8.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/50


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2011

relativa a un contributo finanziario dell’Unione alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Germania nel novembre 2010

[notificata con il numero C(2011) 4773]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2011/404/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e di altri volatili in cattività, avente gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli e capace di perturbare gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria esiste il rischio che l’agente patogeno si diffonda in altre aziende avicole non solo all’interno dello Stato membro interessato, ma anche in altri Stati membri e paesi terzi attraverso gli scambi commerciali di pollame vivo o di prodotti avicoli.

(3)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (2), stabilisce le misure che gli Stati membri sono tenuti ad applicare immediatamente e con urgenza in caso di comparsa di un focolaio per prevenire l’ulteriore diffusione del virus.

(4)

La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d’urgenza. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di detta decisione, gli Stati membri beneficiano di un contributo finanziario volto a coprire i costi di alcune misure di eradicazione dell’influenza aviaria.

(5)

L’articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, della decisione 2009/470/CE regola la percentuale della spesa sostenuta dagli Stati membri che può essere finanziata dal contributo finanziario dell’Unione.

(6)

Il versamento del contributo finanziario dell’Unione a favore di interventi urgenti volti all’eradicazione dell’influenza aviaria è disciplinato dalle norme di cui al regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3).

(7)

Nel novembre 2010 in Germania sono stati registrati focolai di influenza aviaria. La Germania ha adottato misure a norma della direttiva 2005/94/CE per combattere tali focolai.

(8)

Le autorità della Germania hanno potuto dimostrare, grazie a relazioni inviate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e al continuo invio di informazioni sugli sviluppi della situazione, di aver efficacemente applicato le misure di lotta di cui alla direttiva 2005/94/CE, che hanno consentito un rapido contenimento della malattia.

(9)

Le autorità della Germania hanno pertanto adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e amministrativi riguardo alle misure di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario dell’Unione alla Germania

1.   La Germania può beneficiare di un contributo finanziario dell’Unione volto a finanziare i costi sostenuti nel novembre 2010 da tale Stato membro per l’adozione di misure al fine di combattere l’influenza aviaria di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione 2009/470/CE.

2.   L’importo del contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.

Articolo 2

Destinatari

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(3)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.