13.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/16


DECISIONE 2011/411/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2011

che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell’Agenzia europea per la difesa e che abroga l’azione comune 2004/551/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 42 e 45,

considerando quanto segue:

(1)

L’Agenzia europea per la difesa («Agenzia») è stata istituita dall’azione comune 2004/551/PESC del Consiglio (1) («azione comune 2004/551/PESC») con l’obiettivo di aiutare il Consiglio e gli Stati membri nello sforzo di migliorare le capacità di difesa dell’Unione nel settore della gestione delle crisi e di sostenere la politica europea di sicurezza e di difesa.

(2)

La strategia europea in materia di sicurezza, approvata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003, identifica nella creazione di un’agenzia per la difesa un elemento importante per sviluppare risorse militari europee più flessibili ed efficienti.

(3)

La relazione sull’attuazione della strategia europea in materia di sicurezza, dell’11 dicembre 2008, approva il ruolo guida dell’Agenzia nel processo di sviluppo di capacità di difesa essenziali per la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).

(4)

L’azione comune 2004/551/PESC dovrebbe essere abrogata e sostituita al fine di tenere conto delle modifiche al trattato sull’Unione europea (TUE) introdotte dal trattato di Lisbona.

(5)

L’articolo 45 TUE prevede l’adozione, da parte del Consiglio, di una decisione che fissi lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell’Agenzia e tenga conto del grado di partecipazione effettiva degli Stati membri alle attività dell’Agenzia.

(6)

L’Agenzia dovrebbe contribuire all’attuazione della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare della PSDC.

(7)

È opportuno che la struttura dell’Agenzia sia tale da consentirle di soddisfare le necessità operative dell’Unione e dei suoi Stati membri in relazione alla PSDC e, qualora necessario per svolgere le sue funzioni, di cooperare con Stati terzi, organizzazioni ed entità.

(8)

L’Agenzia dovrebbe instaurare assidue relazioni di lavoro con regimi, gruppi e organizzazioni esistenti, quali l’accordo quadro della Lettera di intenti (accordo quadro della LoI), l’Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR) e l’Agenzia spaziale europea (ESA).

(9)

L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, TUE, dovrebbe avere un ruolo guida nella struttura dell’Agenzia e garantire il collegamento necessario tra l’Agenzia stessa e il Consiglio.

(10)

Nell’esercitare le sue funzioni di controllo politico e di elaborazione delle politiche, il Consiglio dovrebbe impartire orientamenti all’Agenzia.

(11)

Alla luce della loro natura, l’adozione dell’accordo finanziario per l’Agenzia di cui all’articolo 4, paragrafo 4, e la conclusione di accordi amministrativi tra l’Agenzia e paesi terzi, organizzazioni ed entità dovrebbero essere approvate dal Consiglio, che delibera all’unanimità.

(12)

Quando adotta orientamenti e decisioni in relazione ai lavori dell’Agenzia, il Consiglio dovrebbe riunirsi a livello di ministri della Difesa.

(13)

Gli orientamenti o le decisioni adottati dal Consiglio in merito ai lavori dell’Agenzia dovrebbero essere elaborati a norma dell’articolo 240 TFUE.

(14)

Dovrebbero restare impregiudicate le competenze degli organi preparatori e consultivi del Consiglio, in particolare quelle del Comitato dei rappresentanti permanenti ai sensi dell’articolo 240 TFUE, del Comitato politico e di sicurezza (CPS) ai sensi dell’articolo 38 TUE e del Comitato militare dell’UE (EUMC).

(15)

I direttori nazionali degli armamenti (DNA), i direttori della capacità, i direttori per la ricerca e la tecnologia e i direttori per la politica di difesa dovrebbero ricevere relazioni e contribuire, per le questioni di loro competenza, alla preparazione delle decisioni del Consiglio riguardanti l’Agenzia.

(16)

L’Agenzia dovrebbe disporre della personalità giuridica necessaria per svolgere le proprie funzioni e realizzare i propri obiettivi, pur mantenendo stretti legami con il Consiglio, nel pieno rispetto delle competenze dell’Unione europea e delle sue istituzioni.

(17)

È opportuno provvedere affinché i bilanci amministrati dall’Agenzia possano ricevere, caso per caso, contributi per le spese non amministrative dal bilancio generale dell’Unione europea, nel pieno rispetto delle norme, delle procedure e degli iter decisionali applicabili, compreso l’articolo 41, paragrafo 2, TUE.

(18)

L’Agenzia, aperta alla partecipazione di tutti gli Stati membri, dovrebbe anche consentire a gruppi specifici di Stati membri di elaborare progetti o programmi ad hoc.

(19)

Fatta salva una decisione del Consiglio sull’istituzione di una cooperazione strutturata permanente, in conformità dell’articolo 42, paragrafo 6, e dell’articolo 46 TUE nonché del protocollo (n. 10) sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall’articolo 42 TUE allegato al TUE e al TFUE, l’Agenzia dovrebbe sostenere l’attuazione dalla cooperazione strutturata permanente.

(20)

L’Agenzia dovrebbe disporre di procedure decisionali che le consentano di svolgere con efficacia i suoi compiti, nel rispetto delle politiche nazionali di sicurezza e di difesa degli Stati membri partecipanti.

(21)

L’Agenzia dovrebbe assolvere la sua missione nel pieno rispetto dell’articolo 40 TUE.

(22)

L’Agenzia dovrebbe agire in piena conformità con gli standard e le norme del Consiglio in materia di sicurezza.

(23)

A norma dell’articolo 5 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni di difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

CREAZIONE, MISSIONE E COMPITI DELL’AGENZIA

Articolo 1

Creazione

1.   Un’Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell’acquisizione e degli armamenti («Agenzia europea per la difesa» o «Agenzia»), originariamente istituita con l’azione comune 2004/551/PESC, continua le proprie attività in conformità della presente decisione.

