28.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/16


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2011

che modifica la parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori nazionali autorizzati a manipolare i virus vivi dell’afta epizootica

[notificata con il numero C(2011) 4385]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/378/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e modifica la direttiva 92/46/CEE (1), in particolare l’articolo 67, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/85/CE stabilisce misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza di afta epizootica e alcune misure preventive per una maggiore sensibilizzazione e preparazione delle autorità competenti e degli allevatori in relazione a questa malattia.

(2)

Tra le suddette misure preventive rientra l’obbligo per gli Stati membri di assicurare che la manipolazione di virus vivi dell’afta epizootica ai fini della ricerca e della diagnosi avvenga esclusivamente in laboratori nazionali autorizzati elencati nella parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE.

(3)

La Spagna ha informato ufficialmente la Commissione che il Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), Valdeolmos, Madrid, ottempera alle prescrizioni di cui all’articolo 65 della direttiva 2003/85/CE. La Spagna ha richiesto che il CISA sia aggiunto all’elenco di laboratori nazionali autorizzati a manipolare i virus vivi dell’afta epizootica di cui alla parte A dell’allegato XI della suddetta direttiva.

(4)

Di conseguenza è necessario sostituire la voce relativa alla Spagna nell’elenco dei laboratori nazionali di cui alla parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE.

(5)

Occorre quindi modificare la parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato XI, parte A, della direttiva 2003/85/CEE, la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

«ES

Spagna

Laboratorio Central de Sanidad Animal, Algete, Madrid

Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), Valdeolmos, Madrid

Spagna»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.