministrazione per il 2010 era pari al 4,1 % del PIL e, pertanto, superava il valore di riferimento del 3 % stabilito dal trattato, mentre era previsto un debito pubblico lordo pari al 49,9 % del PIL, ben al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato. |
(2) |
Il 13 luglio 2010, ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 7, del trattato e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (2), su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha indirizzato alla Finlandia una raccomandazione invitando le autorità finlandesi a porre termine, non oltre il 2011, alla situazione di disavanzo eccessivo. La raccomandazione è stata resa pubblica. |
(3) |
Conformemente all’articolo 126, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. |
(4) |
Conformemente all’articolo 4 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, la Commissione fornisce i dati statistici necessari per l’applicazione della procedura. Nel quadro dell’applicazione del protocollo, gli Stati membri devono notificare i dati in materia di debito e disavanzi della pubblica amministrazione ed altre variabili connesse due volte l’anno, vale a dire anteriormente al 1o aprile e anteriormente al 1o ottobre, conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (3). |
(5) |
I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati notificati dalla Finlandia anteriormente al 1o aprile 2011 e le previsioni della primavera 2011 dei servizi della Commissione giustificano le conclusioni che seguono:
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(6) |
Dalle conclusioni che precedono risulta che il disavanzo eccessivo della Finlandia è stato corretto e che la decisione 2010/408/UE dovrebbe pertanto essere abrogata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Da una valutazione globale risulta che il disavanzo eccessivo in Finlandia è stato corretto.
Articolo 2
La decisione 2010/408/UE è abrogata.
Articolo 3
La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
J. VINCENT-ROSTOWSKI
(1) GU L 189 del 22.7.2010, pag. 17.
(2) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.
(3) GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.