2.   L’Agenzia opera sotto l’autorità del Consiglio, a sostegno della PESC e della PSDC, all’interno del quadro istituzionale unico dell’Unione europea e fatte salve le competenze delle istituzioni dell’UE e degli organi del Consiglio. La sua missione non pregiudica le altre competenze dell’Unione, nel pieno rispetto dell’articolo 40 TUE.

3.   L’Agenzia è aperta a tutti gli Stati membri dell’UE che desiderano parteciparvi. Gli Stati membri già partecipanti all’Agenzia all’atto dell’adozione della presente decisione continuano ad essere Stati membri partecipanti.

4.   Qualsiasi Stato membro che desideri partecipare all’Agenzia, o ritirarsi da essa, dopo l’entrata in vigore della presente decisione, ne dà notifica al Consiglio e ne informa l’alto rappresentante. Eventuali disposizioni tecniche e finanziarie necessarie alla partecipazione o al ritiro sono definite dal comitato direttivo di cui all’articolo 8.

5.   La sede dell’Agenzia è fissata a Bruxelles.

Articolo 2

Missione

1.   L’Agenzia ha la missione di aiutare il Consiglio e gli Stati membri nello sforzo di migliorare le capacità di difesa dell’UE nel settore della gestione delle crisi e di sostenere la PSDC nel suo assetto attuale e in quello futuro.

2.   L’Agenzia individua le esigenze operative e promuove misure intese a soddisfarle, contribuisce all’individuazione e, ove opportuno, all’attuazione di qualsiasi misura necessaria a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipa alla definizione di una politica europea in materia di capacità e armamenti e assiste il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.

3.   La missione dell’Agenzia non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di difesa.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«Stati membri partecipanti», gli Stati membri dell’Unione europea che partecipano all’Agenzia;

b)

«Stati membri contributori», gli Stati membri partecipanti dell’Unione europea che contribuiscono a un progetto o programma particolare dell’Agenzia.

Articolo 4

Controllo politico e relazioni al Consiglio

1.   L’Agenzia opera sotto l’autorità e il controllo politico del Consiglio al quale riferisce regolarmente e dal quale riceve regolarmente orientamenti periodici.

2.   L’Agenzia riferisce regolarmente al Consiglio sulle sue attività, in particolare:

a)

ogni anno, nel mese di novembre, presenta al Consiglio una relazione sulle attività nell’anno in corso e fornisce elementi per il programma di lavoro e i bilanci per l’anno successivo;

b)

fatta salva una decisione del Consiglio sull’istituzione di una cooperazione strutturata permanente, presenta al Consiglio almeno una volta all’anno informazioni sul contributo dell’Agenzia alle attività di valutazione nel contesto della cooperazione strutturata permanente di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera f), punto ii).

L’Agenzia fornisce, in tempo utile, al Consiglio informazioni su questioni importanti da sottoporre per decisione al comitato direttivo.

3.   Il Consiglio, deliberando all’unanimità e sentito il parere del CPS o, ove opportuno, di altri organi competenti del Consiglio, formula ogni anno orientamenti in merito ai lavori dell’Agenzia, con particolare riguardo al programma di lavoro di quest’ultima. Il programma di lavoro dell’Agenzia è definito nell’ambito di tali orientamenti.

4.   Ogni anno, il Consiglio, deliberando all’unanimità, approva un quadro finanziario per l’Agenzia relativo ai tre anni successivi. Tale quadro finanziario enuncia le priorità concordate in relazione al programma di lavoro triennale dell’Agenzia e stabilisce un massimale giuridicamente vincolante per il primo anno e le cifre previste per il secondo e terzo anno del quadro. Entro il 31 marzo di ogni anno, l’Agenzia sottopone al comitato direttivo un progetto di quadro finanziario e il programma di lavoro associato.

5.   Se necessario per espletare la sua missione, l’Agenzia può formulare raccomandazioni al Consiglio e alla Commissione.

Articolo 5

Funzioni e compiti

1.   Nello svolgimento delle sue funzioni e dei suoi compiti l’Agenzia rispetta le altre competenze dell’Unione e quelle delle istituzioni dell’UE.

2.   Lo svolgimento delle funzioni e dei compiti dell’Agenzia non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di difesa.

3.   Sotto l’autorità del Consiglio, l’Agenzia svolge i seguenti compiti:

a)

contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri, in particolare mediante:

i)

l’identificazione, in associazione con gli organi competenti del Consiglio, compreso l’EUMC, e, tra l’altro, con l’aiuto del meccanismo di sviluppo delle capacità (CDM) e dell’eventuale strumento che vi succederà, delle future esigenze di capacità di difesa dell’UE;

ii)

il coordinamento dell’attuazione del piano di sviluppo delle capacità (CDP) e dell’eventuale piano successivo;

iii)

la valutazione, in base a criteri che saranno concordati dagli Stati membri, degli impegni di capacità assunti dagli Stati membri, tra l’altro avvalendosi del CDP e del CDM nonché di eventuali strumenti successivi;

b)

promuovere l’armonizzazione delle esigenze operative e l’adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili, in particolare mediante:

i)

la promozione e il coordinamento dell’armonizzazione dei requisiti militari;

ii)

la promozione di un approvvigionamento valido ed efficiente in termini di costi mediante l’individuazione e la diffusione delle migliori pratiche;

iii)

la messa a punto di valutazioni delle priorità finanziarie per lo sviluppo e l’acquisizione di capacità;

c)

proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici, in particolare mediante:

i)

la promozione e la proposta di nuovi progetti multilaterali di cooperazione;

ii)

l’individuazione e la proposta di attività di collaborazione nel settore operativo;

iii)

il coordinamento dei programmi in essere attuati dagli Stati membri;

iv)

su richiesta degli Stati membri, l’assunzione della responsabilità della gestione di programmi specifici;

v)

su richiesta degli Stati membri, l’elaborazione di programmi di gestione da parte dell’OCCAR o, se del caso, secondo modalità diverse;

d)

sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa e coordinare e pianificare attività di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future, in particolare mediante:

i)

la promozione, ove opportuno in collegamento con le attività di ricerca dell’Unione, di una ricerca che miri a soddisfare le future esigenze di capacità in termini di sicurezza e difesa, rafforzando così il potenziale industriale e tecnologico dell’Europa in questo settore;

ii)

la promozione di attività congiunte di R & T più efficacemente mirate nel settore della difesa;

iii)

lo stimolo della R & T nel settore della difesa attraverso studi e progetti;

iv)

la gestione dei contratti di R & T nel settore della difesa;

v)

i lavori in collegamento con la Commissione volti a raggiungere la massima complementarità e sinergia tra i programmi di ricerca nel settore della difesa e quelli nel settore della sicurezza civile;

e)

contribuire a individuare e, se del caso, ad attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l’efficacia delle spese militari, in particolare:

i)

contribuendo alla creazione di un mercato europeo dei materiali di difesa competitivo sul piano internazionale, fatte salve le regole del mercato interno e delle competenze della Commissione in questo campo;

ii)

sviluppando pertinenti politiche e strategie, in consultazione con la Commissione e, ove opportuno, con l’industria;

iii)

proseguendo, in consultazione con la Commissione, lo sviluppo e l’armonizzazione nell’intera UE delle pertinenti procedure, nell’ambito dei compiti dell’Agenzia;

f)

fatta salva una decisione del Consiglio sull’istituzione di una cooperazione strutturata permanente, sostenere tale cooperazione, in particolare:

i)

facilitando iniziative comuni o europee di vasta portata in materia di sviluppo di capacità;

ii)

contribuendo alla periodica valutazione dei contributi degli Stati membri partecipanti in termini di capacità, in particolare dei contributi forniti conformemente ai criteri da stabilire, tra l’altro, in base all’articolo 2 del protocollo n. 10 sulla cooperazione strutturata permanente allegato al TUE e al TFUE e riferendo al riguardo almeno una volta all’anno.

Articolo 6

Personalità giuridica

L’Agenzia dispone della personalità giuridica per svolgere le sue funzioni e realizzare i suoi obiettivi. Gli Stati membri provvedono a conferire all’Agenzia la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche nei rispettivi ordinamenti. L’Agenzia può, in particolare, acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. Può concludere contratti con entità o organizzazioni pubbliche o private.

CAPO II

ORGANI E PERSONALE DELL’AGENZIA

Articolo 7

Capo dell’Agenzia

1.   Il capo dell’Agenzia è l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

2.   Il capo dell’Agenzia è responsabile del funzionamento e dell’organizzazione generali dell’Agenzia e vigila affinché gli orientamenti forniti dal Consiglio e le decisioni del comitato direttivo siano attuati dal direttore esecutivo, che riferisce al capo dell’Agenzia.

3.   Il capo dell’Agenzia presenta le relazioni dell’Agenzia al Consiglio, come previsto nell’articolo 4, paragrafo 2.

4.   Il capo dell’Agenzia è competente a negoziare accordi amministrativi con gli Stati terzi e altre organizzazioni, gruppi o entità, in conformità alle direttive impartite dal comitato direttivo. Nell’ambito di detti accordi, ove approvati dal comitato direttivo, il capo dell’Agenzia è competente ad instaurare appropriate relazioni di lavoro con gli stessi.

Articolo 8

Comitato direttivo

1.   Un comitato direttivo, composto da un rappresentante di ciascuno degli Stati membri partecipanti abilitato a impegnare il proprio governo e da un rappresentante della Commissione, è l’organo decisionale dell’Agenzia. Il comitato direttivo opera nell’ambito degli orientamenti forniti dal Consiglio.

2.   Il comitato direttivo si riunisce a livello di ministri della Difesa degli Stati membri partecipanti o dei loro rappresentanti. Il comitato direttivo si riunisce, di norma, almeno due volte l’anno a livello di ministri della Difesa.

3.   Il capo dell’Agenzia convoca e presiede le riunioni del comitato direttivo. Se uno Stato membro partecipante ne fa richiesta, il capo dell’Agenzia convoca una riunione entro un mese.

4.   Il capo dell’Agenzia può delegare la competenza a presiedere le riunioni del comitato direttivo a livello di rappresentanti dei ministri della Difesa.

5.   Il comitato direttivo può riunirsi in formazioni specifiche, ad esempio a livello di DNA, direttori della capacità, direttori per la ricerca e la tecnologia o direttori per la politica di difesa.

6.   Alle riunioni del comitato partecipano:

a)

il direttore esecutivo dell’Agenzia, di cui all’articolo 10, o un suo rappresentante;

b)

il presidente dell’EUMC o un suo rappresentante;

c)

rappresentanti del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).

7.   Il comitato direttivo può decidere di invitare, per le questioni di interesse comune:

a)

il segretario generale della NATO o un suo rappresentante;

b)

i capi/presidenti di altri regimi, organizzazioni o gruppi le cui attività siano pertinenti a quelle dell’Agenzia (per esempio LoI, OCCAR ed ESA);

c)

se del caso, i rappresentanti di altre parti terze.

