15.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/5 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 maggio 2011
che stabilisce la posizione che deve essere adottata dall’Unione europea in sede di comitato per l’aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999
(2011/339/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 214, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La Comunità europea ha concluso la convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 con la decisione 2000/421/CE del Consiglio (1). La convenzione sull’aiuto alimentare è stata prorogata con varie decisioni del comitato per l’aiuto alimentare. |
(2) |
La vigente convenzione sull’aiuto alimentare cessa di produrre effetti il 30 giugno 2011 e il suo eventuale rinnovo verrà formalmente discusso a giugno 2011 in occasione della sessione del comitato per l’aiuto alimentare. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo XXV, lettera b), della convenzione sull’aiuto alimentare, la convenzione può essere prorogata a condizione che, durante lo stesso periodo di proroga, rimanga in vigore la convenzione sul commercio dei cereali del 1995. Quest’ultima rimane in vigore fino al 30 giugno 2011 e l’Unione, con la decisione 2011/224/UE del Consiglio (2), ha adottato la posizione, in sede di Consiglio internazionale dei cereali, a favore della sua proroga. Il consiglio internazionale dei cereali dovrebbe pronunciarsi sulla sua proroga il 6 giugno 2011. |
(4) |
Il 14 dicembre 2010, in occasione della 103a sessione, i membri del comitato per l’aiuto alimentare hanno deciso che la questione della proroga della convenzione sull’aiuto alimentare sarebbe stata riesaminata a ridosso della scadenza. L’Unione ha assunto la posizione che si adopererà per adottare una decisione sul futuro della convenzione sull’aiuto alimentare a giugno 2011 e che è opportuno avviare direttamente i rinegoziati formali, ferma restando la posizione formale che verrà comunicata a giugno 2011. |
(5) |
I membri del comitato per l’aiuto alimentare hanno altresì convenuto di avviare il processo formale di rinegoziato della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 dando inizio ad una serie di sessioni negoziali. |
(6) |
L’Unione intende fare in modo che i membri del comitato per l’aiuto alimentare conducano in porto i rinegoziati per la convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 e raggiungano un accordo sul testo della nuova convenzione sull’aiuto alimentare prima della sessione del comitato per l’aiuto alimentare di giugno 2011. |
(7) |
L’Unione deve definire una posizione comune in vista della sessione del comitato per l’aiuto alimentare che si terrà a Londra a giugno 2011 per i due seguenti possibili scenari:
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(8) |
Prima della sessione del comitato per l’aiuto alimentare di giugno 2011, il gruppo di lavoro del Consiglio sugli aiuti umanitari e alimentari (COHAFA), che per i negoziati della convenzione sull’aiuto alimentare svolge la funzione del comitato di cui all’articolo 218, paragrafo 4, del trattato, valuterà se i rinegoziati sulla convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 abbiano o meno raggiunto la fase finale. |
(9) |
La Commissione, che rappresenta l’Unione in seno al comitato per l’aiuto alimentare, dovrebbe pertanto essere autorizzata a pronunciarsi per una proroga di un anno della convenzione sull’aiuto alimentare, vale a dire fino al 30 giugno 2012, o alternativamente ad opporsi ad un consenso nell’ambito del comitato per l’aiuto alimentare che favorisca tale proroga, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’Unione adotta in sede di comitato per l’aiuto alimentare l’una o l’altra delle seguenti posizioni:
a) |
vota a favore di un’ulteriore proroga di un anno della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999, vale a dire fino al 30 giugno 2012, a condizione che i rinegoziati per la convenzione sull’aiuto alimentare siano in una fase finale prima della sessione di giugno 2011 del comitato per l’aiuto alimentare e purché, nello stesso periodo di proroga, rimanga in vigore la convenzione sul commercio dei cereali del 1995; oppure |
b) |
si oppone a che, se i rinegoziati per la convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 non hanno raggiunto una fase finale prima della sessione di giugno 2011 del comitato per l’aiuto alimentare, in seno alllo stesso si formi un consenso, ai sensi della norma 13 del regolamento interno del comitato, sulla proroga di detta convenzione. |
Articolo 2
La Commissione è autorizzata a far valere tale posizione in sede di comitato per l’aiuto alimentare.
Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
NYITRAI Zs.
(1) GU L 163 del 4.7.2000, pag. 37.
(2) GU L 94 dell’8.4.2011, pag. 28.