18.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/84


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2011

sull’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al Sistema d’informazione Schengen nel Principato del Liechtenstein

(2011/352/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

Visto il protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen («protocollo») (1), che è stato firmato il 28 febbraio 2008 (2) ed è entrato in vigore il 7 aprile 2011, in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 10, paragrafo 1, del protocollo prevede che le disposizioni dell’acquis di Schengen siano applicate dal Principato del Liechtenstein solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato che il Principato del Liechtenstein riunisce i presupposti per l’attuazione di tale acquis.

(2)

Il Consiglio ha verificato se il Principato del Liechtenstein assicurasse livelli soddisfacenti di protezione dei dati nel seguente modo: al Principato del Liechtenstein è stato trasmesso un questionario completo, le relative risposte sono state messe agli atti e sono state effettuate nel Principato stesso visite di verifica e di valutazione nel settore della protezione dei dati, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, definite nella decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998 riguardante l’istituzione della Commissione permanente di Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 definitivo] (3) («decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998»).

(3)

Il 9 giugno 2011 il Consiglio ha concluso che il Principato del Liechtenstein soddisfaceva le condizioni nel settore della protezione dei dati. È pertanto possibile fissare una data a decorrere dalla quale l’acquis di Schengen relativo al Sistema d’informazione Schengen («SIS») può essere applicato nel Principato del Liechtenstein.

(4)

L’entrata in vigore della presente decisione dovrebbe consentire il trasferimento dei dati reali SIS verso il Principato del Liechtenstein. L’utilizzo di detti dati dovrebbe permettere al Consiglio, attraverso le applicabili procedure di valutazione Schengen definite nella decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998, di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS nel Principato del Liechtenstein. Una volta effettuate tali valutazioni, il Consiglio dovrebbe decidere in merito alla soppressione dei controlli alle frontiere interne con il Principato del Liechtenstein.

(5)

L’accordo tra il Principato del Liechtenstein, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in Liechtenstein, in Islanda o in Norvegia stabilisce che i suoi effetti decorreranno, per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen, dalla stessa data di decorrenza degli effetti del protocollo.

(6)

È opportuno adottare una decisione del Consiglio distinta per fissare la data della soppressione dei controlli alle frontiere interne. Fino alla data fissata in tale decisione occorre imporre talune restrizioni all’uso del SIS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   A decorrere dal 19 luglio 2011, le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS di cui all’allegato I si applicano al Principato del Liechtenstein nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.

2.   Le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS di cui all’allegato II si applicano a decorrere dalla data prevista in tali disposizioni al Principato del Liechtenstein nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.

3.   Dal 9 giugno 2011 i dati reali SIS possono essere trasferiti al Principato del Liechtenstein.

Dal 19 luglio 2011 il Principato del Liechtenstein è autorizzato a inserire i dati nel SIS e utilizzare i dati SIS, fatto salvo il paragrafo 4.

4.   Fino alla data della soppressione dei controlli alle frontiere interne con il Principato del Liechtenstein, quest’ultimo:

a)

non è tenuto a rifiutare l’ingresso nel suo territorio o ad allontanare cittadini di Stati terzi segnalati da uno Stato membro nel SIS ai fini della non ammissione;

b)

si astiene dall’inserire dati disciplinati dall’articolo 96 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (4) («Convenzione di Schengen»).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

PINTÉR S.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Decisioni del Consiglio 2008/261/CE (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3) e 2008/262/CE (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5).

(3)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 138.

(4)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.


ALLEGATO I

Elenco delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS che devono essere rese applicabili al Principato del Liechtenstein

1.

Per quanto riguarda le disposizioni della Convenzione di Schengen:

articolo 64 e articoli da 92 a 119 della Convenzione di Schengen;

2.

per quanto riguarda le decisioni e dichiarazioni relative al SIS del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione di Schengen:

a)

decisione del Comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 riguardante la modifica del regolamento finanziario C. SIS [SCH/Com-ex (97) 35] (1);

b)

dichiarazione del Comitato esecutivo del 18 aprile 1996 relativa alla definizione del concetto di straniero [SCH/Com-ex (96) decl. 5] (2),

dichiarazione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante la struttura del SIS [SCH/Com-ex (99) decl. 2 riv] (3);

3)

per quanto riguarda altri strumenti relativi al SIS:

a)

direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4), nella misura in cui si applichi in relazione al trattamento dei dati nell’ambito del SIS;

b)

decisione 2000/265/CE del Consiglio, del 27 marzo 2000, relativa a un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all’installazione e al funzionamento dell’infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, «Sisnet» (5);

c)

manuale SIRENE (6);

d)

regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (7), e ogni decisione successiva relativa alla data di applicazione di dette funzioni;

e)

decisione 2005/211/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (8), e ogni decisione successiva relativa alla data di applicazione di dette funzioni;

f)

regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica le disposizioni della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all’accesso al sistema d’informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli (9);

g)

articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e le disposizioni del titolo II e relativi allegati riguardanti il sistema d’informazione Schengen (SIS) del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (10);

h)

regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (11);

i)

decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (12).


(1)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 444.

(2)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 458.

(3)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 459.

(4)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(5)  GU L 85 del 6.4.2000, pag. 12.

(6)  Parti del manuale SIRENE sono state pubblicate nella GU C 38 del 17.2.2003, pag. 1. Il manuale è stato modificato dalle decisioni della Commissione 2006/757/CE (GU L 317 del 16.11.2006, pag. 1) e 2006/758/CE (GU L 317 del 16.11.2006, pag. 41).

(7)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29.

(8)  GU L 68 del 15.3.2005, pag. 44.

(9)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18.

(10)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(11)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 1.

(12)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 43.


ALLEGATO II

Elenco delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS che devono essere rese applicabili al Principato del Liechtenstein dalla data prevista in tali disposizioni

1.

Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’accesso al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (1);

2.

regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2);

3.

decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (3).


(1)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

(3)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.