Articolo 9

Funzioni e competenze del comitato direttivo

1.   Il comitato direttivo, nel quadro degli orientamenti del Consiglio di cui all’articolo 4, paragrafo 1:

a)

approva le relazioni da sottoporre al Consiglio;

b)

approva, sulla base di un progetto presentato dal capo dell’Agenzia ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma di lavoro annuale dell’Agenzia per l’anno successivo;

c)

adotta il bilancio generale dell’Agenzia entro il 31 dicembre di ogni anno, entro i limiti fissati dal quadro finanziario dell’Agenzia, stabilito dal Consiglio;

d)

approva la realizzazione in seno all’Agenzia di progetti o programmi ad hoc a norma dell’articolo 19;

e)

nomina il direttore esecutivo e fino a un massimo di due vice;

f)

decide che l’Agenzia sia incaricata da uno o più Stati membri della gestione amministrativa e finanziaria di talune attività di sua competenza a norma dell’articolo 17;

g)

approva le eventuali raccomandazioni destinate al Consiglio o alla Commissione;

h)

adotta il regolamento interno dell’Agenzia;

i)

può modificare le disposizioni finanziarie per l’esecuzione del bilancio generale dell’Agenzia;

j)

può modificare i regolamenti e i regimi applicabili agli agenti contrattuali e agli esperti nazionali distaccati;

k)

stabilisce le disposizioni tecniche e finanziarie relative alla partecipazione o al ritiro degli Stati membri ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4;

l)

adotta direttive riguardanti la negoziazione di accordi amministrativi da parte del capo dell’Agenzia;

m)

approva gli accordi ad hoc di cui all’articolo 22, paragrafo 1;

n)

conclude gli accordi amministrativi tra l’Agenzia e le parti terze di cui all’articolo 24, paragrafo 1;

o)

approva i conti e il bilancio annuali;

p)

adotta tutte le altre pertinenti decisioni relative all’assolvimento della missione dell’Agenzia.

2.   Salvo quanto diversamente stabilito dalla presente decisione, il comitato direttivo decide a maggioranza qualificata. Ai voti degli Stati membri partecipanti è attribuita la ponderazione di cui all’articolo 16, paragrafi 4 e 5, TUE. Solo i rappresentanti degli Stati membri partecipanti possono partecipare alla votazione.

3.   Se un rappresentante di uno Stato membro partecipante in seno al comitato direttivo dichiara che, per specificati e importanti motivi di politica nazionale, intende opporsi all’adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Detto rappresentante, tramite il capo dell’Agenzia, può investire il Consiglio della questione, affinché siano impartiti, se del caso, orientamenti al comitato direttivo. In alternativa, il comitato direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere che della questione sia investito il Consiglio affinché si pronunci. Il Consiglio delibera all’unanimità.

4.   Il comitato direttivo, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro partecipante, può decidere di istituire:

a)

comitati incaricati di preparare le decisioni amministrative e di bilancio del comitato direttivo, composti da delegati degli Stati membri partecipanti e da un rappresentante della Commissione;

b)

comitati specializzati in questioni specifiche di competenza dell’Agenzia. Tali comitati sono composti da delegati degli Stati membri partecipanti e, salvo diversa decisione del comitato direttivo, da un rappresentante della Commissione.

La decisione relativa all’istituzione di tali comitati specifica il mandato e la durata dei comitati stessi.

Articolo 10

Direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo e il suo o i suoi vice sono nominati dal comitato direttivo, su proposta del capo dell’Agenzia, per un periodo di tre anni. Il comitato direttivo può concedere una proroga di due anni. Il direttore esecutivo e il suo o i suoi vice agiscono sotto l’autorità del capo dell’Agenzia e in conformità alle decisioni del comitato direttivo.

2.   Il direttore esecutivo, assistito dal suo o dai suoi vice, adotta tutte le misure necessarie per garantire l’efficienza e l’efficacia dell’attività dell’Agenzia. Il direttore esecutivo è responsabile del controllo e del coordinamento delle unità funzionali, al fine di garantire la coerenza globale delle loro attività. Il direttore esecutivo è il capo del personale dell’Agenzia.

3.   Il direttore esecutivo è responsabile:

a)

dell’attuazione del programma di lavoro annuale dell’Agenzia;

b)

della preparazione dei lavori del comitato direttivo, in particolare del progetto di programma di lavoro annuale dell’Agenzia;

c)

dell’elaborazione del progetto di bilancio generale annuale da sottoporre al comitato direttivo;

d)

dell’elaborazione del programma di lavoro triennale da sottoporre al comitato direttivo;

e)

dell’elaborazione del quadro finanziario triennale da sottoporre al Consiglio;

f)

di una stretta cooperazione con gli organi preparatori del Consiglio, in particolare il CPS e l’EUMC, e della loro informazione;

g)

dell’elaborazione delle relazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2;

h)

dell’elaborazione dello stato delle entrate e delle spese e dell’esecuzione del bilancio generale dell’Agenzia e dei bilanci relativi a progetti o programmi ad hoc affidati all’Agenzia;

i)

di provvedere all’amministrazione corrente dell’Agenzia;

j)

di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza;

k)

di tutte le questioni relative al personale.

4.   Il direttore esecutivo, nell’ambito del programma di lavoro e del bilancio generale dell’Agenzia, dispone dei poteri per stipulare contratti e assumere personale. Il direttore esecutivo è l’ordinatore responsabile dell’attuazione dei bilanci gestiti dall’Agenzia.

5.   Il direttore esecutivo risponde al comitato direttivo.

6.   Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’Agenzia.

Articolo 11

Personale

1.   Il personale dell’Agenzia, incluso il direttore esecutivo, è composto da agenti contrattuali e da membri statutari assunti tra i candidati di tutti gli Stati membri partecipanti, su una base geografica quanto più ampia possibile, e delle istituzioni dell’UE. Il personale dell’Agenzia è selezionato dal direttore esecutivo in base a competenze e conoscenze specifiche e tramite procedure concorsuali eque e trasparenti. Il direttore esecutivo pubblica in anticipo i particolari relativi a tutti i posti disponibili e i criteri pertinenti al processo di selezione. In tutti i casi, le assunzioni devono garantire all’Agenzia i servizi di un personale caratterizzato dai più elevati standard di capacità ed efficacia.

2.   Il capo dell’Agenzia, su proposta del direttore esecutivo e previa consultazione con il comitato direttivo, nomina il personale dell’Agenzia a livello di quadri superiori e ne rinnova i contratti.

3.   Il personale dell’Agenzia è costituito da:

a)

personale assunto direttamente dall’Agenzia con contratti a termine, mediante selezione tra cittadini degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio, deliberando all’unanimità, approva i regolamenti applicabili a tale personale (2). Il comitato direttivo riesamina e modifica, ove necessario, detti regolamenti qualora essi conferiscano tale potere al comitato direttivo;

b)

esperti nazionali distaccati dagli Stati membri partecipanti in posti all’interno della struttura organizzativa dell’Agenzia oppure per compiti e progetti specifici. Il Consiglio, deliberando all’unanimità, approva i regolamenti applicabili a tale personale (3). Il comitato direttivo riesamina e modifica, ove necessario, detti regolamenti qualora essi conferiscano tale potere al comitato direttivo;

c)

funzionari dell’Unione distaccati presso l’Agenzia per un periodo determinato e/o per compiti o progetti specifici, in funzione delle esigenze.

4.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi sulle controversie tra l’Agenzia e qualsiasi persona soggetta ai regolamenti applicabili al personale dell’Agenzia.

CAPO III

BILANCIO E NORME FINANZIARIE

Articolo 12

Principi di bilancio

1.   I bilanci, stabiliti in euro, sono gli atti che prevedono ed autorizzano, per ciascun esercizio, l’insieme delle entrate e delle spese amministrate dall’Agenzia.

2.   Gli stanziamenti iscritti in bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

3.   In ciascun bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio. Le entrate e le spese sono iscritte nel bilancio corrispondente senza contrazione fra di esse.

4.   Il bilancio comporta stanziamenti dissociati, che danno luogo a stanziamenti d’impegno e a stanziamenti di pagamento, e stanziamenti non dissociati.

5.   Gli stanziamenti d’impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l’esercizio in corso. È possibile tuttavia impegnare gli stanziamenti globalmente o procedere a impegni per frazioni annue. Gli impegni di stanziamenti sono contabilizzati sulla base degli impegni giuridici contratti fino al 31 dicembre.

6.   Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall’esecuzione degli impegni giuridici sottoscritti durante l’esercizio in corso e/o durante gli esercizi precedenti. I pagamenti sono imputati sulla base degli impegni di bilancio contratti fino al 31 dicembre.

7.   Le entrate sono imputate ad un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell’esercizio stesso.

8.   La riscossione delle entrate o il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione a una linea del bilancio e nei limiti degli stanziamenti che vi sono iscritti.

9.   Gli stanziamenti sono utilizzati secondo i principi di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.

Articolo 13

Bilancio generale

1.   Entro il 31 marzo di ogni anno il capo dell’Agenzia fornisce al comitato direttivo una stima complessiva del progetto di bilancio generale per l’esercizio successivo in relazione alle cifre previste nel quadro finanziario.

2.   Entro il 30 giugno di ogni anno il capo dell’Agenzia propone il progetto di bilancio generale al comitato direttivo. Il progetto comprende:

a)

gli stanziamenti ritenuti necessari:

i)

per coprire i costi operativi, di personale e di riunione dell’Agenzia;

ii)

per consulenze esterne, in particolare analisi operative, indispensabili affinché l’Agenzia possa svolgere i suoi compiti, e per specifiche attività di ricerca e tecnologia a beneficio comune di tutti gli Stati membri partecipanti, in particolare studi tecnici di casi concreti e studi di fattibilità;

b)

una stima delle entrate necessarie per coprire le spese.

3.   Il comitato direttivo mira ad assicurare che gli stanziamenti di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii), rappresentino una percentuale significativa degli stanziamenti complessivi di cui al paragrafo 2. Tali stanziamenti corrispondono alle esigenze effettive e consentono all’Agenzia di svolgere un ruolo operativo.

4.   Il progetto di bilancio generale è corredato di una tabella dettagliata dell’organico e di motivazioni particolareggiate.

5.   Il comitato direttivo, deliberando all’unanimità, può decidere che il progetto di bilancio generale copra altresì un particolare progetto o programma ove questo risulti chiaramente a beneficio comune di tutti gli Stati membri partecipanti.

6.   Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in articoli.

7.   Ogni titolo può contenere un capitolo denominato «stanziamenti provvisori». Gli stanziamenti sono iscritti in detto capitolo qualora sussista incertezza, fondata su gravi motivi, quanto all’importo degli stanziamenti necessari o alla possibilità di eseguire gli stanziamenti iscritti.

8.   Le entrate comprendono:

a)

contributi degli Stati membri partecipanti all’Agenzia in base al criterio del reddito nazionale lordo (RNL);

b)

altre entrate.

Il progetto di bilancio generale prevede per le entrate con destinazione specifica una struttura d’accoglienza e, per quanto possibile, l’importo previsto.

9.   Il comitato direttivo adotta il progetto di bilancio generale entro il 31 dicembre di ogni anno nell’ambito del quadro finanziario dell’Agenzia. In tale occasione, il comitato direttivo è presieduto dal capo dell’Agenzia ovvero da un rappresentante da questo designato o da un membro del comitato direttivo invitato dal capo dell’Agenzia a svolgere tale funzione. Il direttore esecutivo dichiara che il bilancio è stato adottato e lo notifica agli Stati membri partecipanti.

