|
28.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/8 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2011
relativa alla proroga dei vantaggi concessi all’impresa comune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)
(2011/374/Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 48,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con decisione 74/295/Euratom (1) il Consiglio, ai sensi del trattato, ha costituito in impresa comune la Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG), per una durata di 25 anni a decorrere dal 1o gennaio 1974. |
|
(2) |
Con decisione 2002/355/Euratom (2) il Consiglio ha prorogato lo stato di impresa comune conferito alla HKG per 11 anni a decorrere dal 1o gennaio 1999. |
|
(3) |
Con decisione 74/296/Euratom (3) e con decisione del 16 novembre 1992 (4) il Consiglio ha concesso alla HKG una serie di vantaggi elencati nell’allegato III del trattato per un periodo di 25 anni a decorrere dal 1o gennaio 1974. |
|
(4) |
Con decisione 2002/356/Euratom (5) il Consiglio ha prorogato i vantaggi concessi alla HKG per 11 anni con effetto dal 1o gennaio 1999. |
|
(5) |
Con una lettera del 26 aprile 2010 la HKG ha presentato domanda di ulteriore proroga dei suoi vantaggi fiscali per il nuovo periodo per il quale è stato prorogato lo stato di impresa comune conferito all’impresa. |
|
(6) |
L’obiettivo attuale della HKG è di realizzare un programma di smantellamento della centrale nucleare fino allo stadio del confinamento di sicurezza e in seguito di attuare un programma di sorveglianza degli impianti nucleari confinati. |
|
(7) |
Tali programmi non hanno equivalenti nella Comunità, poiché alla data odierna nessun reattore ad alta temperatura è stato disattivato in via definitiva nella Comunità. |
|
(8) |
La realizzazione di tali programmi è pertanto importante poiché costituiscono utili esperienze per il futuro sviluppo dell’energia nucleare nella Comunità, in particolare per quanto concerne lo smantellamento degli impianti nucleari. |
|
(9) |
È pertanto opportuno assistere la HKG nell’applicazione del programma di smantellamento della centrale nucleare fino alla fase del confinamento di sicurezza, nonché del programma di sorveglianza degli impianti nucleari confinati, mediante un alleggerimento degli oneri finanziari. |
|
(10) |
La Repubblica federale di Germania, il Land Renania settentrionale-Vestfalia e la HKG e i suoi soci hanno concluso un accordo per il finanziamento delle attività della HKG per un periodo che scade il 31 dicembre 2017. |
|
(11) |
È opportuno pertanto prorogare i vantaggi concessi alla HKG per lo stesso periodo di tempo della proroga dello stato di impresa comune, ovvero fino al 31 dicembre 2017, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri prorogano per otto anni, con effetto dal 1o gennaio 2010, i seguenti vantaggi elencati nell’allegato III del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, conferiti all’impresa comune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG):
|
1) |
ai sensi del punto 4 dell’allegato III del trattato, l’esenzione dall’imposta sull’acquisto di beni immobili (Grunderwerbsteuer); |
|
2) |
ai sensi del punto 5 dell’allegato III del trattato:
|
Articolo 2
I vantaggi di cui all’articolo 1 sono concessi alla HKG a condizione che la Commissione europea abbia accesso a tutte le informazioni di natura industriale, tecnica ed economica, comprese le informazioni relative alla sicurezza, raccolte dalla HKG nel corso dell’attuazione del programma di smantellamento della centrale nucleare fino al confinamento di sicurezza e del programma di sorveglianza degli impianti nucleari confinati. Tale obbligo si applica a tutte le informazioni che la HKG ha il diritto di trasmettere in conformità ai contratti da essa sottoscritti. La Commissione stabilisce quali informazioni devono esserle comunicate e le modalità di tale comunicazione e garantisce la diffusione di tali informazioni.
Articolo 3
Gli Stati membri e la HKG sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, addì 17 giugno 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
CZOMBA S.
(1) GU L 165 del 20.6.1974, pag. 7.
(2) GU L 123 del 9.5.2002, pag. 53.
(3) GU L 165 del 20.6.1974, pag. 14.
(4) Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale.