5.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/45


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2011

che modifica la decisione 2009/821/CE in relazione all’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema Traces

[notificata con il numero C(2011) 4594]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/394/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema Traces (4), istituisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell’allegato I di detta decisione.

(2)

La Germania ha comunicato che il posto d’ispezione frontaliero al porto di Rostock è stato chiuso il 31 marzo 2011. È pertanto opportuno sopprimere tale posto d’ispezione frontaliero dall’elenco di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(3)

In seguito alla notifica della Spagna, l’attuale sospensione del riconoscimento del posto d’ispezione frontaliero all’aeroporto di Almería non è più applicabile. È pertanto opportuno modificare la voce per tale posto d’ispezione frontaliero. Inoltre la Spagna ha comunicato che, alle voci riguardanti il posto d’ispezione frontaliero al porto di Vigo di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE, il centro d’ispezione «Pantalán 3» deve essere soppresso e il nome del centro d’ispezione «Vieirasa» deve essere modificato in «Puerto Vieira».

(4)

In seguito alla notifica della Francia, talune categorie di prodotti di origine animale, che attualmente possono essere controllate nel posto d’ispezione frontaliero del porto di Brest, vanno aggiunte nelle voci relative a tale posto d’ispezione frontaliero di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(5)

In seguito alla notifica dell’Italia, vanno soppressi i posti d’ispezione frontalieri al porto e all’aeroporto di Reggio Calabria, al porto di Olbia e agli aeroporti di Rimini e Palermo. Inoltre, l’Italia ha comunicato che solo un numero limitato di specie di animali vivi sono consentiti al posto d’ispezione frontaliero all’aeroporto di Bologna-Borgo Panigale. Occorre quindi modificare l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri per l’Italia.

(6)

In seguito alla notifica dell’Ungheria, il nome del posto d’ispezione frontaliero all’aeroporto di Budapest deve essere modificato in «Budapest-Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér».

(7)

I Paesi Bassi hanno comunicato che al posto d’ispezione frontaliero dell’aeroporto di Maastricht solo gli animali da zoo sono consentiti al centro d’ispezione «MHS Live». È pertanto opportuno modificare la voce per tale posto d’ispezione frontaliero.

(8)

In seguito alla notifica dell’Austria, il posto d’ispezione frontaliero dell’aeroporto di Linz deve essere riconosciuto per tutti gli ungulati.

(9)

In seguito alla notifica del Portogallo, le voci per i posti d’ispezione frontalieri nei porti di Peniche e Setúbal devono essere soppressi dall’elenco delle voci per tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(10)

L’allegato II della decisione 2009/821/CE contiene l’elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (Traces).

(11)

In seguito alle notifiche di Germania, Irlanda, Francia e Austria, occorre apportare per questi Stati membri alcune modifiche all’elenco di unità centrali, regionali e locali di Traces figurante nell’allegato II della decisione 2009/821/CE.

(12)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1)

l’allegato I è così modificato:

a)

nella parte relativa alla Germania, la voce relativa al porto di Rostock è soppressa;

b)

la parte concernente la Spagna è così modificata:

i)

la voce relativa all’aeroporto di Almería è sostituita dalla seguente:

«Almería

ES LEI 4

A

 

HC(2), NHC(2)

ii)

la voce relativa all’aeroporto di Vigo è sostituita dalla seguente:

«Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC,

NHC-T(FR),

NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(2)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Puerto Vieira

HC-T(FR)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)»

 

c)

nella parte relativa alla Francia, la voce riguardante il porto di Brest è sostituita dalla seguente:

«Brest

FR BES 1

P

 

HC(1)(2), NHC»

 

d)

la parte concernente l’Italia è così modificata:

i)

sono soppresse le voci seguenti:

«Olbia

IT OLB 1

P

 

HC-T(FR)(3)»

 

«Palermo (*)

IT PMO 4

A

 

HC-T (*)»

 

«Reggio Calabria (*)

IT REG 1

P

 

HC (*), NHC (*)»

 

«Reggio Calabria (*)

IT REG 4

A

 

HC (*), NHC (*)»

 

«Rimini

IT RMI 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)»

 

ii)

la voce per l’aeroporto di Bologna-Borgo Panigale è sostituita dalla seguente:

«Bologna-Borgo Panigale

IT BLQ 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O(14)»

e)

nella parte relativa all’Ungheria, la voce relativa all’aeroporto di Budapest è sostituita dalla seguente:

«Budapest-Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

HU BUD 4

A

 

HC(2),

NHC-T(CH)(2),

NHC-NT(2)

f)

nella parte concernente i Paesi Bassi, la voce relativa all’aeroporto di Maastricht è sostituita dalla seguente:

«Maastricht

NL MST 4

A

MHS Products

HC(2), NHC(2)

 

MHS Live

 

U, E, O(14)»

g)

nella parte relativa all’Austria, la voce relativa all’aeroporto di Linz è sostituita dalla seguente:

«Linz

AT LNZ 4

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E, O»

h)

nella parte relativa al Portogallo, le voci relative ai porti di Peniche e Setubal sono soppresse;

2)

l’allegato II è così modificato:

a)

la parte concernente la Germania è così modificata:

i)

la voce relativa all’unità locale «DE47103 WOLFENBÜTTEL, LANDKREIS U. STADT SALZGITTER» è sostituita dalla seguente:

«DE47103

WOLFENBÜTTEL, LANDKREIS»

ii)

la voce relativa all’unità locale «DE16203 GOSLAR, LANDKREIS» è sostituita dalla seguente:

«DE16203

GOSLAR, LANDKREIS U. SALZGITTER, STADT».

b)

la parte relativa all’Irlanda è così modificata:

i)

le seguenti voci relative alle unità locali sono soppresse:

«IE01100

LAOIS;

IE01800

MONAGHAN;

IE02400

WESTMEATH»

ii)

la voce relativa all’unità locale «IE00900 KILDARE» è sostituita dalla seguente:

«IE00900

KILDARE/DUBLIN/LAOIS/WEST WICKLOW»;

iii)

la voce relativa all’unità locale «IE00200 CAVAN» è sostituita dalla seguente:

«IE00200

CAVAN/MONAGHAN»

iv)

la voce relativa all’unità locale «IE01900 OFFALY» è sostituita dalla seguente:

«IE01900

OFFALY/WESTMEATH»

c)

nella parte relativa alla Francia è soppressa la seguente voce relativa all’unità locale:

«FR16400

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (BAYONNE)»

d)

la parte relativa all’Austria è così modificata:

i)

le seguenti unità locali sono aggiunte alle voci dell’unità regionale «AT00100 BURGENLAND»:

«AT00109

MAG. D. FREISTADT EISENSTADT;

AT00110

STADTGEMEINDE RUST»

ii)

la voce relativa all’unità locale «AT00413 VOEÖCKLABRUCK» è sostituita dalla seguente:

«AT00413

VOECKLABRUCK».