5.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/45 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o luglio 2011
che modifica la decisione 2009/821/CE in relazione all’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema Traces
[notificata con il numero C(2011) 4594]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/394/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema Traces (4), istituisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell’allegato I di detta decisione. |
(2) |
La Germania ha comunicato che il posto d’ispezione frontaliero al porto di Rostock è stato chiuso il 31 marzo 2011. È pertanto opportuno sopprimere tale posto d’ispezione frontaliero dall’elenco di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(3) |
In seguito alla notifica della Spagna, l’attuale sospensione del riconoscimento del posto d’ispezione frontaliero all’aeroporto di Almería non è più applicabile. È pertanto opportuno modificare la voce per tale posto d’ispezione frontaliero. Inoltre la Spagna ha comunicato che, alle voci riguardanti il posto d’ispezione frontaliero al porto di Vigo di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE, il centro d’ispezione «Pantalán 3» deve essere soppresso e il nome del centro d’ispezione «Vieirasa» deve essere modificato in «Puerto Vieira». |
(4) |
In seguito alla notifica della Francia, talune categorie di prodotti di origine animale, che attualmente possono essere controllate nel posto d’ispezione frontaliero del porto di Brest, vanno aggiunte nelle voci relative a tale posto d’ispezione frontaliero di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(5) |
In seguito alla notifica dell’Italia, vanno soppressi i posti d’ispezione frontalieri al porto e all’aeroporto di Reggio Calabria, al porto di Olbia e agli aeroporti di Rimini e Palermo. Inoltre, l’Italia ha comunicato che solo un numero limitato di specie di animali vivi sono consentiti al posto d’ispezione frontaliero all’aeroporto di Bologna-Borgo Panigale. Occorre quindi modificare l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri per l’Italia. |
(6) |
In seguito alla notifica dell’Ungheria, il nome del posto d’ispezione frontaliero all’aeroporto di Budapest deve essere modificato in «Budapest-Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér». |
(7) |
I Paesi Bassi hanno comunicato che al posto d’ispezione frontaliero dell’aeroporto di Maastricht solo gli animali da zoo sono consentiti al centro d’ispezione «MHS Live». È pertanto opportuno modificare la voce per tale posto d’ispezione frontaliero. |
(8) |
In seguito alla notifica dell’Austria, il posto d’ispezione frontaliero dell’aeroporto di Linz deve essere riconosciuto per tutti gli ungulati. |
(9) |
In seguito alla notifica del Portogallo, le voci per i posti d’ispezione frontalieri nei porti di Peniche e Setúbal devono essere soppressi dall’elenco delle voci per tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(10) |
L’allegato II della decisione 2009/821/CE contiene l’elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (Traces). |
(11) |
In seguito alle notifiche di Germania, Irlanda, Francia e Austria, occorre apportare per questi Stati membri alcune modifiche all’elenco di unità centrali, regionali e locali di Traces figurante nell’allegato II della decisione 2009/821/CE. |
(12) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE. |
(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(4) GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:
1) |
l’allegato I è così modificato:
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2) |
l’allegato II è così modificato:
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