10.   Se, all’inizio dell’esercizio, il progetto di bilancio generale non è stato adottato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o per altra sottodivisione, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell’esercizio precedente. Tale misura non può tuttavia avere per effetto di mettere a disposizione dell’Agenzia stanziamenti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio generale in preparazione. Il comitato direttivo, deliberando a maggioranza qualificata su proposta del direttore esecutivo, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, a condizione che i complessivi stanziamenti di bilancio per tale esercizio finanziario non superino quelli iscritti nel bilancio dell’esercizio precedente. Il direttore esecutivo può chiedere che siano versati i contributi necessari per coprire gli stanziamenti autorizzati ai sensi della presente disposizione, pagabili entro 30 giorni dall’invio della richiesta di contributi.

Articolo 14

Bilanci rettificativi

1.   In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste il direttore esecutivo può proporre un progetto di rettifica del bilancio entro i limiti stabiliti nel quadro finanziario.

2.   Il progetto di rettifica del bilancio è redatto, proposto, adottato e notificato secondo la stessa procedura del bilancio generale entro i limiti stabiliti nel quadro finanziario. Il comitato direttivo delibera tenendo conto dell’urgenza.

3.   Qualora i limiti stabiliti nel quadro finanziario siano giudicati insufficienti a motivo di circostanze eccezionali e impreviste, tenuto altresì pienamente conto delle norme di cui all’articolo 13, paragrafi 2 e 3, il comitato direttivo sottoporrà il bilancio di rettifica per l’adozione al Consiglio, che delibera all’unanimità.

Articolo 15

Entrate con destinazione specifica

1.   L’Agenzia può ricevere, a titolo di entrate con destinazione specifica, i contributi finanziari, da iscrivere nel bilancio generale, destinati a coprire costi diversi da quelli di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), punto i), ossia contributi:

a)

a carico del bilancio generale dell’Unione europea decisi caso per caso, nel pieno rispetto delle norme, delle procedure e degli iter decisionali ad esso applicabili;

b)

degli Stati membri, di Stati terzi o di altre parti terze.

2.   Le entrate con destinazione specifica possono essere utilizzate solo a condizione di conservare la loro destinazione specifica.

Articolo 16

Contributi e rimborsi

1.   Determinazione dei contributi laddove è applicabile il criterio dell’RNL.

a)

Laddove è applicabile il criterio dell’RNL, la ripartizione dei contributi tra gli Stati membri cui è richiesto un contributo è determinata secondo un criterio basato sul prodotto nazionale lordo come previsto nell’articolo 41, paragrafo 2, TUE e ai sensi della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (4), o a qualsiasi altra decisione del Consiglio che la sostituisca.

b)

I dati per il calcolo dei contributi corrispondono a quelli della colonna denominata «risorse proprie RNL» della tabella «Riepilogo del finanziamento del bilancio generale per tipo di risorse proprie e per Stato membro» allegata all’ultimo bilancio dell’Unione europea. Il contributo di ciascuno Stato membro cui è richiesto un contributo è proporzionale alla quota dell’RNL di tale Stato membro nell’importo complessivo degli RNL degli Stati membri cui è richiesto un contributo.

2.   Calendario di pagamento dei contributi

a)

I contributi destinati a finanziare il bilancio generale dell’Agenzia sono versati dagli Stati membri partecipanti in tre quote uguali, entro il 15 febbraio, il 15 giugno e il 15 ottobre dell’esercizio interessato.

b)

Quando è adottato un bilancio di rettifica, i contributi necessari sono versati dagli Stati membri interessati entro 60 giorni dall’invio della richiesta corrispondente.

c)

Le spese bancarie relative al pagamento dei contributi sono a carico degli Stati membri, ciascuno per quanto lo concerne.

d)

Se il bilancio annuale non è approvato entro la fine di novembre, su richiesta di uno Stato membro, l’Agenzia può emettere una richiesta individuale provvisoria di contributi per tale Stato membro.

Articolo 17

Gestione da parte dell’Agenzia delle spese per conto degli Stati membri

1.   Il comitato direttivo, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro, può decidere che l’Agenzia possa essere incaricata dagli Stati membri della gestione amministrativa e finanziaria di talune attività di sua competenza.

2.   Il comitato direttivo, nella sua decisione, può autorizzare l’Agenzia a stipulare contratti a nome di taluni Stati membri. Può autorizzare l’Agenzia a raccogliere in via preliminare presso tali Stati membri i fondi necessari per onorare i contratti stipulati.

Articolo 18

Esecuzione del bilancio

1.   Il Consiglio, deliberando all’unanimità, adotta le disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Agenzia (5). Il comitato direttivo, deliberando all’unanimità, riesamina e modifica dette disposizioni, ove necessario.

2.   Se necessario e fatta salva la pertinente normativa dell’UE, il comitato direttivo adotta, su proposta del direttore esecutivo, le modalità per l’esecuzione e il controllo del bilancio, in particolare in materia di aggiudicazione dei contratti. Il comitato direttivo assicura, in particolare, che siano tenuti in debito conto la sicurezza dell’approvvigionamento e le esigenze legate alla tutela sia del segreto in materia di difesa che dei diritti di proprietà intellettuale.

3.   Le modalità e le disposizioni finanziarie di cui al presente articolo non si applicano ai progetti e ai programmi ad hoc menzionati negli articoli 19 e 20.

CAPO IV

PROGETTI O PROGRAMMI AD HOC E RELATIVI BILANCI

Articolo 19

Approvazione di progetti o programmi ad hoc della categoria A (opt out) e relativi bilanci ad hoc

1.   Uno o più Stati membri partecipanti o il direttore esecutivo possono sottoporre al comitato direttivo un progetto o programma ad hoc di competenza dell’Agenzia che presuma la partecipazione di tutti gli Stati membri partecipanti. Il comitato direttivo è informato dell’eventuale bilancio ad hoc, relativo al progetto o programma proposto, e dei potenziali contributi di parti terze.

2.   Tutti gli Stati membri partecipanti sono, in linea di principio, contributori e informano il direttore esecutivo delle loro intenzioni in proposito.

3.   Il comitato direttivo approva la realizzazione del progetto o programma ad hoc.

4.   Il comitato direttivo può decidere, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro partecipante, di istituire un comitato incaricato di controllare la gestione e l’attuazione del progetto o programma ad hoc. Il comitato è composto da delegati di ciascun Stato membro contributore e, qualora l’Unione contribuisca al progetto o programma, da un rappresentante della Commissione. La decisione del comitato direttivo specifica il mandato e la durata del comitato.

5.   Per il progetto o programma ad hoc gli Stati membri contributori, riuniti in sede di comitato direttivo, approvano:

a)

le norme che disciplinano la gestione del progetto o programma;

b)

ove opportuno, il bilancio ad hoc relativo al progetto o programma, il criterio di ripartizione dei contributi e le necessarie norme di attuazione;

c)

la partecipazione delle parti terze al comitato di cui al paragrafo 4. Tale partecipazione non pregiudica l’autonomia decisionale dell’Unione.

6.   Se l’Unione contribuisce a un progetto o programma ad hoc la Commissione partecipa alle decisioni di cui al paragrafo 5, nel pieno rispetto delle procedure decisionali applicabili al bilancio generale dell’Unione europea.

Articolo 20

Approvazione di progetti o programmi ad hoc della categoria B (opt in) e relativi bilanci ad hoc

1.   Uno o più Stati membri partecipanti possono informare il comitato direttivo che intendono realizzare un progetto o programma ad hoc di competenza dell’Agenzia e, se del caso, il relativo bilancio ad hoc. Il comitato direttivo è informato del bilancio ad hoc, se esistente, da associare al progetto o programma proposto e dei dettagli, se rilevanti, sulle risorse umane da destinare a tale progetto o programma nonché dei potenziali contributi di parti terze.

2.   Nella prospettiva di massimizzare le opportunità di cooperazione, tutti gli Stati membri partecipanti sono informati tempestivamente del progetto o programma ad hoc, comprese le condizioni per estendere la partecipazione, affinché possano manifestare un interesse a parteciparvi. Inoltre, il promotore/i promotori del progetto o programma si adopera/adoperano per estendere quanto più possibile la base di partecipazione. La partecipazione è stabilita caso per caso dai promotori.

3.   Il progetto o programma ad hoc è allora considerato progetto o programma dell’Agenzia, a meno che il comitato direttivo non decida altrimenti entro un mese dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

4.   Qualsiasi Stato membro partecipante che, in una fase successiva, desideri prendere parte al progetto o programma ad hoc notifica la sua intenzione agli Stati membri contributori. Entro due mesi dalla ricezione di detta notifica e tenendo in debita considerazione le condizioni comunicate agli Stati membri partecipanti insieme alle informazioni sul progetto o programma, gli Stati membri contributori decidono di concerto in merito alla partecipazione dello Stato membro interessato.

5.   Gli Stati membri contributori adottano le decisioni necessarie per l’elaborazione e l’esecuzione del progetto o programma ad hoc e, ove opportuno, il relativo bilancio. Se l’Unione contribuisce a tale progetto o programma la Commissione partecipa alle decisioni di cui al presente paragrafo, nel pieno rispetto delle procedure decisionali applicabili al bilancio generale dell’Unione europea. Gli Stati membri contributori tengono opportunamente informato il comitato direttivo degli sviluppi relativi a tale progetto o programma.

Articolo 21

Contributi del bilancio generale dell’Unione europea ai bilanci ad hoc

Il bilancio generale dell’Unione europea può contribuire ai bilanci ad hoc stabiliti per i progetti o programmi ad hoc di cui agli articoli 19 e 20.

Articolo 22

Partecipazione di parti terze

1.   Ad un particolare progetto o programma ad hoc, elaborato a norma degli articoli 19 e 20 e al relativo bilancio, possono contribuire parti terze. Il comitato direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, approva se del caso accordi ad hoc tra l’Agenzia e parti terze per ciascun particolare progetto o programma.

2.   Per i progetti elaborati a norma dell’articolo 19, gli Stati membri contributori, riuniti in sede di comitato direttivo, approvano tutte le modalità necessarie con le parti terze interessate in relazione al loro contributo.

3.   Per i progetti elaborati a norma dell’articolo 20, gli Stati membri contributori decidono tutte le modalità necessarie con le parti terze interessate in relazione al loro contributo.

4.   Qualora l’Unione contribuisca a un progetto o programma ad hoc, la Commissione partecipa alle decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

CAPO V

RELAZIONI CON LA COMMISSIONE

Articolo 23

Associazione ai lavori dell’Agenzia

1.   La Commissione è membro del comitato direttivo senza diritto di voto ed è pienamente associata ai lavori dell’Agenzia.

2.   La Commissione può inoltre partecipare ai progetti e ai programmi dell’Agenzia.

3.   L’Agenzia stabilisce le necessarie disposizioni amministrative e le relazioni di lavoro con la Commissione, in particolare al fine di scambiare conoscenze specialistiche e consulenza nei settori in cui le attività dell’Unione sono rilevanti per le missioni dell’Agenzia e in cui le attività dell’Agenzia hanno attinenza con quelle dell’Unione.

4.   L’Agenzia e la Commissione, o gli Stati membri contributori e la Commissione, stabiliscono di comune accordo le modalità necessarie per coprire caso per caso i contributi a carico del bilancio generale dell’UE a norma degli articoli 15 e 21.

CAPO VI

RELAZIONI CON PAESI TERZI, ORGANIZZAZIONI ED ENTITÁ

Articolo 24

Accordi amministrativi e altre questioni

1.   Per svolgere la sua missione l’Agenzia può concludere accordi amministrativi con paesi terzi, organizzazioni ed entità. Tali accordi riguardano in particolare:

a)

principi che regolano i rapporti fra l’Agenzia e la parte terza;

b)

modalità di consultazione su argomenti connessi ai lavori dell’Agenzia;

c)

questioni inerenti alla sicurezza.

L’Agenzia opera nel rispetto del quadro istituzionale unico e dell’autonomia decisionale dell’UE. Ciascun accordo è concluso dal comitato direttivo previa approvazione del Consiglio, che delibera all’unanimità.

2.   L’Agenzia sviluppa assidue relazioni di lavoro con i pertinenti elementi dell’OCCAR e l’accordo quadro della LoI al fine di integrare detti elementi o assimilarne i principi e le pratiche a tempo debito, se del caso e di comune accordo.

3.   L’applicazione delle procedure del CDM garantisce la trasparenza reciproca e sviluppi coerenti nel settore delle capacità. Altre relazioni di lavoro tra l’Agenzia e i competenti organi della NATO sono definite tramite un accordo amministrativo di cui al paragrafo 1, nel pieno rispetto del quadro stabilito per la cooperazione e la consultazione UE-NATO.

4.   Nell’ambito degli accordi di cui al paragrafo 1 l’Agenzia può stabilire relazioni di lavoro con organizzazioni ed entità diverse da quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 al fine di agevolare la loro eventuale partecipazione a progetti e programmi.

5.   Nell’ambito degli accordi di cui al paragrafo 1 l’Agenzia può stabilire relazioni di lavoro con Stati terzi al fine di agevolare la loro eventuale partecipazione a progetti e programmi specifici.

6.   La massima trasparenza possibile riguardo a progetti e programmi specifici dell’Agenzia è fornita agli ex membri del gruppo per gli armamenti dell’Europa occidentale non appartenenti all’Unione europea in vista della loro partecipazione, se necessario. Al fine di disporre di un forum per lo scambio di opinioni e informazioni su questioni di interesse comune che rientrano nell’ambito della missione dell’Agenzia è istituito, al riguardo, un comitato consultivo presieduto dal direttore esecutivo o dal suo rappresentante e comprendente un rappresentante di ciascuno Stato membro partecipante e un rappresentante della Commissione, nonché rappresentanti degli ex membri del GAEO non appartenenti all’Unione europea secondo modalità da convenire con gli stessi.

7.   Su richiesta, possono inoltre partecipare al comitato consultivo di cui al paragrafo 6 altri membri europei della NATO non appartenenti all’UE secondo modalità da convenire con gli stessi.

8.   Il comitato consultivo di cui al paragrafo 6 può costituire inoltre un forum per il dialogo con altre parti terze su questioni specifiche di interesse comune di competenza dell’Agenzia e può inoltre contribuire a garantire che le stesse siano tenute debitamente informate degli sviluppi sulle questioni di interesse comune e delle opportunità di cooperazione futura.

CAPO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 25

Privilegi e immunità

I privilegi e le immunità del direttore esecutivo e dei membri del personale dell’Agenzia sono indicati nella decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 10 novembre 2004, concernente i privilegi e le immunità accordati all’Agenzia europea per la difesa e ai membri del suo personale.

I privilegi e le immunità dell’Agenzia sono indicati nel protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 26

Clausola di riesame

Entro il 14 luglio 2013 il capo dell’Agenzia presenta al comitato direttivo una relazione sull’attuazione della presente decisione in vista di un eventuale riesame da parte del Consiglio.

Articolo 27

Responsabilità giuridica

1.   La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.

2.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall’agenzia.

3.   La responsabilità individuale del personale nei confronti dell’Agenzia è disciplinata dalle pertinenti norme applicabili all’Agenzia.

Articolo 28

Accesso ai documenti

Ai documenti in possesso dell’Agenzia si applicano le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6).

Articolo 29

Sicurezza

1.   L’Agenzia applica le norme di sicurezza del Consiglio stabilite nella decisione 2001/264/CE del Consiglio (7).

2.   L’Agenzia garantisce adeguata sicurezza nelle sue comunicazioni esterne.

Articolo 30

Regime linguistico

Il regime linguistico dell’Agenzia è stabilito dal Consiglio che delibera all’unanimità.

Articolo 31

Abrogazione dell’azione comune 2004/551/PESC

La presente decisione abroga e sostituisce l’azione comune 2004/551/PESC relativa alla creazione dell’Agenzia europea per la difesa.

Articolo 32

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addi 12 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)   GU L 245 del 17.7.2004, pag. 17.

(2)  Decisione 2004/676/CE del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativa allo statuto degli agenti dell’Agenzia europea per la difesa (GU L 310 del 7.10.2004, pag. 9).

(3)  Decisione 2004/677/CE del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso l’Agenzia europea per la difesa (GU L 310 del 7.10.2004, pag. 64).

(4)   GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

(5)  Decisione 2007/643/PESC del Consiglio, del 18 settembre 2007, sulle norme finanziarie dell’Agenzia europea per la difesa nonché sulle norme di aggiudicazione degli appalti e norme relative a contributi finanziari a titolo del bilancio operativo dell’Agenzia europea per la difesa (GU L 269 del 12.10.2007, pag. 1).

(6)   GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(7)   GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.